Il comma 8-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio ha riconosciuto il diritto ad usufruire dell’aliquota al 110% per gli interventi di risparmio energetico e di consolinamento fino al 31 dicembre 2025 per gli edifici nei comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici che si sono verificati dal 2009 in poi. Il comma non fa distinzioni tra edifici condominiali, plurifamiliari e unifamiliari, né in riferimento alla tipologia di intervento da effettuare . E’ solo specificato il fatto che l’aliquota “piena” al 110% è riconosciuta esclsuivamente per gli edifici lesionati dal sisma, e non spetta, quindi, per quelli che o hanno subito danni, a prescindere dal fatto di trovarsi o meno nel cratere sismico in questione. Nel quesito al quale è stata data risposta il proprietario dell’edificio lesionato (come precisato dallo stesso lettore) si informava esclsuivamente sulla possibilità di ottenere il Superbonus anche di tipo energetico, come indicato nello stesso dal titolo dell’articolo. E questa possibilità, come risulta dal testo del comma 8-ter, è effettibamente riconosciuta.
Source: repubblica.it
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