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Categorie Catastali IMU 2020: immobili, terreni e fabbricati elenco – theitaliantimes.it

Le Categorie Catastali 2020 elenco immobili sono delle classificazioni fissate dagli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio sulla base di determinati elementi identificativi delle unità immobiliari che vengono così suddivise nei 6 gruppi catastali previsti per legge.

L’appartenenza di un immobile ad uno di questi gruppi, fa sì che l’immobile rientri, in base alla sue caratteristiche, ad una specifica categoria catastale sulla quale viene poi calcolata la rendita e fissato il valore di ciascuna immobile.

In altre parole, a ciascuna unità immobiliare urbana dei gruppi “A”, “B” e “C” è attribuita una categoria e la classe, in relazione alle sue caratteristiche e alla sua destinazione d’uso, viene determinata la rendita catastale.

IMU 2020 novità in Legge di Bilancio 2020:

Per il 2020 sono previste diverse ed importanti novità per quanto riguarda l’IMU 2020 e la TASI 2020.

La nuova Legge di Bilancio 2020 ha previsto infatti l’istituzione della nuova IMU 2020 e l’abolizione della TASI.

Classificazione immobili per calcolo IMU e TASI: cos’è?

Le categorie catastali Imu elenco immobili, dipendono dall’assegnazione che l’Agenzia del Territorio ora inglobata con l’Agenzia delle Entrate,  effettua su tutti i tipi di immobili, terreni e fabbricati. Tale classificazione, serve per calcolare la misura della tassazione sugli immobili che inciderà sul reddito ai fini Irpef e addizionali Irpef, il pagamento dell’IMU e TASI, la donazione, la compravendita o la successione.

Per capire bene le differenze tra le varie categorie catastali, occorre determinare le diverse tipologie di immobili per poi passare al calcolo dell’IMU su immobili di qualsiasi categoria catastale partendo dalla base imponibile, ossia, dal valore della rendita catastale iscritta in catasto rivalutata del 5% come avveniva già per l’I.C.I..

Un immobile, un terreno o un Fabbricato viene, pertanto, classificato in base a determinate caratteristiche in una specifica Categoria Catastale. Innanzitutto la classificazione degli immobili parte dalla distinzione di Immobili a destinazione Ordinaria Categoria A, B, C – Destinazione Speciale E – Destinazione Particolare F. 

   

Categorie Catastali IMU 2020 abitazioni A: 

A/1 abitazioni di tipo signorile: sono unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di prestigio aventi caratteristiche migliori e superiori rispetto ai fabbricati di tipo residenziale sia per il tipo di costruzione che dal punto di vista tecnologico che delle rifiniture, inoltre, queste abitazioni signorili, comprendono ai piani sottostanti pertinenze di categorie C/6, C/1, A/10 o D/5.

A/2 abitazioni di tipo civile: sono abitazioni dotate da un minimo di 2 stanze e più servizi, l’interno e l’esterno dell’immobile sono ben rifiniti e decorosi. In questa categoria rientrano anche i fabbricati “a schiera” e anche abitazioni senza riscaldamento se ubicati in zone con alta concentrazione turistica.

A/3 abitazioni di tipo economico: abitazioni di recente costruzione ma con materiali economici con sistema di riscaldamento centralizzato ma non sempre dotate di ascensore e di citofono.

A/4 abitazioni di tipo popolare: abitazioni all’interno di fabbricati di modesto livello dotate solo dello stretto necessario.

A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare: abitazioni molto semplici e di bassissimo livello, generalmente con servizi igienico-sanitari comuni a più famiglie.

A/6 abitazioni di tipo rurale: abitazioni senza servizi igienici e di altre dotazioni ritenute indispensabili.

A/7 abitazioni in villini: sono fabbricati anche divisi in appartamenti singoli, ciascuno dei quali con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di tipologia A/2 e A/3.

A/8 abitazioni in ville: Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario.

A/9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico: Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti, possono inoltre rientrare in quasta categoria anche le unità funzionalmente indipendenti, che si trovano all’interno.

A/10 uffici e studi privati: Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale.

A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi: Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, baracche in zone terremotate.

Categorie Catastali B:

  • B/1 collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme;

  • B/2 case di cura e ospedali (senza fini di lucro);

  • B/3 prigioni e riformatori;

  • B/4 uffici pubblici;

  • B/5 scuole, laboratori scientifici;

  • B/6 biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/B/7  cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti;

  • B/8 magazzini sotterranei per depositi di derrate.

