Come è noto, dal 1° gennaio 2020, ai possessori di redditi superiori a 120 mila euro spettano alcune detrazioni fiscali ridotte (in base alla legge n. 160/2019, art. 1 comma 629, che ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 15 del Tuir – Dpr 917/1986).
Un contribuente si chiede quindi se questa misura riguarda anche le detrazioni per spese relative a interventi edilizi agevolabili con Ecobonus e Superbonus. L’Agenzia delle entrate, tramite la posta di FiscoOggi, lo rassicura.
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Infatti, la riduzione delle detrazioni dall’imposta lorda per i possessori di un reddito complessivo superiore a 120 mila euro – che prevede che l’importo della detrazione per oneri sostenuti dal contribuente vari a seconda del reddito complessivo posseduto, spettando in misura piena solo per redditi fino a 120 mila euro e azzerandosi oltre il limite di 240 mila euro – non riguarda le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici o di recupero del patrimonio edilizio, Superbonus incluso.
La riduzione si riferisce infatti solo agli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir – Dpr 917/1986, ad eccezione delle spese sanitarie e degli interessi relativi ai prestiti e ai mutui agrari di ogni specie, ai mutui contratti per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale.
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Il testo dell’articolo 15, e quindi l’elenco completo delle spese a cui si riferisce la riduzione delle detrazioni Irpef, è consultabile qui.
L’aliquota di detrazione per tutte le spese relative agli interventi edilizi agevolabili con i vari Bonus Edilizi (Bonus Ristrutturazione, Bonus Mobili ed Elettrodomestici, Ecobonus, Superbonus, ecc.) rimane quindi invariata a prescindere dal reddito del contribuente.
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Immagine: iStock/Panuwat Dangsungnoen
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