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Superbonus 110% e bonus edilizi: stop alla cessione del credito infinita – Lavori Pubblici

Si attendeva solo la pubblicazione in Gazzetta per rendere
ufficiali le modifica all’impianto previsto dal Decreto Rilancio
per la cessione del credito. Pubblicazione che è puntualmente
arrivata con la Gazzetta Ufficiale Gazzetta n. 21 del 27 gennaio
2022 dove troviamo il Decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4
recante “Misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico
” (c.d. Decreto Sostegni-ter).

Superbonus 110% e bonus fiscali: la dicotomia tra potere
esecutivo e legislativo

Un provvedimento attesto dopo l’approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri
che evidenzia, ancora una
volta, lo strano rapporto che c’è in Italia tra potere esecutivo
(Governo) e legislativo (Parlamento). Un rapporto che ha mostrato
tutte le sue divergenze proprio nella gestione delle detrazioni
fiscali in edilizia.

Dopo le misure antifrode previste prima dal Decreto Legge n.
157/2021 e poi dalla Legge n. 234/2021, ecco che arrivano delle
nuove disposizioni previste dal Governo per contrastare le frodi
nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Misure che
modificano chirurgicamente l’articolo più importante del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il 121. L’articolo che più di
tutti ha inciso sulla diffusione ed utilizzo non solo delle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ma anche di tutti bonus
previsti nel settore dell’edilizia a cui è stato dato accesso alle
due opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del
credito).

Misure “pericolose” perché hanno generato una moneta di scambio “virtuale” (le detrazioni) che senza gli opportuni controlli
avrebbe creato non pochi problemi alle casse dello Stato. Come in
effetti è accaduto a seguito delle numerose frodi scoperte di chi
si è ritrovato nel proprio cassetto fiscale crediti su interventi
mai realizzati. Ma questa è un’altra storia che riguarda più che
altro le scarse capacità dello Stato di fare applicare e
controllare misure già esistenti.

Stop alla cessione del credito infinita

Le nuove disposizioni previste dal Sostegni-ter, in vigore dal 7
febbraio 2022, hanno modificato l’art. 121, comma 1 del Decreto
Rilancio nel seguente modo:

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione del credito
cedibile dai
medesimi
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva
cessione
;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari
ammontare, con facoltà di successiva
cessione
ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di
successiva cessione
.

Eliminata, dunque, la facoltà di successiva cessione del
credito. Sia che si operi con sconto in fattura o senza, il credito
potrà essere ceduto una sola volta. Nel caso di sconto in fattura,
alle imprese e ai professionisti sarà possibile cedere il credito
una sola volta. Nel caso si operi con la cessione diretta da part
del contribuente, anche in questo caso poi non sarà più possibile
cedere nuovamente il credito fiscale.

Misure in vigore dal 7 febbraio 2022, al via la corsa alla
cessione

Come detto, le nuove misure entreranno in vigore il 7 febbraio
2022 con la conseguenza che in questi pochi giorni ci sarà una vera
e propria ressa (sempre che non ci siano blocchi sulla piattaforma
dell’Agenzia delle Entrate) per la cessione del credito.

L’art. 28, commi 2 e 3 del Sostegni-ter prevedono:

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati
precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1
dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero
dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto
esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legge n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente
articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legge n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente
articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle
disposizioni di cui al comma 2.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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