Categorie Catastali IMU di tipo C:

  • C/4  fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro);

  • C/5  stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro);

  • C/6  stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (senza fini di lucro);

  • C/7 tettoie chiuse o aperte.

Categorie Catastali IMU D

D/1 Opifici

D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)

D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)

D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)

D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D/8  Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio

D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

Categorie Catastali fabbricati D:

Sui fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, è stata introdotta una novità, l’art.1, Comma 380, Legge 24.12.2012 n.228, il Governo ha disposto che dal 2013 l’IMU sia interamente data ai Comuni, fatta eccezione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi). 

IMU Categoria catastale D:

  • Aliquota IMU fissa 0,76% è riservata e versata a favore dello Stato con codice tributo 3919

  • Quota Variabile: ed eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), da versare a favore del comune, con codice tributo 3918

Per gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli):

  • l’IMU spetta invece al Comune, che può prevedere un’aliquota agevolata ed esenzione in zona montana istat.

  • l moltiplicatore da calcolare sulla rendita catastale rivalutata del 5% per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D5 che un coefficiente 80) a partire dal 2013 passa da 60 a 65.   

Categorie Catastali IMU E:

  • E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei;

  • E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;

  • E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;

  • E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche;

  • E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;

  • E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale;

  • E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti;

  • E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia;

  • E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

  

Gruppo F urbane:

Gli immobili che appartengono al gruppo F, sono quelle strutture che non producono reddito, ovvero, esistono solo in modo fittizio per finalità gestionali e tecniche. Alle unità immobiliari del gruppo F, pertanto, non viene associata e riconosciuta alcuna rendita catastale in quanto sono unità immobiliari non idonee (anche solo temporaneamente) a produrre ordinariamente un reddito, e sono:

  • F/1 Aree urbane: Aree di corte urbana che non risultano legate ad alcuna unità immobiliare appartenente agli altri gruppi;

  • F/2 Unità collabenti (diroccate, in disuso, ruderi, non utilizzate): Unità immobiliari totalmente o parzialmente inabitabili. Non è consentito dichiarare unità collabenti; partendo da unità già denunciate. Si può presentare una unità immobiliare con questa categoria solo con documenti di accatastamento, mai in variazione;

  • F/3 Unità in corso di costruzione: Unità immobiliari di nuova costruzione, non ancora ultimate. In genere, si adotta questa categoria quando si procede ad una

  • F/4 Unità in corso di definizione: Unità immobiliari non ancora definite: ad esempio, frazionamento di ville da cui sono ricavati miniappartamenti, non già definiti nella forma e/o nel numero; oppure, parti di unità immobiliari non idonee a produrre reddito autonomamente, come nel caso di stanze scorporate da un appartamento per una successiva compravendita;

  • F/5 Lastrici solari: Unità immobiliari che si creano quando, ad esempio, una ditta diversa da quella del piano sottostante intenda sopraelevare;

  • F/6 Procedimenti innanzi alle commissioni tributarie;

  • F/7 Portici;

  • F/9 Unità proveniente dal catasto fondiario;

  • F/10 Unità dichiarate o ritenute rurali;

  • F/11 Unità in attesa di classamento.

Terreni Agricoli:

L’art. 32 del T.U.I.R., individua quali tipi di terreni possono essere considerati Agricoli e quali tipo di attività sono da ritenersi agricole, ai fini dell’applicazione dell’IMU 2015 in quanto producono un reddito dominicale:

  • Attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

  • Attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

  • Attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, e quella attività che seppur non svolte sul terreno rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;

  • ll reddito domenicale da assumere è quello risultante in catasto è aumentato del 25%:

    • reddito domenicale per 110 nel caso di terreni condotti direttamente da imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

    • reddito dominicale per 135 negli altri casi.

 Mentre per i terreni per i quali non è dovuta l’IMU sono quei terreni che non producono reddito dominicale, ovvero:

  • Terreni improduttivi

  • Terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati

  • Terreni dati in affitto per uso non agricolo il cui reddito, coincidente con il canone di affitto, rientra nella categoria dei redditi diversi

  • Terreni destinati all’esercizio di specifiche attività commerciali

  • Terreni agricoli della comunità di aree montane o di collina al di sopra dei 600 metri, in base a terreni ubicati in “zona altimetrica di montagna”.

Vedi esenzione imu terreni agricoli 2020.

