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Superbonus 110%, bonus edilizi e opzioni cessione o sconto in fattura: aggiornato il canale AdE per la trasmissione – CASA&CLIMA.com

Dopo l’approvazione del nuovo modello di comunicazione delle opzioni di cessione o di sconto in fattura, avvenuta con il provvedimento del 3 febbraio 2022 (LEGGI TUTTO), l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il canale per la relativa trasmissione.

I contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità utilizzando il nuovo modello. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per bonus facciate e Superbonus.

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Con il successivo provvedimento del 4 febbraio 2022, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto la proroga, al prossimo 17 febbraio, del termine fissato dal decreto “Sostegni-ter”, al giorno 7 dello stesso mese, per dare il via alla norma che prevede la possibilità di effettuare un’unica cessione in caso di detrazioni per interventi edilizi. E non solo, con la stessa decisione normativa, per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, lo stesso termine è slittato di un mese, al 7 marzo. Di conseguenza, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

Al proposito, la rivista online dell’AdE ricorda che il legislatore, dopo la stretta operata con il Dl 157/2021, poi abrogato dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 41, legge n. 234/2021) che ne ha però interamente assorbito i contenuti, ha adottato altre misure di contrasto alle truffe nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche con il decreto “Sostegni-ter” (articolo 28, Dl n. 4/2022): per i bonus legati a interventi edilizi e a quelli emergenziali anti Covid, non sono più possibili cessioni “a catena”, bensì, oltre allo sconto in fattura sul corrispettivo, è legittimo un solo trasferimento.

Considerato che il il Dl n. 4/2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi è stato aggiornato, per tener conto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022, a partire dal 4 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni, riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, con il provvedimento del 4 febbraio viene prorogato il termine a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Pubblicate anche nuove Faq che rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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