Sono proprietario di una casa indipendente in zona sismica 3, per la quale vorrei sfruttare il Superbonus per riqualificazione energetica (Sismabonus e/o Ecobonus) per rifare il tetto, eliminando l’amianto e coibentandolo convenientemente. Mi è stato detto da un architetto che il rifacimento del tetto con diversa forma può accedere solo al 50% ma io ho letto che la ricostruzione, dopo demolizione anche parziale come quella inerente il solo tetto rispetto al resto dell’edificio, è ammessa al 110% anche con diversa sagoma e volumetria purché non in zona A.
Premesso che le questioni tecniche vanno sempre approfondite con esperti che valutino la documentazione a corredo degli interventi, sembra che nel suo caso si applichi il Superbonus per riqualificazione energetica e non il Supersismabonus. Questo perchè lei intende effettuare lavori di coibentazioni e non di riduzione del rischio sismico dell’immobile. Quindi, il fatto che l’immobile sia trovi o meno in zona sismica non rileva.
Per quanto riguarda l’intervento, la coibentazione del tetto è fra i lavori ammessi al Superbonus 110%, nel rispetto di tutti i requisiti previsti (i lavori devono riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda, ecc.) ma devono anche devono rientrare fra le ristrutturazioni e non possono quindi comportare demolizione e rifacimento.
Su questo specifico punto, c’è un chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con interpello 513 del 27 luglio 2021. In base al quale la detrazione fiscale legata al “Super ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume anteoperam». In pratica la parte dell’intervento che si configura come ristrutturazione può essere ammessa al Superbonus, mentre sull’ampliamento non si può applicare l’agevolazione.
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