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Superbonus 110%: i requisiti per le ONLUS – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e requisiti di
accesso
alle detrazioni: il comma 9 dell’art. 119 del
D.L. n. 34/2020 fornisce un elenco puntuale dei
beneficiari delle agevolazioni, ma il quadro non è
sempre chiaro per tutti. 

Onlus e interventi Superbonus 110%: la risposta dell’Agenzia
delle Entrate

Questa volta, ad avere qualche dubbio è una cooperativa
sociale d
i tipo A, ai sensi della legge n. 381 del 1991,
iscritta all’Albo delle società cooperative nella sezione
«cooperative a mutualità prevalente», nonché ONLUS
di diritto, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo n. 460 del 1997.

Tale società, come precisato nella risposta
n. 47/2022
dell’Agenzia delle Entrate, ha intenzione
di eseguire degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare
strumentale “per natura o per destinazione ai fini della propria
attività”, che include immobili di categoria catastale A/2 e A/7,
nonché di categoria D4, D6 e D7, C1 e C6, usufruendo dei benefici
fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34
.

In particolare, sugli immobili verranno effettuati i seguenti
interventi:

  • isolamento termico delle superfici opache che
    interessano l’involucro degli edifici con incidenza superiore al
    25%;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione a
    condensazione
    o a pompa di calore;
  • Installazione di pannelli fotovoltaici;
  • rimozione di barriere architettoniche;
  • sostituzione di serramenti;
  • interventi di coibentazione.

Inoltre tutti gli immobili interessati dagli interventi sono
detenuti a titolo di proprietà e che tutti i redditi diversi da
quelli derivati dall’attività caratteristica sono derivanti da
appalti con Enti pubblici relativi alla gestione di servizi
socio-assistenziali e sanitari.

Superbonus 110%: le agevolazioni per le ONLUS

Il Fisco ha innanzitutto ricordato che l’articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio
), convertito, con modificazione, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che
disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020
a fronte di specifici interventi finalizzati alla
efficienza energetica (ivi inclusa la
installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per
la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al
consolidamento statico o alla
riduzione del rischio sismico
degli edifici (cd. Superbonus).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle
spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari
importo
e in 4 quote annuali per la spesa
sostenuta dal 1° gennaio 2022
.

Tali disposizioni affiancano quelle già vigenti che disciplinano
le detrazioni spettanti per:

  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
    ecobonus), ai sensi dell’art. 14 del D.L. n.
    63/2013;
  • interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
    antisismici (cd. sismabonus), ai sensi dell’art.
    16 del D.L. n. 63/2013.

Mentre le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi
oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato
articolo 119 del decreto Rilancio, l’ambito soggettivo di
applicazione
del beneficio fiscale è delineato nei
successivi commi 9 e 10.

In particolare, ai sensi del comma 9 lettera
d-bis)
del citato art. 119, il Superbonus si applica anche
agli interventi effettuati:

  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità
    sociale
    di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4
    dicembre 1997, n. 460;
  • dalle organizzazioni di volontariato iscritte
    nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.
    266;
  • dalle associazioni di promozione sociale
    iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle
    province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7
    della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Come chiarito con la circolare n. 24/E del
2020
, in linea generale, trattandosi di una detrazione
dall’imposta lorda, restano esclusi dalle detrazioni prevste per il
Superbonus:

  • i soggetti che possiedono esclusivamente redditi
    assoggettati a tassazione separata o ad imposta
    sostitutiv
    a, ovvero che non potrebbero fruire della
    corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita
    dalle altre detrazioni o non è dovuta. Questi soggetti possono
    optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio,
    invece della detrazione diretta, dello sconto in fattura oppure
    della cessione del credito
  • i soggetti che non possiedono redditi
    imponibili
    i quali, peraltro, non possono esercitare
    neanche l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del
    credito. Rientrano in questa categoria gli organismi di
    investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari)
    che, pur rientrando nel novero dei soggetti passivi IRES di cui
    all’articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, sono esenti dalle
    imposte sui redditi in base al successivo comma 1-quinquies.

Detrazione diretta, cessione del credito o sconto in
fattura?

Nel caso in esame, l’Agenzia ha preliminarmente osservato
che:

  • per effetto del comma 1 dell’articolo 6 del decreto legge n.
    63/2002, è venuta meno l’esenzione, disposta
    dall’articolo 12 della legge n. 904/1977, della «quota del 10 per
    cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima
    obbligatoria»;
  • con la risposta pubblicata n. 253/2021, è stato precisato che,
    qualora una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra
    le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato
    articolo 11 del d.P.R. n. 601/1973, non potrà
    beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo
    sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla
    detrazione.

Tuttavia, qualora lo stesso soggetto usufruisca della
esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai
sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601/1973, esso potrà
accedere al Superbonus optando per una delle modalità
alternative
previste dall’articolo 121 del decreto
Rilancio.

Considerato quindi che la società istante ha dichiarato di avere
assoggettato a tassazione la quota dell’utile destinato a riserva
legale a partire dall’anno 2012, essa rappresenta un’esenzione
parziale. Di conseguenza, tale ONLUS potrà fruire del Superbonus ai
sensi delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto
Rilancio
, in relazione ai periodi d’imposta in cui,
oltre a sostenere le spese per gli interventi agevolabili, riesca
ad accantonare utili per i quali applicare quanto disposto dal
comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2002.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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