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Crisi energetica: al via le misure urgenti per le imprese – Ambiente Sicurezza Web

Crisi energetica

Nel decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 anche modifiche in materia di sorveglianza radiometrica e semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche Via-Vas

Crisi energetica: al via le misure urgenti per le imprese. In particolare, si tratta del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (in Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n. 50) recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

Tra le misure:

  • il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore e di quelle a forte consumo di gas naturale;
  • le semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e delle procedure autorizzative per gli impianti offshore;
  • la regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola;
  • le disposizioni per fronteggiare l’emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi;
  • la promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza;
  • la riconversione, la ricerca e lo sviluppo del settore automotive;
  • modifiche in materia di sorveglianza radiometrica, le cui condizioni e modalità di applicazione sono riportate nell’allegato A;
  • le semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche Via-Vas.

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Di seguito il testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per  il
rilancio delle politiche industriali. (22G00026)

(Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, n. 50)

Vigente al: 2-3-2022

Titolo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI
RINNOVABILI

Capo I

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,

n. 633;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Ritenuta la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di  introdurre

misure finalizzate al contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei

prezzi nel settore elettrico  e  del  gas  naturale,  nonche’  misure

strutturali e di semplificazione  in  materia  energetica  e  per  il

rilancio delle politiche industriali;

Ritenuta  altresi’  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza   di

introdurre misure finanziarie in favore delle regioni  e  degli  enti

territoriali, nonche’ ulteriori misure urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 18 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri dell’economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,

della transizione ecologica, delle infrastrutture e  della  mobilita’

sostenibili, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica

amministrazione, della giustizia,  per  gli  affari  regionali  e  le

autonomie, dell’interno, della salute e per  il  Sud  e  la  coesione

territoriale;

Emana

il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

                 Azzeramento degli oneri di sistema

                    per il secondo trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore

elettrico, l’Autorita’ di regolazione per energia,  reti  e  ambiente

(ARERA) provvede ad annullare, per  il  secondo  trimestre  2022,  le

aliquote relative agli  oneri  generali  di  sistema  applicate  alle

utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per

altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore

elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per  il  secondo  trimestre

2022, le aliquote relative agli oneri generali di  sistema  applicate

alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche

connesse  in  media  e  alta/altissima  tensione   o   per   usi   di

illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici  in  luoghi

accessibili al pubblico.

3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  disposizione,  pari  a

complessivi 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire alla

Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  (CSEA),  entro  il  31

maggio 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

          Art. 2

              Riduzione dell’IVA e degli oneri generali

                         nel settore del gas

1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano

usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui

all’articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e

relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture

emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e

giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota  IVA  del  5  per  cento.

Qualora  le  somministrazioni  di  cui   al   primo   periodo   siano

contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota  IVA  del  5

per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi

ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche

percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni  di

euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell’anno 2022 gli

effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,

l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo  trimestre,  le  aliquote

relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a

concorrenza dell’importo di 250 milioni  di  euro.  Tale  importo  e’

trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per

l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

        Art. 3

           Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

1. Per il secondo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative

alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai

clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici

in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 41 del 18 febbraio  2008,  e  la  compensazione  per  la

fornitura di gas  naturale  di  cui  all’articolo  3,  comma  9,  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate

dall’ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per  la

fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza

dell’importo di 400 milioni di euro. Tale importo e’ trasferito  alla

CSEA entro il 31 maggio 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per

l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

                    Art. 4

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a  favore

                      delle imprese energivore

1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della

cui adozione e’ stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi

per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base

della media del primo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e

degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh

superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell’anno

2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di

durata  stipulati  dall’impresa,  e’   riconosciuto   un   contributo

straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti,

sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento  delle  spese

sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente

utilizzata nel secondo trimestre 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto anche in

relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta  dalle  imprese

di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata  nel  secondo

trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia

elettrica prodotta e autoconsumata e’ calcolato con riferimento  alla

variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed

utilizzati dall’impresa per  la  produzione  della  medesima  energia

elettrica e il credito di imposta  e’  determinato  con  riguardo  al

prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa

al secondo trimestre 2022, del prezzo  unico  nazionale  dell’energia

elettrica.

3.  Il  credito  d’imposta  di  cui  al  comma  1  e’  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui

all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di

cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito

d’imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d’impresa  ne’

della  base  imponibile  dell’imposta   regionale   sulle   attivita’

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano

ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell’imposta regionale  sulle  attivita’  produttive,

non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura  agevolativa  di

cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per  l’anno

2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

5.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall’articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196

                               Art. 5

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a  favore

  delle imprese a forte consumo di gas naturale

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al  comma  2

e’  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri

sostenuti  per   l’acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo

straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  15  per

cento  della  spesa  sostenuta  per  l’acquisto  del  medesimo   gas,

consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell’anno  2022,  per  usi

energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di

riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo

trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato

Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del   mercati

energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre

dell’anno 2019.

