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Bonus infissi: per l’ecobonus non basta il miglioramento energetico – Lavori Pubblici

Quando si parla di “sostituzione infissi” ci sono tre aspetti
che si intrecciano tra di loro e che spesso generano dubbi,
perplessità e “fazioni tecniche”: la qualificazione edilizia
dell’intervento, il titolo necessario e la detrazione fiscale che
si può utilizzare.

La sostituzione degli infissi nel Testo Unico Edilizie e nel
Glossario dell’edilizia libera

A confondere ancora di più le idee ci hanno pensato le due “semplificazioni” arrivare tra il 2016 e il 2018 con la
pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

  • il Decreto Legislativo
    25 novembre 2016, n. 222
    recante “Individuazione di
    procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di
    inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
    definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
    attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7
    agosto 2015, n. 124”;
  • il
    Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo
    2018
    recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco
    non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in
    regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma
    2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.

In particolare, all’interno del glossario dell’edilizia libera
sono annoverati gli interventi di manutenzione ordinaria (e quindi
edilizia libera) sono annoverati molto genericamente quelli di “riparazione, sostituzione e rinnovamento” dei serramenti e infissi
interni ed esterni.

Una semplificazione che ha generato più di un dubbio sulla
possibilità di inquadrare questo intervento come manutenzione
ordinaria (come prevede il glossario) o straordinaria (come prevede
il d.P.R. n. 380/2001). Risposte ufficiali che chiariscano
definitivamente questo dubbio non ne abbiamo a parte la guida
alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

(ultima edizione agosto 2019) e la risposta
n. 383/2019
entrambe dell’Agenzia delle Entrate.

Nella guida, quando parla di interventi di manutenzione
straordinaria ammessi al bonus ristrutturazioni di cui all’art.
16-bis, comma 1, lettera b) del TUIR, l’Agenzia delle Entrate fa
alcuni esempi tra i quali:

sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con
serrande e con modifica di materiale o tipologia di
infisso
.

Nella risposta n. 383/2019, dopo aver parlato delle
semplificazioni arrivate dalle norme del 2016/2018, ha ammesso:

  • Con la citata disposizione (il dlgs 222/2016, ndr) è stato,
    infatti, attuato, tra l’altro, un riordino complessivo dei titoli e
    degli atti legittimanti gli interventi edilizi, prevedendo nel
    contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti
    ad attività completamente libera;
  • A parere della scrivente, tenuto conto che le modifiche
    recate dal citato decreto legislativo n. 222 del 2016 non hanno
    riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute
    nell’art. 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il
    citato articolo 16-bis del TUIR, deve ritenersi che le stesse non
    esplichino effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata
    disposizione;
  • Con riferimento al quesito proposto, si precisa, dunque,
    che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri
    di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di
    manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi
    dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

La sostituzione degli infissi con l’ecobonus

Premesso che in caso di variazione di tipologia e quindi di
materiali e componenti vetrate, l’intervento si configura come
manutenzione straordinaria c.d. leggera, è possibile desumere che
non si tratta né di edilizia libera né di intervento sottoposto a
segnalazione certificata di inizio attività. Sarà necessaria la
presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA).

Definita la qualificazione dell’intervento e il relativo regime
edilizio, occorre fare la dovuta cautela nel caso si vogliano
utilizzare le detrazioni fiscali del 50% di cui all’art. 14 del
D.L. n. 63/2013 o quelle del 110% (come intervento trainato) di cui
all’art. 119, comma 2 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). In
entrambe i casi non basta che l’intervento migliori le
prestazioni energetiche.

La stessa Agenzia delle Entrate, nella
guida alle agevolazioni fiscali per gli interventi di
riqualificazione energetica
, parlando degli interventi
sull’involucro è stata chiarissimi in un “alert”:

La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento
dell’involucro degli edifici, qualora questi siano
originariamente già conformi agli indici richiesti
, non
consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad
agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico.
In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali
indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il
tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il
valore di trasmittanza originaria del componente su cui si
interviene e asseverare che successivamente all’intervento la
trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai
valori prescritti.

Il rispetto dei requisiti minimi

Cosa avrà voluto dire l’Agenzia delle Entrate con quel “qualora questi siano originariamente già conformi agli indici
richiesti
“? Di questo argomento ne ho parlato all’interno
dell’articolo “Superbonus
110%: come fare l’isolamento termico e la sostituzione degli
infissi
“.

Sostanzialmente, per poter accedere alla detrazione non è
sufficiente dimostrare il miglioramento della trasmittanza
energetica. In particolare, le trasmittanze delle strutture su cui
si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e
post intervento (valori certificati o calcolati) devono risultare
rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati
nella tabella 1 dell’allegato E al Decreto MiSE 6
agosto 2020
(Decreto requisiti tecnici ecobonus).

Entrando nel dettaglio, ecco i requisiti tecnici di soglia
funzione della zona climatica:

  • Zona A ≤ 2,60 W/m2*K
  • Zona B ≤ 2,60 W/m2*K
  • Zona C ≤ 1,75 W/m2*K
  • Zona D ≤ 1,67 W/m2*K
  • Zona E ≤ 1,30 W/m2*K
  • Zona F ≤ 1,00 W/m2*K

L’asseverazione di un tecnico abilitato riporterà i valori delle
trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione
ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori
certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano
rispettivamente maggiori e minori o uguali ai suddetti valori. Tale
asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei
fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi,
attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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