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Superbonus 110% e congruità dei costi: niente più analisi dei prezzi? – Lavori Pubblici

A novembre 2021, a seguito dell’entrata in vigore delle misure
antifrode di cui al D.L. n. 157/2021 (Decreto Antifrode), l’Agenzia
delle Entrate pubblicò la circolare
n. 16/E
accolta dal mondo delle detrazioni fiscali in edilizia
come una vera e propria bomba.

L’Asseverazione di congruità e i dubbi sui prezzari

L’Agenzia delle Entrate disse chiaramente che i prezzari
individuati al punto 13, Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020
(Decreto Requisiti tecnici) poteva essere utilizzato solo per gli
interventi di riqualificazione energetica indicati all’art. 2 del
Decreto del MiSE stesso.

Un chiarimento in linea con quanto previsto dalla normativa di
rango primario che di fatto escluse l’utilizzo dei prezzari della
casa editrice DEI per la verifica di congruità delle spese
sostenute per il sismabonus e per tutti gli altri bonus fiscali che
non prevedono risparmio energetico, ai quali andava applicato il
criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma
13-bis del Decreto rilancio. Ossia i prezzi riportati nei prezzari
predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini
ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

La situazione post Legge di Bilancio 2022

La Legge 30
dicembre 2021, n. 234
(Legge di Bilancio 2022) ha modificato il
su richiamato comma 13-bis prevedendo che le modalità di
attestazione della congruità individuati dal Decreto Requisiti
tecnici dovessero intendersi applicabili anche per gli interventi
di sismabonus e per tutti quelli che davano accesso agli altri
bonus fiscali:

  • art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno
    2013, n. 63 (sismabonus ordinario);
  • art. 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n.
    160 (bonus facciate);
  • art. 16-bis, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
    (recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica
    degli edifici).

Cosa cambierà con il nuovo Decreto del MiTE

Nelle scorse settimane il Ministro della Transizione Ecologica
Roberto Cingolani ha posto la sua firma sul
Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75
del quale il mondo delle
costruzioni attende con ansia la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.

Il nuovo Decreto del MiTE aumenta del 20% gli importi dei costi
riportati nell’Allegato I al Decreto Requisiti tecnici del MiSE e
apporta anche alcune importanti modifiche all’Allegato A del
Decreto Requisiti tecnici stesso.

L’attuale versione dell’Allegato A al Decreto Requisiti tecnici,
al punto 13, prevede che l’asseverazione di congruità delle spese
vada fatta:

  • utilizzando i prezzari regionali o quelli della casa editrice
    privata DEI;
  • in mancanza facendo le analisi dei prezzi e in questi casi il
    tecnico “può” anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I
    del Decreto MiSE stesso.

Il punto 13 dell’Allegato A viene, però, interamente riscritto
dal nuovo Decreto del MiTE ed in particolare:

  • salta ogni riferimento ai prezzari da utilizzare che vengono,
    però, riportati all’art. 3, comma 4 del nuovo Decreto del MiTE che
    recita: “Per le tipologie di intervento non ricomprese
    nell’Allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1 certifica il
    rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i
    prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i
    listini delle camere di commercio, industria, artigianato e
    agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio
    o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI
    “;
  • viene eliminata la possibilità prevista oggi al punto 13.1,
    lettera b) del Decreto del MiSE, nel caso in cui i prezzari
    Regionali e DEI non riportino le voci relative agli interventi, o
    parte degli interventi da eseguire, di poter determinare i nuovi
    prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un
    procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono
    nella definizione dell’importo stesso.

Da nessuna parte viene, dunque, prevista la possibilità di fare
le analisi dei prezzi, ovvero la metodologia che concettualmente
rappresenta più fedelmente il costo di un intervento.

La nuova asseverazione di congruità nel Decreto del MiSE

Di seguito il nuovo punto 13, allegato A al Decreto del MiSE
sostituito dal Decreto del MiTE (per il quale ricordiamo che si
attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il
tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano
rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di
cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:

a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto
Rilancio;

b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono
l’asseverazione del tecnico abilitato;

c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14
del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla
lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del
Decreto Rilancio.

13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1,
l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima
ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi
specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.

13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o
13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia
di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili
definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i
predetti limiti massimi.

13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio
sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli
oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione
degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione
energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente
allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro
della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

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