Il comma 1 dell’art.119 del decreto Rilancio prevede l’obbligo di realizzare almeno uno degli interventi trainanti previsti per avere accesso al Superbonus. Il primo di questi è l’intervento di coibentazione che deve riguardare necessariamente una superficie superiore al 25% di quella disperdente lorda dell’immobile. Non è dunque necessario per l’agevolazione che l’intervento riguardi l’intera facciata, a patto, ovviamente di ottenere il rispetto del requisito previsto, ossia il salto di due classi energetiche a livello dell’edificio condominiale con questo e con gli altri interventi ammessi dalle norme. Quanto all’installazione dei ponteggi l’art. 843 del codice civile stabilisce che “Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”. Quindi per obbligarla a consentire l’accesso ci deve essere una sentenza del giudice che riconosca che la necessità dell’accesso in questione. In ogni caso la Cassazione ha tempo ricnosiuto il diritto di ottenere un indennizzo per i disagi dovuti all’eventuale installazione dei ponteggi. In particolare con la sentenza 1908/2009, la Corte ha chiarito che” la previsione dell’art. 843 cod. civ. – che obbliga il proprietario a permettere l’accesso o il passaggio nel suo fondo al fine di consentire al vicino lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione del muro dell’immobile di sua proprietà – configura un’obbligazione “propter rem”, cui corrisponde l’obbligo per il vicino di versare un’adeguata indennità, da liquidare in via equitativa ed anche in assenza di prova del danno, fermo restando l’obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita”. Quindi operativamente lei ha il diritto di chidere al condominio un’indennità; l’assemblea dovrà deliberare e sovrà essere effettuato il pagamento, e successivamente potranno essere installati i ponteggi. Altrimenti per poter accedere alla sua proprietà dovranno ottenere una sentenza da parte del tribunale.
Source: repubblica.it
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