Superbonus 110% e requisiti di
accesso alle detrazioni: il comma 9 dell’art. 119 del
D.L. n. 34/2020 fornisce un elenco puntuale dei
beneficiari delle agevolazioni, ma il quadro non è
sempre chiaro per tutti.
Onlus e interventi Superbonus 110%: la risposta dell’Agenzia
delle Entrate
Questa volta, ad avere qualche dubbio è una cooperativa
sociale di tipo A, ai sensi della legge n. 381 del 1991,
iscritta all’Albo delle società cooperative nella sezione
«cooperative a mutualità prevalente», nonché ONLUS
di diritto, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
Tale società, come precisato nella risposta
n. 47/2022 dell’Agenzia delle Entrate, ha intenzione
di eseguire degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare
strumentale “per natura o per destinazione ai fini della propria
attività”, che include immobili di categoria catastale A/2 e A/7,
nonché di categoria D4, D6 e D7, C1 e C6, usufruendo dei benefici
fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34.
In particolare, sugli immobili verranno effettuati i seguenti
interventi:
- isolamento termico delle superfici opache che
interessano l’involucro degli edifici con incidenza superiore al
25%; - sostituzione di impianti di climatizzazione a
condensazione o a pompa di calore; - Installazione di pannelli fotovoltaici;
- rimozione di barriere architettoniche;
- sostituzione di serramenti;
- interventi di coibentazione.
Inoltre tutti gli immobili interessati dagli interventi sono
detenuti a titolo di proprietà e che tutti i redditi diversi da
quelli derivati dall’attività caratteristica sono derivanti da
appalti con Enti pubblici relativi alla gestione di servizi
socio-assistenziali e sanitari.
Superbonus 110%: le agevolazioni per le ONLUS
Il Fisco ha innanzitutto ricordato che l’articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che
disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020
a fronte di specifici interventi finalizzati alla
efficienza energetica (ivi inclusa la
installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per
la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al
consolidamento statico o alla
riduzione del rischio sismico
degli edifici (cd. Superbonus).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle
spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari
importo e in 4 quote annuali per la spesa
sostenuta dal 1° gennaio 2022.
Tali disposizioni affiancano quelle già vigenti che disciplinano
le detrazioni spettanti per:
- interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus), ai sensi dell’art. 14 del D.L. n.
63/2013; - interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus), ai sensi dell’art.
16 del D.L. n. 63/2013.
Mentre le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi
oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato
articolo 119 del decreto Rilancio, l’ambito soggettivo di
applicazione del beneficio fiscale è delineato nei
successivi commi 9 e 10.
In particolare, ai sensi del comma 9 lettera
d-bis) del citato art. 119, il Superbonus si applica anche
agli interventi effettuati:
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460; - dalle organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.
266; - dalle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Come chiarito con la circolare n. 24/E del
2020, in linea generale, trattandosi di una detrazione
dall’imposta lorda, restano esclusi dalle detrazioni prevste per il
Superbonus:
- i soggetti che possiedono esclusivamente redditi
assoggettati a tassazione separata o ad imposta
sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della
corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita
dalle altre detrazioni o non è dovuta. Questi soggetti possono
optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio,
invece della detrazione diretta, dello sconto in fattura oppure
della cessione del credito - i soggetti che non possiedono redditi
imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare
neanche l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del
credito. Rientrano in questa categoria gli organismi di
investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari)
che, pur rientrando nel novero dei soggetti passivi IRES di cui
all’articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, sono esenti dalle
imposte sui redditi in base al successivo comma 1-quinquies.
Detrazione diretta, cessione del credito o sconto in
fattura?
Nel caso in esame, l’Agenzia ha preliminarmente osservato
che:
- per effetto del comma 1 dell’articolo 6 del decreto legge n.
63/2002, è venuta meno l’esenzione, disposta
dall’articolo 12 della legge n. 904/1977, della «quota del 10 per
cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima
obbligatoria»; - con la risposta pubblicata n. 253/2021, è stato precisato che,
qualora una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra
le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato
articolo 11 del d.P.R. n. 601/1973, non potrà
beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo
sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione.
Tuttavia, qualora lo stesso soggetto usufruisca della
esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai
sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601/1973, esso potrà
accedere al Superbonus optando per una delle modalità
alternative previste dall’articolo 121 del decreto
Rilancio.
Considerato quindi che la società istante ha dichiarato di avere
assoggettato a tassazione la quota dell’utile destinato a riserva
legale a partire dall’anno 2012, essa rappresenta un’esenzione
parziale. Di conseguenza, tale ONLUS potrà fruire del Superbonus ai
sensi delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto
Rilancio, in relazione ai periodi d’imposta in cui,
oltre a sostenere le spese per gli interventi agevolabili, riesca
ad accantonare utili per i quali applicare quanto disposto dal
comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2002.
Source: lavoripubblici.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.