L’asseverazione per il Sismabonus, quella con cui il progettista attesta l’idoneità dell’intervento a determinare il miglioramento di una, due o più classi di rischio sismico dell’edificio, pone una serie di ostacoli burocratici alla fruizione dell’agevolazione fiscale, rispetto alle agevolazioni riconosciute per interventi di efficientamento energetico.
Il problema, già sollevato da diversi osservatori, è stato portato all’attenzione dei Ministeri delle Finanze e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili da un’interrogazione presentata al Senato dalla sen. L’Abbate (M5S) e altri il 24 gennaio 2022 (Atto n. 4-06482, IN ALLEGATO).
Per prassi – fanno notare gli interroganti – l’Agenzia delle Entrate considera l’asseverazione tardiva come equivalente alla mancata asseverazione. Pertanto la tardività dell’asseverazione preclude “in modo definitivo e irrimediabile” la possibilità di beneficiare del Sismabonus. Ma quando deve essere presentata l’asseverazione?
Il D.M. 58/2017 faceva coincidere il termine di presentazione dell’asseverazione con il momento di presentazione della richiesta di permesso di costruire allo sportello unico edilizio del Comune territorialmente competente, ma con il D.M. 24/2020 questo termine è stato esteso fino alla data di inizio dei lavori.
Nella risposta a interpello n. 127 del 24 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha preso atto della modifica normativa, ma ha affermato che essa vale soltanto per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020 (data di entrata in vigore del D.M. 24/2020). Di conseguenza, per le segnalazioni certificate di inizio attività o le richieste di permesso di costruire presentate fino al 15 gennaio 2020 allo sportello unico edilizio del Comune, l’eventuale mancata allegazione “contestuale” dell’asseverazione continuerebbe a comportare la tardività (con tutte le conseguenze che da essa discendono sul piano agevolativo fiscale), ivi compreso il caso in cui venga presentata prima dell’inizio dei lavori.
Gli interroganti chiedono dunque se i Ministri in indirizzo intendano procedere a una “moral suasion” nei confronti dell’amministrazione finanziaria per riportare quest’ultima sui binari che hanno ispirato la modifica dell’articolo 3, comma 3 del D.M. 58/2017. E, più in generale, se intendano intervenire “per rimuovere tutti gli ostacoli di natura burocratica che limitano la fruizione del Superbonus e del Sismabonus”, anche valutando di intervenire sul piano dell’interpretazione del dato normativo.
IN ALLEGATO il testo completo dell’interrogazione.
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