2. Ai fini del presente articolo e’ impresa a forte consumo di  gas

naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al

decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n.

541, della cui adozione e’ stata data  comunicazione  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del  8  gennaio  2022  e  ha

consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo

di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento  del

volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo

decreto, al netto dei  consumi  di  gas  naturale  impiegato  in  usi

termoelettrici.

3.  Il  credito  d’imposta  di  cui  al  comma  1  e’  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui

all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di

cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito

d’imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d’impresa  ne’

della  base  imponibile  dell’imposta   regionale   sulle   attivita’

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano

ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell’imposta regionale  sulle  attivita’  produttive,

non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura  agevolativa  di

cui al presente articolo, valutati  in  522,2  milioni  di  euro  per

l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

5.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall’articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

                               Art. 6

         Interventi in favore del settore dell’autotrasporto

1.   In   considerazione   degli   effetti   economici    derivanti

dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici  e  al

fine di sostenere il settore dell’autotrasporto, l’autorizzazione  di

spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre

1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio

1999, n. 40, e’ incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, l’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, e’ incrementata di 5 milioni di euro per  l’anno  2022.  Tali

risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per  il

medesimo anno, di spese non documentate di cui all’articolo 1,  comma

106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di promuovere la sostenibilita’ d’esercizio nel  settore

del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede  legale  o

stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attivita’ logistica  e

di trasporto delle merci in conto terzi con  mezzi  di  trasporto  di

ultima generazione Euro VI/D a bassissime  emissioni  inquinanti,  e’

riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di  spesa  di  29,6

milioni di euro, un contributo,  sotto  forma  di  credito  d’imposta

nella misura del  15  per  cento  del  costo  di  acquisto  al  netto

dell’imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per

la trazione dei  predetti  mezzi,  comprovato  mediante  le  relative

fatture   d’acquisto.   Il   credito   d’imposta   e’    utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di

cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e

di cui all’articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il

credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito  d’impresa

ne’ della base  imponibile  dell’imposta  regionale  sulle  attivita’

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano

ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell’imposta regionale  sulle  attivita’  produttive,

non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Le disposizioni di cui al comma  3  si  applicano  nel  rispetto

della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi

adempimenti europei provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e

della  mobilita’  sostenibili.  Con  decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e della mobilita’  sostenibili,  di  concerto  con  il

Ministro della transizione ecologica e con il Ministro  dell’economia

e delle finanze, da adottare entro sessanta  giorni  dall’entrata  in

vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e  le  modalita’

di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3,  con  particolare

riguardo alle procedure di concessione, anche ai  fini  del  rispetto

del limite di spesa previsto, nonche’ alla documentazione  richiesta,

alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

5. Al  fine  di  promuovere  la  sostenibilita’  d’esercizio  e  di

compensare  parzialmente  i  maggiori  oneri  sostenuti,  promuovendo

altresi’ il processo di efficientamento energetico  nel  settore  del

trasporto di merci su strada,  alle  imprese  aventi  sede  legale  o

stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attivita’ logistica  e

di trasporto delle merci in conto terzi con  mezzi  di  trasporto  ad

elevata  sostenibilita’  ad  alimentazione   alternativa   a   metano

liquefatto, e’ riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite  massimo  di

spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto  forma  di  credito

d’imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al

netto  dell’imposta  sul  valore  aggiunto,  per  l’acquisto  di  gas

naturale liquefatto utilizzato per la trazione  dei  predetti  mezzi,

comprovato  mediante  le  relative  fatture  d’acquisto.  Il  credito

d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in  compensazione  ai  sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  senza

l’applicazione dei limiti di cui  all’articolo  1,  comma  53,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della  legge

23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d’imposta  non  concorre  alla

formazione  del  reddito  d’impresa   ne’   della   base   imponibile

dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d’imposta  e’

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell’imposta regionale  sulle  attivita’  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

6. Le disposizioni di cui al comma  5  si  applicano  nel  rispetto

della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi

adempimenti europei provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture  e

della  mobilita’  sostenibili.  Con  decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e della mobilita’  sostenibili,  di  concerto  con  il

Ministro della transizione ecologica e con il Ministro  dell’economia

e delle finanze, da adottare entro sessanta  giorni  dall’entrata  in

vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e  le  modalita’

di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5,  con  particolare

riguardo alle procedure di concessione, anche ai  fini  del  rispetto

del limite di spesa previsto, nonche’ alla documentazione  richiesta,

alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

7.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  disposizione,  pari  a

complessivi 79,6 milioni di euro per  l’anno  2022,  si  provvede  ai

sensi dell’articolo 42.

                               Art. 7

                Incremento del Fondo unico a sostegno

          del potenziamento del movimento sportivo italiano

  1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli  aumenti

dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le

risorse del Fondo unico a sostegno del  potenziamento  del  movimento

sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369,  della  legge  27

dicembre  2017,  n.  205,  possono  essere   parzialmente   destinate

all’erogazione di contributi a fondo perduto per  le  associazioni  e

societa’  sportive  dilettantistiche   maggiormente   colpite   dagli

aumenti, con  specifico  riferimento  alle  associazioni  e  societa’

sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.

