In merito alla definizione del 30% dei lavori svolti per
ottenere la proroga del Superbonus per villette unifamiliari, il
pagamento della sola parte di fornitura dei beni, con prova di
arrivo franco cantiere (foto e/o bolla di consegna) può essere
considerata come “lavoro”? in questo senso la fornitura, avvenuta,
potrebbe essere parte integrante del lavoro anche senza la posa od
altre operazioni in loco?
L’esperto risponde: la proroga per le unifamiliari
L’art. 119, al comma 8-bis, afferma quanto segue “Per gli
interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a
condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati
lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.
Il legislatore è quindi molto chiaro nel fare riferimento ai
“lavori effettuati”.
Si ritiene pertanto che, ai fini della proroga dei pagamenti al
31 dicembre 2022, non sia sufficiente la mera fornitura di
materiali, nemmeno se provata con foto e/o bolle di consegna. Ciò
perché la fornitura franco cantiere, priva di posa in opera, non
costituisce un lavoro effettuato bensì una “provvista”, da
annotarsi come tale a cura del Direttore dei Lavori nel “libretto
delle misure”, in conformità al DM 7 marzo 2018, n. 49.
Source: lavoripubblici.it
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