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Edilizia, costi onnicomprensivi – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

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Spesa massima per gli interventi edilizi agevolabili onnicomprensiva dei costi di fornitura, messa in opera, prestazioni professionali e anche dell’Iva. E nel caso in cui il contribuente superi i valori massimi indicati, la quota eccedente non può essere portata in detrazione. È corso di definizione, e pubblicazione, il decreto del ministro della Transizione ecologica, che la legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) aveva previsto da emanarsi entro lo scorso 9 febbraio, destinato a definire i costi massimi specifici e agevolabili per determinati beni, da utilizzare ai fini del rilascio delle attestazioni di congruità delle spese sostenute nell’ambito degli interventi edilizi (si veda ItaliaOggi del 12/2/2022). Il decreto potrà essere utilizzato sia ai fini degli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, sia ai fini della determinazione della congruità degli interventi edilizi minori, come la ristrutturazione, l’ecobonus e il bonus facciate. Nel primo caso, ovvero nell’ambito della detrazione del 110% (superbonus) si ricorda che l’attestazione risulta obbligatoria anche se la detrazione viene utilizzata dal contribuente direttamente nel proprio modello di dichiarazione dei redditi mentre, nel secondo caso, quello relativo bonus ordinari (ristrutturazione, ecobonus e altro), soltanto se il contribuente decide di cederli o di ottenere lo sconto in fattura. È del tutto evidente, ma risulta comunque sancito dal decreto (punto 13.3, allegato A novellato) che, nel caso in cui il contribuente superi l’entità delle spese rilevabili dal detto provvedimento, pur essendo lo stesso libero di eseguire i lavori anche per importi superiori, la quota che supera i detti massimali non può essere portata in detrazione. Il provvedimento è sviluppato tenendo conto della struttura del decreto 6/08/2020 (decreto “Requisiti”) e l’allegato “A”, che indica i costi massimi specifici onnicomprensivi, si presenta composto da ben quaranta tipi di intervento, suddivisi per tipologia e con indicazione della spesa massima specifica per ogni voce. I valori indicati, spesso in relazione ai metri quadri, sono comprensivi dei costi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile la relativa dismissione, nonché dell’Iva, delle prestazioni professionali e di qualunque opera complementare necessaria alla messa in opera degli stessi. L’allegato “A” precisa che i costi indicati sono onnicomprensivi di qualunque ulteriore costo e, di conseguenza, rappresentano il costo “chiavi in mano” al cittadino; in precedenza, invece, le spese si consideravano al netto dell’Iva, delle prestazioni professionali e delle opere connesse in ordine all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie. Si conferma che, per tutti gli interventi indicati dal citato comma 2 dell’art. 121 del dl 34/2020 (bonus ordinari), l’asseverazione resta obbligatoria (salvo i casi di edilizia libera e di interventi inferiori ai 10 mila euro) e deve essere redatta da un tecnico abilitato, tenendo conto dei valori indicati nell’allegato “A” del medesimo provvedimento, naturalmente in caso di cessione del credito o di ottenimento dello sconto sul corrispettivo, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 121 del dl 34/2020; in tutti gli altri casi, la verifica della congruità deve essere effettuata con riferimento ai prezzari presenti e richiamati dal comma 13-bis dell’art. 119 del dl 34/2020. Il provvedimento, inoltre, coordina le nuove disposizioni con quelle introdotte dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto 6/08/2020 giacché si considerano ammissibili le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, con la previsione della sostituzione dell’allegato “I” con l’allegato “A” del decreto, ed entra in vigore solo dopo 30 giorni dalla pubblicazione in G.U., al fine di tutelare gli investimenti già avviati e quelli in corso di realizzazione. Infine, per il ministero, l’indicazione onnicomprensiva permette una significativa semplificazione della procedura di asseverazione ma tale modalità potrebbe anche nascondere la rilevazione di valori fuori mercato, sebbene gli stessi siano stati stabiliti sulla base ai costi massimi direttamente previsti dalla norma per determinati interventi (fotovoltaico) mentre per gli altri interventi direttamente tenendo conto delle spese onnicomprensive auto-dichiarate dai contribuenti per gli interventi.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

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