Per poter accedere alla detrazione del 110% il tecnico deve asseverare sotto la sua responsabilità civile e penale, che l’intervento realizzato porta alla riduzione di due classi energetiche. Di conseguenza se è necessaria la realizzazione del cappotto il tecnico deve ter conto nell’interera spesa, comprese le opere necessarie a completare l’intervento principale come, in particolare, la pittura finale che la ditta non può fatturare a parte in quanto, appunto, si tratta di un intervento di completamento necessario alla realizzazione dell’opera a regola d’arte. Come precisato infatti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 24/2020 “Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa”.. Nella risposta 528/2020 ha poi ribadito che “Solo nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell’intervento principale sarà possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate”. In sostanza si possono avere detrazioni diverse per lavori diversi, non per parti diverse dello stesso lavoro.
Source: repubblica.it
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