     

Terreni e aree Edificabili

Le aree e i terreni fabbricabili ed edificabili, sono quelle zone in cui è possibile costruire case, edifici, scuole in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal comune indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi dello stesso. Ai fini dell’IMU non si considerano edificabili:

  • Aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire edifici classificabili nei gruppi catastali A, B, C e D;

  • Aree comprese nella scheda catastale del fabbricato.

  • Aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggetti al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Applicazione dell’IMU: Per poter calcolare la base imponibile ai fini IMU sui terreni e le aree edificabili, sui quali non può essere applicata la rendita catastale, il valore di ciascun terreno viene calcolato in base al valore medio di mercato al metroquadro. Esempio pratico: Area edificabile di 3.000 mq, Valore medio di mercato 2000 euro al mq= 600.000 euro. Per calcolare l’Imu moltiplicare dunque 600.000 per aliquota. Ad esempio 600.000 x 0,009 = euro 5.400.

  

Calcolo Rendita Catastale:

1) Cos’è la rendita Catastale e come si calcola? La Rendita Catastale indica per ciascuna categoria di immobile, il valore fiscale in base alle tariffe d’estimo che vengono fissate dall’Agenzia del Territorio che tiene conto del Comune dove è ubicato l’immobile e fabbricato, della zona Censuaria, della Categoria Catastali e della Classe. Le tabelle delle tariffe d’estimo sono consultabili presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio (ex uffici catastali).

La rendita catastale si ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza dell’immobile (vani, mq o mc) mentre ai fini IMU tale rendita va rivalutata del 5% per esempio:

  • Rendita catastale 258,00 euro;

  • Rivalutazione 5%= 258,00 x 5%= 12,90 euro;

  • 258,00 + 12,90= 270,9 euro.

2) Dove si vede la rendita catastale?

La rendita catastale, utile per il calcolo dell’IMU, va verificata sulla visura catastale immobile che il proprietario ha ricevuto al momento dell’acquisto o in caso di successione dall’atto della dichiarazione presentata all’Agenzia delle Entrate. La visura contiene tutti i dati relativi all’immobile, ovvero:

  • Dati identificativi e reddituali dei beni immobili, terreni e fabbricati

  • Dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili

  • Dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie)

  • Atti di aggiornamento catastale

I dati catastali relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, vengono inseriti nella banca dati del Catasto, la loro consultazione è gratuita e pubblica e può essere richiesta presso qualsiasi Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio oppure con il servizio online presente sul sito ufficiale Agenzia delle Entrate, per i dati non inseriti nella banca dati, la consultazione è possibile solo presso l’Ufficio provinciale competente. 

3) Come si calcola il valore catastale (la base imponibile)?

Il valore catastale di un immobile, ovvero, la base imponibile sulla quale effettuare il calcolo dell’IMU 2018, si ricava moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i coefficienti distinti per i 6 gruppi di Categorie Catastali: 110 per la prima casa; 120per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, (escluse le categorie A/10 e C/1); 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D; 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E. 

Importante: la  base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per i seguenti coefficienti: 110 per i terreni agricoli, e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e 135 in tutti gli altri casi.  

4) Esempio calcolo della Base Imponibile IMU e TASI:

  • Rendita Catastale rivalutata al 5%: 270,9 euro

  • Coefficiente 160 seconda casa: Valore Catastale/ Base Imponibile= 270,90 x 160 = 43.344

  • Coefficiente 55 per Negozio: Valore Catastale/Base imponibile= 270,90 x 55 = 14.899

Moltiplicatori e Coefficienti IMU:

Moltiplicatori rendite catastali: L’ art.13, Comma 4, DL N. 201/2011 convertito co al Legge 22 DICEMBRE 2011 N. 214 ha fissato per i fabbricati iscritti in catasto, il valore catastale ottenuto calcolando l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

  • 160: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 

  • 140: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

  • 80: per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione) e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 

  • 65: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione).

  • 55: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 

   

Come si calcola l’IMU 2020?

Come si calcola l’IMU 2020 Per il calcolo IMU si ha bisogno quindi dei seguenti dati:

  • Rendita Catastale rivalutata del 5% se non si conosce, è possibile richiedere una visura catastale gratis all’Agenzia delle Entrate;

  • Base imponibile: calcolata moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il Moltiplicatore relativo alla Categoria Catastale dell’immobile

  • Aliquota IMU: moltiplicando la base imponibile per l’Aliquota IMU stabilita dal Comune  in base alla Categoria Catastale dell’immobile, considerando le eventuali detrazioni per l’abitazione principale e suddividendo l’importo per gli acconti e saldo IMU.

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