Con il Decreto sostegni ter viene messa in atto una nuova stretta sulla circolazione del crediti fiscali derivanti da interventi edili o agevolazioni Covid 19.
In particolare viene eliminata la possibilità di procedere con ripetute cessioni dei crediti in esame in quanto dal 17 febbraio 2022 [confermiamo data 17/2 a seguito Comunicato Stampa Agenzia entrate, vedi articolo] tali crediti potranno essere ceduti una sola volta.
Cessione credito e sconto in fattura: le novità in Legge di Bilancio 2022
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio 2022), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, nel recepire le novità introdotte dal D.L. n. 157/2021 (c.d. decreto “Antifrodi”, abrogato dall’art. 1, comma 41, della legge di bilancio, ma i cui effetti sono stati fatti salvi), ha:
- prorogato, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
- la facoltà di optare, in relazione agli interventi edilizi agevolati, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto in fattura” di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020.
Il contribuente può scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- l’applicazione dello sconto in fattura direttamente da parte del fornitore del bene/prestatore di servizi;
- la cessione del credito corrispondente alla detrazione a soggetti terzi, comprese le banche e gli istituti di credito.
Opzione per la cessione del credito/sconto in fattura |
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Interventi |
Riferimenti normativi |
Recupero del patrimonio edilizio |
Art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), TUIR NB. L’opzione non è esercitabile per tutti gli interventi detraibili ai fini del recupero edilizio ma solo per gli interventi di manutenzione ordinaria (su parti comuni) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. |
Efficienza energetica |
Art. 14, D.L. n. 63/2013 (ecobonus) Art. 119, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020 (superbonus 110%) |
Riduzione del rischio sismico |
Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013 (sisma bonus) Art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020 (superbonus 110%) |
Recupero/restauro facciata edifici |
Art. 1, commi da 219 a 224, L. n. 160/2019 (bonus facciate) |
Installazione impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati |
Art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR Art. 119, commi 5 e 6, D.L. n. 34/2020 (superbonus 110%) |
Installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici |
Art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 Art. 119, comma 8, D.L. n. 34/2020 (superbonus 110%) |
Nuovo dal 1.1.2022:Interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenzialiInterventi di superamento delle barriere architettoniche |
Art. 16-bis, TUIR Nuovo comma 2 art. 121 D.L. 34/2020 |
Si ricorda che la cessione (anche parziale) è prevista anche per i crediti derivanti dalle seguenti agevolazioni:
- “bonus negozi e botteghe” di cui all’art. 65, D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;
- “bonus canoni di locazione” immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020;
- “bonus adeguamento ambienti di lavoro” di cui all’art. 120, D.L. n. 34/2020;
- “bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione” di cui all’art. 125, D.L. n. 34/2020.
Nuovi obblighi per bonus edilizi ordinari
Nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette opzioni, la legge di bilancio, al fine di arginare possibili abusi, ha esteso altresì alle detrazioni edilizie ordinarie tra cui l’“Ecobonus”, il “Sismabonus” e il “Bonus ristrutturazioni” l’obbligo, già previsto per gli interventi rientranti nel c.d. Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, fatti salvi gli interventi minori (comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Bonus facciate), intendendosi per tali gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 €.
Per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l’obbligo del visto e dell’asseverazione è stato infine previsto anche in caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
È inoltre confermata l’introduzione del nuovo art. 122-bis al D.L. n. 34/2020 che prevede il rafforzamento delle misure di controllo, anche preventivo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nuove limitazioni introdotte dal “Decreto sostegni ter”
Con la pubblicazione in G.U. n. 21 del 27/01/2022 è entrato in vigore il D.L. n. 4/2022 (cd. Decrto Sostegni-ter), nell’ambito del quale il legislatore ha operato una nuova stretta (dopo quanto già previsto dal “Decreto antifrodi”) all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito in relazione ai bonus edilizi e per la cessione dei crediti d’imposta derivanti da alcuni bonus concessi a fronte dell’emergenza Covid-19.
In particolare l’art. 28 del D.L. 4/2022 Sostegni-ter ha così modificato l’art. 121, D.L. 34/2020.
Ante modifiche |
Post modifiche |
I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
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