Possibilità di sconto/cessione a prezzo “libero” della posa serramenti la cui incongruenza con i reali costi di mercato è stata in più occasioni richiamata essere una delle motivazioni addotte che avrebbero spinto il Governo ad emanare con decretazione di urgenza lo scorso novembre il decreto denominato Anti Frode.
Precisazione ENEA
Sulla definizione dei costi abbiamo interpellato anche ENEA che ha ribadito quanto segue:”
...il DL 157 del 11.11.2021 “Antifrodi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.269 del 11-11-2021, prevede la modifica del comma 13-bis della Legge 77 del 17 luglio 2020, introducendo come riferimento un prezzario specifico (ancora non emanato) tramite un decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La congruità delle spese, secondo quanto sopra riportato, sembra quindi determinabile solo in riferimento ai prezzari di Regioni e Province Autonome, ai listini ufficiali o ai listini
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
In mancanza di questi ultimi, invece, si sarebbe dovuto fare riferimento ai prezzi correnti di mercato del luogo di effettuazione dei lavori. Il Decreto Antfrodi è stato poi abrogato con la nuova Legge di Bilancio. Di fatto la sua validità è limitata al periodo che va dal 12/11/2021 al 31/12/2021.
Con la Legge di Bilancio 30 Dicembre 2021, n. 234, all’Articolo 1, Comma 28, Lettera L viene finalmente chiarito che i prezzari DEI possono essere utilizzati per asseverare la congruità delle spese per i lavori edilizi agevolati diversi da quelli previsti dal Superbonus
110, ovvero Sismabonus, Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazioni 50%.
Si conferma pertanto l’utilizzabilità dei prezzari DEI per tutti i benefici fiscali. Si ricorda inoltre che la congruità di spesa per interventi che beneficiano di bonus diversi dal Superbonus va asseverata solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.
La legge di Bilancio 2022 ha anche aggiunto, con riferimento alle spese sostenute nel 2022,
che le asseverazioni tecniche non sono dovute per attività in edilizia libera (regola che non vale per il Bonus facciate) o per interventi di importo inferiore ai 10.000 euro…“
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