2. Con decreto  dell’Autorita’  politica  delegata  in  materia  di

sport, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente  decreto,  sono  individuate  le  modalita’  e  i

termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei

contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita’  di  erogazione,

nonche’ le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

3. Il Fondo  unico  a  sostegno  del  potenziamento  del  movimento

sportivo italiano di cui all’articolo 1, comma 369,  della  legge  n.

205 del 2017, e’ incrementato di 40 milioni di euro per  l’anno  2022

per le finalita’ di cui al comma 1.

                               Art. 8

         Sostegno alle esigenze di liquidita’ delle imprese

          conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia

1.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020  n.  23,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n.  40,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1,  dopo  il  comma  14-sexies,  e’  inserito  il

seguente:

«14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al  presente

articolo  e  all’articolo  1-bis.1  sono  concesse,   alle   medesime

condizioni  ivi  previste,  a  sostegno  di  comprovate  esigenze  di

liquidita’ delle imprese  conseguenti  ai  maggiori  costi  derivanti

dagli aumenti dei prezzi dell’energia.»;

b) all’articolo 13, comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole  «A

decorrere dal 1°  aprile  2022,  le  garanzie  sono  concesse  previo

pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all’ articolo

2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»  sono

inserite  le  seguenti:  «.  Fino  al  30  giugno  2022  la  predetta

commissione non e’ dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti

concessi a  sostegno  di  comprovate  esigenze  di  liquidita’  delle

imprese conseguenti ai maggiori costi  derivanti  dagli  aumenti  dei

prezzi dell’energia».

Capo II
Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica

                               Art. 9

                 Semplificazioni per l’installazione

                   di impianti a fonti rinnovabili

1. All’articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di  accisa

sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalita’,  di

impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici,  come  definiti

alla voce 32 dell’allegato A al regolamento  edilizio-tipo,  adottato

con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20  ottobre  2016,

n. 125/CU, o su strutture  e  manufatti  fuori  terra  diversi  dagli

edifici e la realizzazione delle opere  funzionali  alla  connessione

alla rete elettrica nei predetti edifici  o  strutture  e  manufatti,

nonche’ nelle  relative  pertinenze,  e’  considerata  intervento  di

manutenzione ordinaria  e  non  e’  subordinata  all’acquisizione  di

permessi, autorizzazioni o atti amministrativi  di  assenso  comunque

denominati, ivi inclusi quelli previsti dal  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in  aree

o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del

codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  individuati  ai  sensi  degli

articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e  fermo  restando  quanto

previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

                               Art. 10

            Definizione di un modello unico per impianti

            di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizione

ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e  le

autonomie,  sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita’   per

l’estensione del modello unico semplificato di cui  all’articolo  25,

comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,

agli impianti di  potenza  superiore  a  50  kW  e  fino  a  200  kW,

realizzati  ai  sensi  dell’articolo  7-bis,  comma  5,  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 9  del

presente decreto.

                               Art. 11

                   Regolamentazione dello sviluppo

                  del fotovoltaico in area agricola

1. All’articolo  65  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  comma  1-quinquies,  dopo  le  parole  «aziende  agricole

interessate» sono inserite le  seguenti:  «,  purche’  tali  impianti

occupino una superficie complessiva non superiore  al  10  per  cento

della superficie agricola aziendale».

b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

«1-septies. Il comma 1 non si applica  agli  impianti  fotovoltaici

con  moduli  collocati  a  terra,  a  condizione  che  occupino   una

superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie

agricola aziendale.

1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che,

pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma

1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di  monitoraggio  di

cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della  attestazione

della  continuita’  dell’attivita’  agricola  e  pastorale  sull’area

interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10

per cento della superficie agricola aziendale.».

                              Art. 12

       Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

  1. All’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  8

novembre  2021,  n.  199,  dopo  le  parole:  «nei  procedimenti   di

autorizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia   elettrica

alimentati da fonti rinnovabili su aree  idonee,»  sono  inserite  le

seguenti: «ivi inclusi quelli per  l’adozione  del  provvedimento  di

valutazione di impatto ambientale,».

                               Art. 13

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per

                        gli impianti offshore

1.  All’articolo  12,  comma  3,  ultimo   periodo,   del   decreto

legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,  dopo  le  parole:  «Per  gli

impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «,  incluse  le  opere

per la connessione alla rete,».

2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli

ambientali  nelle  more  dell’individuazione   delle   aree   idonee,

all’articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, alinea,  dopo  le  parole:  «commi  2  e  3»  sono

inserite le seguenti: «, nonche’ nelle aree non sottoposte a  vincoli

incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore»;

b) al comma 5, dopo  la  parola:  «moratorie»  sono  inserite  le

seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti  di

produzione di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili

localizzati in  aree  non  sottoposte  a  vincoli  incompatibili  con

l’insediamento di impianti off-shore,»;

c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e  delle

infrastrutture e delle mobilita’ sostenibili» sono  sostituite  dalle

seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita’

sostenibili, sentiti, per gli aspetti  di  competenza,  il  Ministero

della cultura e il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e

forestali».

