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Superbonus turismo e bonus digitalizzazione agenzie di viaggio: novità sulla cessione dei crediti – Informazione Fiscale

Superbonus turismo e bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator: novità sulla cessione dei due crediti previsti dal Decreto n. 152/2021 di attuazione del PNRR. Le novità del DL Frodi che si applicano in linea generale alle agevolazioni edilizie investono anche queste due particolari misure.

Mentre si scaldano i motori della macchina organizzativa per accedere al Superbonus turismo e al bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator, messi in campo con il DL n. 152/2021 di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, arrivano già le prime novità sulla cessione dei due crediti d’imposta.

Le novità del Decreto Frodi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022, che si applicano in linea generale alle agevolazioni edilizie investono anche queste due particolari misure.

Superbonus imprese turistiche: novità sulla cessione dei crediti nel DL Frodi

Dal 28 febbraio è possibile presentare domanda ad Invitalia per poter beneficiare del cosiddetto Superbonus turismo a cui si ha diritto per lavori finalizzati a migliorare l’efficienza energetica, ad acquistare mobili, a realizzare piscine termali, solo per fare qualche esempio.

Per migliorare l’offerta turistica del nostro paese, le imprese del settore possono richiedere il mix di incentivi previsto dal PNRR:

  • un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021;
  • un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento dei costi sostenuti per gli stessi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere maggiorato in presenza di specifiche condizioni;
  • in aggiunta per le spese di progetto ammissibili, ma non coperte dalle agevolazioni precedenti, è possibile fruire anche di finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica, almeno il 50 per cento di tali costi, però, deve essere dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Proprio a un passo dall’operatività, il Decreto Frodi ha previsto delle novità sull’utilizzo del primo beneficio messo in campo, il credito d’imposta fino all’80 per cento delle spese sostenute.

IL DL n. 13 del 2022, infatti, ha modificato la norma che ha introdotto le agevolazioni sul turismo specificando che il credito d’imposta a cui le imprese hanno diritto è cedibile solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, sono ammesse due ulteriori cessioni ma solo se effettuate nelle seguenti modalità:

  • a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Il passaggio normativo originario, al comma 8 dell’articolo 1 del DL n. 152/2021, stabiliva invece la possibilità di cessione multipla del credito d’imposta, in tutto o in parte.

Bonus digitalizzazione imprese turistiche: novità sulla cessione dei crediti nel DL Frodi

Nel pacchetto di misure finalizzato a migliorare l’offerta turistica rientra anche il bonus digitalizzazione, un credito d’imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di software e attrezzature, che può essere richiesto sempre a Invitalia a partire dal 4 marzo dalle agenzie di viaggio e dai tour operator.

E anche su questo fronte è intervenuto il Decreto Frodi, stabilendo le stesse regole per le cessioni del credito d’imposta che arrivano fino a un massimo di tre e vengono limitate a un circuito ben più ristretto.

Il testo specifica che i contratti che non rispettano le nuove disposizioni inserite nella normativa di riferimento delle due agevolazioni, l’articolo 1 e 4 del DL n. 152/2021, risultano nulli.

In entrambi i casi, sia per il Superbonus turismo che per il bonus digitalizzazione destinato alle imprese turistiche, le istruzioni operative sulla cessione dei crediti dovranno essere definite dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento ad hoc.

Le novità rientrano nella revisione generale delle regole alla base dell’utilizzo dei crediti legati ai bonus edilizi.

Dopo un primo stop alle cessioni multiple arrivato con il DL Sostegni ter, infatti, il DL n. 13 del 25 febbraio 2022 da un lato introduce nuovamente la possibilità di effettuare tre passaggi e dall’altro mette in campo nuovi strumenti per arginare le frodi: dal codice identificativo che permette di tracciare il percorso dei crediti all’inasprimento delle pene per le asseverazioni fraudolente.

Source: informazionefiscale.it

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