20 Feb BONUS MOBILI: L’OCCASIONE GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO
20 febbraio 2022
A cura di Luciano Ficarelli
Qual è il momento giusto per rinnovare l’arredamento o per sostituire gli elettrodomestici? Ad aiutare a darci una risposta è la Legge di Bilancio per il 2022 – L. 234 del 30 dicembre 2021 – che ha prorogato il bonus mobili al 31 dicembre 2022 con il limite di spesa di 10.000 euro, ridotto a 5.000 euro per i due anni successivi (per l’anno 2021 spettava con un limite di spesa di 16.000 euro).
La detrazione Irpef è pari al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio che hanno avuto inizio dal 1° gennaio dell’anno precedente l’acquisto dei mobili ed è detraibile in 10 anni in quote costanti.
Non è ammessa la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Per cui, persa la ghiotta occasione per usufruirne nel 2021, non bisogna lasciarsi sfuggire quest’ultima occasione che consente al contribuente un risparmio di 5.000 euro sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Circolare 30/2020, al paragrafo 5.1.7, quali sono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio: “per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia. Il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (prorogato al 2024), del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.
In poche parole, può usufruire del bonus mobili solo chi effettua interventi di recupero del patrimonio edilizio detraibili al 50% e interventi per la riduzione del rischio sismico, anche se rientranti nel sismabonus 110% (leggasi anche Interpello 419/2020). Esclusi, quindi, gli interventi di efficientamento energetico, compreso il superbonus versione “eco”.
Esempio:
Il Bonus Mobili è ammesso se sull’immobile posseduto si effettuano interventi di:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
- costruzione di scale interne
- sostituzione dei tramezzi interni
- modifica della facciata
- realizzazione di una mansarda o di un balcone
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- apertura di nuove porte e finestre
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
- demolizione totale o parziale e ricostruzione di edifici
- rafforzamento degli elementi portanti, come travi e pilastri, per rendere più resistenti gli edifici
- realizzazione delle pareti di cemento armato che aumentino la resistenza dell’edificio
- ripristino delle armature delle strutture in cemento armato
- miglioramento del livello di connessione tra i muri che si toccano per formare un angolo
- alleggerimento dei solai
- rifacimento del tetto
Se gli interventi riguardano parti comuni, come gli interventi effettuati nei condomìni, il bonus mobili è ammesso anche per gli interventi di manutenzione ordinaria, ma i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le parti comuni. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.
Ad esempio, se nel condominio vengo effettuati interventi di tinteggiatura pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci, sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni, riparazione o sostituzione di cancelli o portoni, riparazione delle grondaie, riparazione delle mura di cinta, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare, ad esempio, le guardiole, l’appartamento del portiere, i lavatoi o stenditoi.
Il Bonus mobili, invece, non è ammesso se sull’immobile posseduto si effettuano interventi di:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria
- interventi sull’involucro degli edifici
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- acquisto e posa in opera delle schermature solari
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, sostituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione
Il bonus mobili è escluso, per espressa previsione di legge, anche quando sull’immobile si effettuano interventi:
- finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
Quali sono gli acquisti ammessi
I mobili ammessi al bonus sono ad esempio i seguenti:
- letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
Sono esclusi:
- porte interne, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.
Gli elettrodomestici ammessi al bonus devono avere classe energetica non inferiore alla classe ”A” per i forni, alla classe “E” per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe “F” per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall’etichetta energetica.
Ad esempio, sono ammessi al bonus mobili:
- frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Arredare la pertinenza
Per la nota regola che le agevolazioni sono riferite all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in caso di intervento effettuato solo sull’abitazione e si vuole arredare la pertinenza, il bonus mobili è ammesso.
Bonus mobili raddoppiato? Quando è possibile.
È il caso che si verifica quando una ristrutturazione edilizia di due abitazioni prevede l’accorpamento in una sola abitazione al termine dei lavori. Poiché per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori, in questo caso il limite di spesa è raddoppiato ed è pari a 20.000 euro.
Altro caso di raddoppio (o moltiplicazione plurima) del bonus si verifica quando gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si effettuano su più unità immobiliari.
Per esempio:
- interventi di sismabonus su un’abitazione unifamiliare detenuta in locazione;
- interventi di ristrutturazione edilizia su un’abitazione di proprietà;
- interventi di demolizione e ricostruzione di una pertinenza di una terza abitazione.
In questo caso, si ha diritto a 3 bonus mobili. Il limite di spesa per il 2022 sarà, quindi, pari a 30.000.
I mobili acquistati possono arredare anche ambienti diversi dallo stesso immobile oggetto di intervento edilizio. Per cui, nell’esempio sopra descritto, i mobili possono arredare anche una quarta abitazione detenuta in locazione o in comodato.
Acquisti effettuati a cavallo d’anno
Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stati effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, o sono iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione.
Per esempio, se con riferimento a un intervento edilizio iniziato nel 2021 sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 8.000 euro, per i quali si richiederà la relativa detrazione del 50%, sugli acquisti che si effettueranno nel 2022 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 2.000 euro (10.000-8.000). Invece, per gli acquisti del 2022 non spetterà alcuna detrazione se nel 2021 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 10.000 euro.
In sostanza, vale il limite massimo ammissibile relativo all’anno di acquisto (16.000 euro per il 2021, 10.000 euro per il 2022, 5.000 euro per il 2023 e il 2024).
In ultimo, occorre sottolineare che “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus” (fonte: Guida al Bonus Mobili – Agenzia delle Entrate).
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