                               Art. 14

             Contributo sotto forma di credito d’imposta

          per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni  Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia

volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a  promuovere

la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino  al  30  novembre

2023 e’ attribuito un contributo sotto forma  di  credito  d’imposta,

nel limite di 145 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2022  e

2023,  nella  misura  massima  consentita  dal  regolamento  (UE)  n.

651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di

cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e

di cui all’articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il

credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito  d’impresa

ne’ della base  imponibile  dell’imposta  regionale  sulle  attivita’

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano

ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della

base imponibile dell’imposta regionale  sulle  attivita’  produttive,

non porti al superamento del costo sostenuto.

2.  I  costi  ammissibili  all’agevolazione  di  cui  al  comma   1

corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per

conseguire un livello piu’ elevato di  efficienza  energetica  e  per

l’autoproduzione di energia da fonti  rinnovabili  nell’ambito  delle

strutture produttive. Con decreto  del  Ministro  per  il  Sud  e  la

coesione territoriale, di concerto con il Ministro della  transizione

ecologica,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro

dell’economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti

i criteri e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di  cui  al

presente articolo, con  particolare  riguardo  ai  costi  ammissibili

all’agevolazione, alla documentazione richiesta,  alle  procedure  di

concessione, anche ai  fini  del  rispetto  del  limite  degli  oneri

annuali di cui al comma  1,  nonche’  alle  condizioni  di  revoca  e

all’effettuazione dei controlli.

3. L’agevolazione di cui al comma 1 e’  concessa  ai  sensi  e  nel

rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)

n. 651/2014.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  145  milioni

di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di

cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

                               Art. 15

          Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche

                          a circuito chiuso

1. All’articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.  199,

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, con decreto  del  Ministro  della  transizione

ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in  opera  degli

impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,  ossia  sonde

geotermiche, destinati al riscaldamento  e  alla  climatizzazione  di

edifici e alla produzione di energia elettrica.

6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis  sono  inoltre

individuati i  casi  in  cui  si  applica  la  procedura  abilitativa

semplificata di cui all’articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo

2011, n. 28, nonche’  i  casi  in  cui  l’installazione  puo’  essere

considerata attivita’ edilizia libera, a condizione che tali impianti

abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia  termica

con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite

sonde geotermiche poste a contatto con il terreno,  senza  effettuare

prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.».

                               Art. 16

Misure  per  fronteggiare  l’emergenza  caro  energia  attraverso  il

  rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale

  a prezzi equi

1. Al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli

approvvigionamenti di gas naturale a prezzi  ragionevoli  ai  clienti

finali e, contestualmente, alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas

climalteranti, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto, il GSE o le societa’ da  esso  controllate  (di

seguito  «Gruppo  GSE»)  avvia,  su  direttiva  del  Ministro   della

transizione ecologica, procedure per  l’approvvigionamento  di  lungo

termine di gas naturale  di  produzione  nazionale  dai  titolari  di

concessioni di coltivazione di gas.

2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni  di  coltivazione

di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale  e

nella piattaforma continentale, a manifestare  interesse  ad  aderire

alle procedure di cui al  comma  1,  comunicando  i  programmi  delle

produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli  anni

dal 2022 al 2031, nonche’ un elenco di possibili sviluppi, incrementi

o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo  stesso  periodo

nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime  di

entrata in  erogazione,  del  profilo  atteso  di  produzione  e  dei

relativi investimenti necessari. La  disposizione  di  cui  al  primo

periodo si applica alle concessioni i cui  impianti  di  coltivazione

ricadono in tutto o in parte in aree considerate  idonee  nell’ambito

del Piano  per  la  transizione  energetica  sostenibile  delle  aree

idonee,  approvato  con  decreto   del   Ministro   della transizione

ecologica  28  dicembre  2021,  anche   nel   caso   di   concessioni

improduttive  o  in  condizione  di  sospensione   volontaria   delle

attivita’. La predetta comunicazione e’ effettuata nei confronti  del

Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica  e  dell’ARERA,

entro trenta giorni dall’invito alla manifestazione di  interesse  ai

sensi del primo periodo.

3. I procedimenti  di  valutazione  e  autorizzazione  delle  opere

necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma

2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio  dei

procedimenti medesimi. Le procedure di  valutazione  ambientale  sono

svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di  cui  all’articolo  8,

comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di

durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla  fine

del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e

prezzi definiti  con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica  e

sentita l’ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce  la  copertura  dei

costi totali effettivi delle singole produzioni,  inclusi  gli  oneri

fiscali e un’equa remunerazione,  ferma  restando  la  condizione  di

coltivabilita’ economica del giacimento. Lo schema di contratto  tipo

di acquisto e’ predisposto dal Gruppo GSE e approvato  dai  Ministeri

dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica.

