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Asseverazione di congruità: prezzari Ecobonus applicabili a tutte le detrazioni – Lavori Pubblici

Il rapporto tra asseverazione di congruità delle spese e
prezzari da utilizzare è stato uno dei temi principali che ha
accompagnato l’ultima parte del 2021. Dopo le misure antifrode e la
necessità di visto di conformità e di asseverazione delle spese
anche per i bonus minori utilizzati tramite opzioni alternative, ha
posto una lente di ingrandimento sui contenuti dell’art. 119, commi
13 e 13-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute

Non ci aveva convinto (e in realtà non ci convince ancora) la
prima versione dei su richiamati commi, né quelle arrivate prima
con il D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode) e con la Legge n.
234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Ma con mente aperta avevamo
ammesso che sull’argomento nessun divulgatore e nessuna analisi
avrebbe potuto fornire un chiarimento definitivo se non un
intervento da parte dell’ente di controllo fiscale, l’Agenzia delle
Entrate.

Già una prima volta il Fisco aveva messo in discussione il
sistema delle asseverazioni e dei prezzari da utilizzare. Con la
circolare n. 16/E del 29
novembre 2021
aveva scritto chiaramente che: “Per
l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli
finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di
riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre,
invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal
citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai
prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle
Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,
in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6
agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a
tali interventi
“.

Asseverazione di congruità e prezzari Ecobonus: nuova FAQ
dell’Agenzia delle Entrate

In discussione, quindi, i prezzari privati editi dalla casa
editrice “DEI – Tipografia del Genio Civile”. Ma con la Legge di
Bilancio 2022 alla fine sembra che si sia fatta chiarezza
sull’argomento.

Una nuova
FAQ pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate
ha fatto
definitivamente chiarezza sull’utilizzo dei prezzari e sull’ambito
di applicazione delle modifiche previste dalla Legge di Bilancio
2022.

La domanda che si pone il Fisco è molto interessante “La
norma della legge di bilancio che prevede la possibilità di
effettuare l’asseverazione sulla congruità dei costi anche sulla
base del prezzario DEI, ai fini di tutti i bonus edilizi, ha
carattere interpretativo?”
e la risposta lo è ancora di
più.

Dopo aver ricordato le modifiche apportate dalla Legge di
Bilancio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che il comma
13-bis prevede che per l’asseverazione della congruità dei prezzi,
richiesta per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento –
oltre ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 6 agosto del 2020 (di cui al comma 13 lett.
a) – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di
beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da
adottare entro il 9 febbraio 2022.

Ma soprattutto, aspetto di fondamentale importanza, l’Agenzia
delle Entrate ha ammesso la portata retroattiva di questa modifica.
Il legislatore utilizzando nel comma 13-bis le parole “devono
intendersi applicabili” ha inserito una disposizione con valenza
interpretativa e quindi retroattiva, in quanto chiarisce che ai
fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli
interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione
dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119,
è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo
di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati
nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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