Niente visto di conformità per interventi edilizi agevolativi con i bonus fiscali, proroga degli incentivi per gli impianti a biogas, no a biocarburanti e combustibili a biomassa da olio di palma e più tempo per accedere al Fondo per la transizione energe
Queste, in sintesi, le misure più rilevanti adottate in materia energie rinnovabili ed efficienza energetica dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge del Dl 30 dicembre 2021, n. 22; più noto come decreto Milleproroghe.
Proroga incentivi biogas
La legge di conversione ha prorogato per tutto il 2022 gli incentivi per gli impianti a biogas previsti dalla 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
Ricordiamo che tale legge dà la possibilità agli impianti alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, di accedere agli incentivi secondo le “vecchie” procedure, modalità e tariffe previste dal Dm 23 giugno 2016.
Oltre al requisito della potenza elettrica, tali impianti devono “fare parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto (…)”.
Visto di conformità e bonus edilizi
I contribuenti che realizzano interventi su edifici esistenti in edilizia libera oppure interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro non devono produrre il visto di conformità, nel caso volessero accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura legate alle detrazioni fiscali per la ristrutturazione (Bonus casa) e la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
Tale esenzione non si applica agli interventi agevolabili con il Superbonus 110% e il Bonus facciate.
Proroga fondo transizione energetica
Sarà possibile accedere al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale fino al 31 marzo 2026.
Tale fondo, istituito dal Dl 101/2019, eroga risorse per la transizione energetica di settori considerati a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica.
No all’olio di palma nella quota biocarburanti
I biocarburanti, i bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da olio di palma non potranno essere conteggiati come “rinnovabili”, prima di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento della Commissione previsto dalla direttiva 2018/2001/Ue sulla sostenibilità dei biocarburanti.
Fanno eccezione quelli certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
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