5. Il Gruppo GSE, con una o piu’ procedure, offre i volumi  di  gas

di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui  al  comma  4  a

clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione  su  base

pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell’economia e  delle

finanze e della transizione ecologica, di concerto  con  il  Ministro

dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole

e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione

europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo

di offerta e’ predisposto dal Gruppo GSE e  approvato  dai  Ministeri

dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica.

6. Il Gruppo GSE e’ autorizzato a rilasciare garanzie  a  beneficio

dei concessionari di  cui  al  comma  2  in  relazione  ai  contratti

stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai  clienti

finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai  contratti

stipulati ai sensi del comma 5.

                               Art. 17

        Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza

1. All’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.  199,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:

«d-bis) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili

utilizzati in purezza e’ pari ad almeno 200 mila tonnellate,  che  si

incrementa di 50 mila tonnellate all’anno nel successivo triennio.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine  di  supportare  la  promozione  dei  biocarburanti

sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3,  lettera  d-bis)

anche  attraverso  la  riconversione  delle  raffinerie  tradizionali

ricadenti all’interno di siti  di  bonifica  di  interesse  nazionale

(SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, e’

istituito, nello stato di previsione del Ministero della  transizione

ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e  per

la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”,  con  una

dotazione pari a euro 205 milioni per l’anno 2022, a euro 45  milioni

per l’anno 2023 e a euro 10 milioni per l’anno 2024. Con decreto  del

Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il  Ministro

dell’economia e delle finanze, da adottare entro  centottanta  giorni

dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono

stabilite le modalita’ di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si

provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l’anno 2022,  mediante

utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui  pertinenti

capitoli dello stato di previsione del  Ministero  della  transizione

ecologica,  iscritte  ai  sensi  dell’articolo  2,   comma   1,   del

decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con  modificazioni

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per  130  milioni  di  euro,  e

dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019,

per 20 milioni di euro, che sono  versate  all’entrata  del  bilancio

dello Stato per restare acquisite all’erario;

b) quanto ad euro 55 milioni per l’anno 2022, ad euro 45  milioni

per l’anno 2023 e  ad  euro  10  milioni  per  l’anno  2024  mediante

corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui  all’articolo  2,

comma  1,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

3-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato  ad

apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

                               Art. 18

                    Ferrovie dello Stato Italiane

1. Al comma 8 dell’articolo 20 del decreto legislativo  8  novembre

2021, n. 199, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:

«c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita’ delle societa’

del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.».

2. Gli interventi realizzati sulle aree  di  cui  all’articolo  20,

comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.

199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative

opere di connessione alla rete elettrica  di  trasmissione  nazionale

sono  dichiarati  di  pubblica  utilita’  ed   i   relativi   termini

autorizzativi sono regolati dall’articolo 22 del decreto  legislativo

8 novembre 2021, n. 199, ferme  restando  le  competenze  in  materia

paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

                               Art. 19

Disposizioni di  supporto  per  il  miglioramento  della  prestazione

  energetica degli immobili della pubblica amministrazione

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3,  dopo  le  parole  «Provveditorati  interregionali

opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti»  sono

inserite le seguenti: «ovvero dell’Agenzia del demanio, attraverso la

Struttura per la progettazione di beni ed  edifici  pubblici  di  cui

all’articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,»;

b) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:

«8.  La  realizzazione  degli  interventi  compresi  nei  programmi

definiti ai sensi del comma 2 e’  gestita,  senza  nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali  per

le  opere  pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita’   sostenibili,   dalle   amministrazioni   interessate    e

dall’Agenzia  del  demanio,  in  considerazione  della  tipologia  di

intervento e delle  eventuali  diverse  forme  di  finanziamento  che

insistono sul medesimo immobile,  al  fine  di  promuovere  forme  di

razionalizzazione e di coordinamento tra gli  interventi,  anche  tra

piu’ amministrazioni, favorendo economie di scala e  contribuendo  al

contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le  opere

pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita’

sostenibili  realizzano  gli  interventi  ricompresi  nei   programmi

predisposti  ai  sensi  del  comma  2,  secondo  le  modalita’   piu’

innovative, efficienti ed economicamente  piu’  vantaggiose,  nonche’

utilizzando  metodi  e  strumenti  elettronici  di  modellazione  per

l’edilizia e le infrastrutture.  Su  richiesta  del  Ministero  della

transizione  ecologica,  d’intesa  con  le  strutture  operative  dei

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,  l’Agenzia  del

demanio puo’ curare anche l’esecuzione degli interventi gia’  oggetto

di convenzionamento con le medesime strutture  operative  nell’ambito

dell’attuazione dei programmi predisposti ai sensi  del  comma  2.  I

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,  l’Agenzia  del

demanio e il Ministero della  difesa  o  gli  organi  del  genio  del

medesimo Ministero, possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e

negoziazione telematici, ivi inclusi  il  mercato  elettronico  della

pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione

della pubblica amministrazione (SDAPA).».

