Con la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio
2022), il Bonus Facciate è stato confermato, con una
sostanziale differenza, introdotta dal comma 39 dell’art. 1:
l’aliquota dell’agevolazione è stata ridotta dal 90% al 60%
del totale delle spese sostenute. Niente paura però:
nonostante la detrazione sia inferiore, i vantaggi sono sempre
tanti, perché il bonus è cumulabile con altri incentivi, come
Ecobonus e Superbonus.
Bonus facciate, Ecobonus e Superbonus: agevolazioni
cumulabili
Ricordiamo che il Bonus Facciate consiste in una detrazione pari
al 90% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e
pari al 60% per spese sostenute fino al 31 dicembre
2022 per interventi eseguiti sulle superfici
opache verticali di prospetti e facciate visibili dalla
strada.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di
uguale importo. In alternativa alla fruizione diretta
della detrazione, è possibile optare per un contributo, sotto forma
di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi (c.d. “sconto in
fattura”) o per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante.
A chi spetta il Bonus Facciate
Il Bonus Facciate può essere usufruito, infatti, da
inquilini e proprietari, residenti e non
residenti nel territorio dello Stato, persone
fisiche e imprese, che sostengono le spese per
l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a
qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e
professioni; - gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
commerciale; - le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone
fisiche, società di persone, società di capitali).
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere
o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo
idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché
sostengano le spese per la realizzazione degli interventi,
anche i familiari conviventi con il possessore o detentore
dell’immobile e i conviventi di fatto, ai sensi della legge n.
76/2016.
Edifici ammessi al Bonus Facciate
Il “bonus facciate” può essere utilizzato per le spese relative
a interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna di edifici esistenti, parti
di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte
o professione.
Non spetta, invece, per nuove costruzioni ed
interventi di demolizione e ricostruzione.
Inoltre gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o
B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici
n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Bonus Facciate: interventi ammessi
Tra i lavori agevolabili, rientrano:
- gli interventi per il rinnovamento e il consolidamento della
facciata esterna; - la pulitura e la tinteggiatura;
- gli interventi su balconi, ornamenti e fregi;
- lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e
cornici.
Rientrano in detrazione anche le spese
correlate come l’installazione dei ponteggi, lo
smaltimento di sfabbricidi e materiali e il pagamento delle imposte
correlate ai lavori.
Gli interventi devono essere effettuati sull’involucro
esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte
anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri
lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle
facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da
suolo ad uso pubblico.
Il Bonus Facciate è cumulabile con il Superbonus 110%?
Nonostanmte la riduzione dell’aliquota, il Bonus Facciate
comporta diversi vantaggi, tra cui l’assenza di limiti di
spesa e la cumulabilità con altre detrazioni.
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, gli interventi ammessi al
“bonus facciate” possono infatti rientrare anche tra quelli di
riqualificazione energetica riguardanti
l’involucro (già agevolabili secondo le disposizioni contenute
nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, cd. “Ecobonus”) o
tra quelli di recupero del patrimonio edilizio
(richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto, cd.
“Sismabonus”).
Considerata la possibile sovrapposizione, è possibile quindi
avvalersi di entrambe le agevolazioni, purché riguardino interventi
diversi. Se ad esempio, nell’ambito dell’isolamento
termico dell’involucro dell’intero edificio vengono
effettuati interventi sulla parte opaca della facciata
esterna e interventi di isolamento della restante
parte dell’involucro, il contribuente potrà
usufruire del Bonus Facciate per la prima tipologia di lavori
,dell’Ecobonus o del Superbonus per la seconda.
L’importante è che le spese riferite ai due diversi interventi
siano distintamente contabilizzate e che siano
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a
ciascuna detrazione.
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