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Bonus casa 2022: dal superbonus 110 al bonus facciate. Guida aggiornata – Lavoro e Diritti

Bonus casa 2022: la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha prorogato per più anni i vari bonus fiscali quali il superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc. La proroga è solo di un anno per il bonus facciate. Per tale bonus, inoltre, l’aliquota agevolativa è scesa dal 90% al 60%.

La proroga ha interessato anche il bonus mobili e il bonus verde, inoltre, la stessa legge di bilancio ha previsto una detrazione ad hoc per l’eliminazione della barriere architettoniche.

Ecco la guida completa ai bonus per la casa validi per il 2022.

Bonus casa 2022: superbonus 110

La prima proroga tanto attesa inserita nella Legge di bilancio 2022 riguarda il superbonus, ex art.119 del D.L. 34/2020, per i lavori effettuati sugli edifici e le villette unifamiliari. La proroga opera per i lavori effettuati dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre dello stesso anno. Si tratta di una proroga di 6 mesi. Detto ciò, la proroga è riconosciuta solo se alla data del 30 giugno i lavori raggiungono uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.

In merito alla verifica di tale percentuale, con l’interpello 791 del 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

la percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici.

Su tale passaggio, alcuni addetti ai lavori sostengono invece che la verifica vada fatta separatamente ossia per il superbonus 110 risparmio energetico e  per il superbonus 110 interventi antisismici.

Ciò sulla base dell’interpello DRE Agenzia delle entrate, Direzione Regionale del Veneto, 907-1595-2021.

Noi di Lavoro e diritti crediamo che la prima soluzione sia quella più ragionevole.

Superbonus condomini

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute (Fonte dossier ufficiale Camera dei Deputati) entro il 31 dicembre 2025.

In tale caso, l’aliquota agevolativa si abbassa di anno in anno sulla base delle seguenti previsioni.

Nello specifico, il superbonus spetterà nella misura:

  • del 110% per le spese sostenute (o con fattura emessa per sconto/cessione) entro il 31 dicembre 2023;
  • del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Ad ogni modo, la proroga riguarda sia gli interventi trainanti che quelli trainati ossia secondari.

Il riferimento è ai lavori:

  • di efficienza energetica ordinari, articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
  • per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
  • di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (colonnine di ricarica).

Bonus ristrutturazione, ecobonus e altri bonus ordinari

La Legge di bilancio 2022 proroga fino al 31 dicembre 2024 i bonus edilizi ordinari ossia i bonus spettanti per le spese sostenute per:

  • interventi di efficienza energetica,
  • di ristrutturazione edilizia,
  • nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. bonus mobili).

Per il bonus mobili il limite di spesa 2021 pari a 16.000 euro passa a: 10.000 euro per l’anno 2022 e 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Bonus mobili. Nuovi limiti di spesa e nuove classi energetiche

Il bonus mobili spetta per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica. Attenzione, a partire da marzo 2021, la classe energetica è nuovamente identificata in base a una scala compresa tra A (massima efficienza) e G (bassa efficienza). La precedente classificazione prevedeva una scala da classe A “con tre più” (A+++) a G.

Le novità riguardano frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, ecc. E’ confermato che il bonus spetta anche per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.

Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.

Attenzione, il bonus mobili 2022 spetta  a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano
iniziati a partire dal 1° gennaio 2021.

Bonus facciate

Anche il bonus facciate è stato prorogato dalla Legge di bilancio 2022.

Nello specifico, il bonus spetterà anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia la detrazione scende dal 90% al 60%.

La Manovra conferma che sono ammessi al beneficio gli edifici situati nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici (Fonte Agenzia delle entrate):

  • la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
  • la seconda (zona B), invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Eliminazione delle barriere architettoniche

La Legge di bilancio 2020 introduce una detrazione ad hoc per le spese relative agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Ad esempio, rientra in tale tipo di interventi l’installazione dell’ascensore. Anche in assenza di disabili nell’edificio.

La detrazione è pari al 75% su una spesa max complessiva non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione deve essere suddivisa in 5 quote annuali di pari importo. Salvo opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito.

Opzione di sconto in fattura e cessione del credito

Per i bonus in parola sono confermate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Proroga bonus verde

Il bonus verde coprirà le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Le spese agevolate rimangono invariate:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L’agevolazione è pari al 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui. La detrazione massima è pari a 1800 euro.

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Source: lavoroediritti.com

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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