                               Art. 20

                Contributo del Ministero della difesa

                alla resilienza energetica nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,

alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento

della resilienza energetica nazionale,  il  Ministero  della  difesa,

anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in  concessione

o utilizza direttamente, in tutto o in  parte,  i  beni  del  demanio

militare o a qualunque titolo  in  uso  al  medesimo  Ministero,  per

installare impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili,

anche ricorrendo, per la copertura  degli  oneri,  alle  risorse  del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2,  previo  accordo

fra il Ministero  della  difesa  e  il  Ministero  della  transizione

ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di  coerenza

con gli obiettivi specifici del PNRR e  di  conformita’  ai  relativi

principi di attuazione.

2.  Le  articolazioni  del  Ministero  della  difesa  e   i   terzi

concessionari dei beni di cui al  comma  1  possono  provvedere  alla

fornitura dell’energia prodotta dagli impianti di cui al comma  1  ai

clienti finali organizzati in Comunita’  energetiche  rinnovabili  ai

sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.

199. Alle Comunita’ energetiche rinnovabili possono  partecipare  gli

enti militari territoriali.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee

ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.

199  e  sono  assoggettati  alle  procedure  autorizzative   di   cui

all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo  n.  199  del  2021.

Competente ad esprimersi in materia paesaggistica e’  l’autorita’  di

cui  all’articolo  29  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

                               Art. 21

               Disposizioni per aumentare la sicurezza

                   delle forniture di gas naturale

1. Al fine di  accrescere  la  sicurezza  delle  forniture  di  gas

naturale con particolare riferimento  alle  esigenze  di  tutela  dei

clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  il  Ministro  della  transizione

ecologica adotta, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, misure ai sensi dell’articolo  1,  comma

1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonche’  misure  di

salvaguardia di cui all’articolo 4, del medesimo decreto  legislativo

n. 93 del 2011, finalizzate a:

a) ottimizzare il ciclo  di  iniezione  di  gas  negli  stoccaggi

nazionali, anche mediante particolari condizioni di  esercizio  degli

stoccaggi, le relative  modalita’  di  allocazione  dello  spazio  di

stoccaggio di modulazione e i relativi  obblighi  di  iniezione,  per

portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per  cento  delle

capacita’  di  stoccaggio  nazionali  disponibili,  in  funzione  dei

possibili scenari  di  utilizzo  del  gas  in  stoccaggio  nel  ciclo

invernale  di  erogazione,  a  partire  dall’anno   contrattuale   di

stoccaggio 2022-2023;

b) assicurare che il servizio di modulazione di cui  all’articolo

18 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  sia  assicurato

prioritariamente  attraverso  l’utilizzo  dello  stoccaggio  di   gas

naturale;

c) promuovere, nel corso del ciclo di  erogazione  invernale,  il

mantenimento  dello  stato  di  riempimento  degli  stoccaggi,  anche

mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;

d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili  volumi

aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti

non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei  terminali  di

rigassificazione  di  gas  naturale   liquefatto,   allo   scopo   di

contrastare l’insorgere di situazioni di emergenza.

2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro  della  transizione

ecologica adotta le misure di cui  al  comma  1  ove  ne  ricorra  la

necessita’. Le misure di cui al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  sono

adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e  le  misure  di  cui  al

comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre  di  ciascun

anno.

3. Le misure di  cui  al  comma  1  sono  adottate  anche  mediante

specifici indirizzi  alle  imprese  di  trasporto  e  di  stoccaggio,

nonche’ ai gestori di impianti di gas  naturale  liquefatto  operanti

sul territorio nazionale, sentita  l’ARERA.  L’ARERA  da’  attuazione

alle misure di cui al  primo  periodo  rientranti  nell’ambito  delle

proprie competenze.

Titolo II
POLITICHE INDUSTRIALI

                               Art. 22

      Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive

1. Al fine di  favorire  la  transizione  verde,  la  ricerca,  gli

investimenti  nella  filiera  del  settore   automotive   finalizzati

all’insediamento, alla riconversione e riqualificazione  verso  forme

produttive innovative e  sostenibili,  in  linea  con  gli  obiettivi

europei di riduzione delle  emissioni  nocive  per  l’ambiente  e  di

sviluppo  digitale,  nonche’  per  il  riconoscimento  di   incentivi

all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il  recupero  e

il riciclaggio dei materiali, e’ istituito un fondo  nello  stato  di

previsione del Ministero dello sviluppo economico con  una  dotazione

di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con  uno  o  piu’  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  il  Ministro

delle infrastrutture e della  mobilita’  sostenibili  e  il  Ministro

della transizione ecologica, da adottare entro  trenta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definiti  gli

interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al  comma  1

nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i  criteri

e le modalita’  di  attuazione  del  presente  articolo,  nonche’  il

riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  pari  a  700

milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per  ciascuno

degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

                               Art. 23

             Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative

1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo  della  tecnologia

dei  microprocessori   e   l’investimento   in   nuove   applicazioni

industriali di tecnologie innovative, anche tramite la  riconversione

di siti industriali esistenti e l’insediamento di nuovi  stabilimenti

nel territorio nazionale,  e’  istituito  un  fondo  nello  stato  di

previsione del Ministero dello sviluppo economico con  una  dotazione

di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e  500  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con  uno  o  piu’  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  con  il

