Onorevoli,
facendo seguito alla Ns. pari oggetto del 4 u.s., torniamo a sollecitare la massima attenzione rispetto all’esame degli emendamenti, in seno al decreto Milleproroghe, rispetto ai vincoli introdotti dal Decreto Sostegni Ter sul SUPERBONUS ed evidenziamo la valenza delle proposte ANCE inviate al fine di scongiurare l’ingiusta penalizzazione di un mercato in ripresa, a causa della previsione di vincoli alla cessione del credito, introdotti a lavori già avviati, che stanno già generando ripercussioni sulla programmazione degli interventi, ridotti del 46%, sulla tenuta delle imprese e, quindi, sui livelli occupazionali per almeno 127mila occupati nell’edilizia, senza considerare l’indotto. Nello spirito di leale collaborazione, sosteniamo la proposta di ripristino della cessione per i soggetti vigilati e, al contempo, abbiamo anticipato l’orientamento del Governo, suggerendo di intervenire sulla qualificazione degli operatori, in modo da consentire l'esecuzione dei lavori, a valere su sgravi fiscali, solo ad imprese certificate, così da incidere, concretamente, sulla riduzione del rischio frodi, favorendo, al contempo, un progressivo riequilibrio tra domanda ed offerta. Abbiamo sollecitato, inoltre, l’introduzione obbligatoria della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell’edilizia, in modo da garantire le migliori condizioni di salario e di sicurezza. Stiamo collaborando, come di consueto, al fine di favorire condizioni di lavoro trasparenti e per migliorare l’impianto normativo, laddove sono emerse criticità, ma, purtroppo, assistiamo a prese di posizione incoerenti, non supportate da dati reali, con diversi tentativi di sabotaggio dell’unica misura che sta garantendo la ripresa economica ed occupazionale. Il report del Direttore della Agenzia delle Entrate, in audizione al Senato, con presentazione dei dettagli delle truffe legate agli sconti fiscali per le ristrutturazioni edilizie, certifica una percentuale di incidenza del SUPERBONUS, in termini di illecito utilizzo, di soli 132 milioni sui 2 miliardi di frode rilevati, confermando che, tra tutti gli incentivi, quello del SUPERBONUS risulta il più difficile da aggirare, per la rigorosità delle procedure, per le asseverazioni e polizze necessarie per attivarlo e per certificare la spesa. Come evidenziato in altre occasioni, è proprio lo Studio annuale commissionato dalla Camera dei Deputati sull’impatto economico degli incentivi fiscali che riconosce, storicamente, il rientro per lo Stato delle minori entrate, nel quadro degli investimenti attivati per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica, solo per il 2021, con il 110% a fare da traino, il saldo per il sistema economico del Paese risulta positivo per 4 miliardi di euro, in termini di fatturato delle imprese, con maggiori versamenti di IRES ed IVA, e per il fattore lavoro. In Italia, al 31 dicembre 2021 si è registrato un boom di oltre 90.000 cantieri per circa 17,8 miliardi di euro di detrazioni ammesse e lavori conclusi per un valore di oltre 11 miliardi: stiamo parlando di oltre l’1% del PIL, il 4% con i settori collegati. In Abruzzo, al 31 dicembre, si rilevano 2.500 interventi con 555 milioni di euro di lavori ammessi a detrazione e 347 milioni di investimenti per lavori conclusi.
Ci siamo messi a disposizione per cogliere le opportunità del SUPERBONUS, non senza problemi, tra eccezionali aumenti dei prezzi e carenza di manodopera, ed, ora, non è possibile mettere a rischio l’unico settore che, in questa fase, in particolare, può garantire la ripresa dell’economia e dell’occupazione, senza dimenticare che si sta colpendo il settore delle costruzioni che è chiamato, tra i primi attori, ad affrontare la sfida delle opere del PNRR. Nel rinnovare la richiesta di condivisione e sostegno degli emendamenti ANCE, elenchiamo, di seguito, anche una serie di indicazioni, con proposte concrete, in virtù del ruolo che ci richiama ad essere ponte tra mille relazioni professionali, prima ancora che meri esecutori, e ci stimola a contrastare anche la mala informazione per non gravare di ingiusto sospetto le aziende sane, con la filiera di riferimento, i professionisti ed i tecnici, oltre che i cittadini committenti penalizzando, in tal senso, non solo il lavoro edilizio ma l’interesse pubblico a beneficiare di lavori fatti a regola d’arte, per migliorare le prestazioni sismiche ed energetiche degli immobili, in linea con gli standard europei. Bisogna intervenire prioritariamente sul criterio temporale, con effetti immediati sulla riduzione della concentrazione della domanda, in modo da garantire programmazione degli investimenti industriali, stabilizzazione delle assunzioni nei diversi settori della filiera, idonea produzione e fornitura dei materiali e degli strumenti di lavoro, idonee condizioni di sicurezza nei cantieri e qualità dei lavori, oltre che la giusta programmazione degli interventi da parte dei proprietari. Si deve garantire un arco temporale di applicazione di almeno un decennio inserendo, se del caso, un tetto annuale di “soli” 15 miliardi, in modo da consentire anche la migliore programmazione da parte del Ministero dell’Economia con lavori da eseguire da parte di imprese qualificate, in modo da contrastare un proliferare di immissione nel mercato da parte di operatori improvvisati, senza alcuna garanzia di buona realizzazione dei lavori e con rischio di sperpero di fondi pubblici. Sin da subito, è necessario rivedere il criterio di progressiva diminuzione della percentuale di agevolazione per i condomini, che scende al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025, per evitare, di fatto, una fine dei lavori al 2023. Questo blocco si verificherebbe per la prevedibile mancanza di disponibilità al co finanziamento in capo a condomini meno abbienti per i quali, invece, potrebbe essere inserito il criterio del reddito ISEE, in modo da non vanificare la portata di una misura diretta, all’origine, proprio verso i grandi compendi immobiliari dove è sempre risultato un miraggio avviare i lavori, sia per il conseguimento della volontà assembleare che per la mancanza di disponibilità economica di alcuni. Non chiediamo sostegni improduttivi ma provvedimenti che incentivano gli investimenti ed assicurano la giusta programmazione alle aziende.
Vi ringrazio, certo della Vs. attenzione in questa fase cruciale per il nostro Paese e resto a disposizione per ogni necessità.
Cordiali saluti
Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
(DDL 2505/S)
Dopo l’articolo 28 inserire il seguente
28-bis
(Qualificazione imprese)
1. A far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell’articolo 121 sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all’articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1 ° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
DISEGNO DI LEGGE 2505/S
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N.4, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI
PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO
EMENDAMENTO
All’articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
– al comma 1, lett. a), numero 1, dopo le parole “senza facoltà di successiva cessione” sono inserite le seguenti “, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209”;
– al comma 1, lett. a), numero 2, dopo le parole “senza facoltà di successiva cessione” sono inserite le seguenti “, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”;
– il comma 2 è soppresso.
Source: laquilablog.it
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