Ministro dell’universita’ e della  ricerca  e  con  il  Ministro  per

l’innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  da  adottare

entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento,  i

criteri e le modalita’ di riparto delle risorse del fondo di  cui  al

comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  pari  a  150

milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di  euro  per  ciascuno

degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

                               Art. 24

          Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

1. All’articolo 11-ter, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge

21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

17 dicembre 2021, n. 301, dopo le  parole  «transizione  ecologica  e

digitale» sono inserite le seguenti: «nonche’ a  coloro  che  abbiano

sottoscritto  accordi  di  sviluppo  per  progetti  di   investimento

strategico, ai sensi dell’articolo 43  del  decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al  Fondo  per  il  sostegno  alla

transizione industriale di cui all’articolo 1, comma 478, della legge

30 dicembre 2021, n. 234, e conseguentemente emerga un fabbisogno  di

adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».

                               Art. 25

Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e  disposizioni  in

  materia  di  revisione  dei  prezzi  dei  materiali  nei  contratti

  pubblici

  1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti

eccezionali  dei  prezzi  di  alcuni  materiali  da  costruzione,  la

dotazione del Fondo di  cui  all’articolo  1-septies,  comma  8,  del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ incrementata  di  150  milioni

per l’anno 2022.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, in relazione ai contratti in

corso di esecuzione alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  entro  il   30   settembre   2022,   il   Ministero   delle

infrastrutture   e   della   mobilita’   sostenibili   procede   alla

determinazione con proprio decreto,  sulla  base  delle  elaborazioni

effettuate dall’Istituto nazionale di statistica in attuazione  della

metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 29,

comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,  delle  variazioni

percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per  cento,

verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022,  dei  singoli  prezzi

dei materiali da costruzione piu’ significativi.

3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2  si  procede  a

compensazioni, in aumento o in diminuzione,  nei  limiti  di  cui  ai

commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche  in  deroga  a  quanto

previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e  6-bis,  del  codice  dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al

decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i  contratti

regolati dal  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto

legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  in  deroga  alle  disposizioni

dell’articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo   codice,

determinate  al  netto   delle   compensazioni   eventualmente   gia’

riconosciute o liquidate in relazione  al  primo  semestre  dell’anno

2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).

4. La compensazione e’ determinata applicando  alle  quantita’  dei

singoli   materiali   impiegati   nelle   lavorazioni   eseguite    e

contabilizzate dal direttore dei lavori,  ovvero  annotate  sotto  la

responsabilita’ del direttore dei lavori nel libretto  delle  misure,

dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in  aumento

o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di  cui  al

comma 2 con riferimento alla data  dell’offerta,  eccedenti  l’8  per

cento se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10 per

cento complessivo se riferite a piu’ anni.

5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore

presenta alla stazione appaltante l’istanza  di  compensazione  entro

quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana del decreto di  cui  al  comma  2.  Per  le

variazioni in diminuzione, la procedura e’  avviata  d’ufficio  dalla

stazione appaltante, entro quindici giorni dalla  predetta  data;  il

responsabile del procedimento accerta con  proprio  provvedimento  il

credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

6.  Per  le  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  negli   anni

precedenti all’anno 2022, restano ferme le  variazioni  rilevate  dai

decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del  codice  di

cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell’articolo 216,  comma

27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n.  50  del  2016  e

dell’articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73  del  2021,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

7. Ciascuna stazione appaltante  provvede  alle  compensazioni  nei

limiti del 50 per cento delle risorse appositamente  accantonate  per

imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,  fatte  salve  le

somme relative agli impegni contrattuali  gia’  assunti,  nonche’  le

eventuali ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante

per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono,  altresi’,

essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta,  qualora  non

ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme

vigenti, nonche’ le somme disponibili relative  ad  altri  interventi

ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante  e  per  i

quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  ed  emanati   i

certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure

contabili della spesa, nei limiti  della  residua  spesa  autorizzata

disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i soggetti tenuti all’applicazione  del  codice  di  cui  al

decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione  dei  soggetti  di

cui  all’articolo  142,  comma  4,  del   medesimo   codice,   ovvero

all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo n.  50  del

2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo  164,  comma  5,

del medesimo codice, per i lavori realizzati  ovvero  affidati  dagli

stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7  del

presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino  alla

concorrenza dell’importo di 150  milioni  di  euro,  che  costituisce

limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e

secondo le  modalita’  previste  dall’articolo  1-septies,  comma  8,

secondo  e  terzo  periodo,  del  decreto-legge  n.  73   del   2021,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

9. Agli oneri derivanti dal  comma  1,  quantificati  in  euro  150

milioni per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Titolo III
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

                               Art. 26

Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e

                       dalle province autonome

1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 16, comma  8-septies,

del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.   146,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e’  incrementata

di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2022.

2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi

dell’articolo 42.

                               Art. 27

              Contributi straordinari agli enti locali

1. Il fondo di cui all’articolo 25, comma 1, del  decreto-legge  22

marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21

maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero

dell’interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del

2022, e’ incrementato di 50 milioni di euro  per  l’anno  2022.  Alla

ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o

piu’ decreti del Ministro dell’interno di concerto  con  il  Ministro

dell’economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza

Stato-citta’ ed autonomie locali, da  adottare  entro  il  31  luglio

2022.

2. Per garantire la continuita’ dei servizi erogati e’ riconosciuto

agli  enti  locali  un  contributo  straordinario.  A  tal  fine,  e’

istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell’interno,  un

fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per  l’anno  2022,  da

destinare, per 200 milioni di euro in favore  dei  comuni  e  per  50

milioni  di  euro  in  favore  delle  citta’  metropolitane  e  delle

province. Alla ripartizione del fondo tra  gli  enti  interessati  si

provvede con decreto del Ministro dell’interno, di  concerto  con  il

Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per  gli  affari

regionali e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza

Stato-citta’ ed autonomie locali, da  adottare  entro  trenta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  in  relazione

alla spesa per utenze di energia elettrica e  gas,  rilevata  tenendo

anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema  informativo  sulle

operazioni degli enti pubblici.

3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di  liquidita’

ai sensi dell’articolo 243-ter  del  decreto  legislativo  18  agosto

2000, n. 267, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui

all’articolo 243-quinquies del medesimo decreto  legislativo  n.  267

del 2000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale

n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore  onere  finanziario

dovuto alla  riduzione  dell’arco  temporale  di  restituzione  delle

predette anticipazioni, e’ destinato un  contributo  complessivo  per

l’anno 2022 di 22,6 milioni di euro.

4. Le risorse di cui al comma 3  sono  ripartite  con  decreto  del

Ministro dell’interno, di concerto con il  Ministro  dell’economia  e

delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’  ed  autonomie

locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior

onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di

restituzione delle anticipazioni di cui al comma 3,  con  riferimento

alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni

di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

                               Art. 28

                        Rigenerazione urbana

  1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana  di  cui

all’articolo 1, comma 42, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,

confluite nella Missione 5  «Inclusione  e  Coesione»,  Componente  2

«Infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunita’  e  terzo   settore»,

Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di  rigenerazione  urbana,

volti a ridurre situazioni di emarginazione e  degrado  sociale»  del

Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  e’  autorizzato  lo

scorrimento  della  graduatoria  delle  opere   ammissibili   e   non

finanziate di cui al decreto del Ministero dell’interno  30  dicembre

2021, della cui adozione e’ stata data comunicazione  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio  2022.  A  tal

fine e’ autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per  l’anno  2022,

150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285  milioni

di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026.

2. Il Ministero dell’interno, con decreto da adottare entro  il  31

marzo  2022,  di  concerto  con  la  Presidenza  del  Consiglio   dei

Ministri-Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,

assegna le risorse sulla base  del  cronoprogramma  dichiarato  nella

domanda presentata ai sensi del decreto  del  Ministero  dell’interno

del  2  aprile  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana n. 84 dell’8 aprile 2021.

3. Gli enti locali beneficiari del contributo di  cui  al  comma  2

sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a  9

del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21  gennaio

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8  del  decreto

del Ministero dell’interno 30 dicembre 2021.

4. Agli oneri derivanti dal comma  1,  si  provvede,  quanto  a  40

milioni di euro per l’anno 2022,  mediante  corrispondente  riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma  51,  della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a  150  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2023 e 2024,  mediante  corrispondente  riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139,  della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a  285  milioni  per  l’anno

2025  e  a  280  milioni  per  l’anno  2026  mediante  corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo  1,  comma

44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Il comma 458 dell’articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.

234, e’ abrogato.

6. All’articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati  i  criteri  di

riparto» sono inserite le seguenti:  «,  assicurando  il  vincolo  di

almeno  il  40  per  cento  delle  risorse  agli  enti   locali   del

Mezzogiorno,»;

b) al comma 51 e’ inserito, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A

decorrere dall’anno 2022, in sede di definizione delle  procedure  di

assegnazione dei contributi, almeno il 40  per  cento  delle  risorse

allocabili e’ destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».

7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni  relative

al vincolo di  assicurare  almeno  il  40  per  cento  delle  risorse

allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui  all’articolo  1,

comma  139,  ultimo  periodo,  della  legge  n.  145   del   2018   e

dell’articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della  legge  n.  160

del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene

conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.

Titolo IV
ALTRE MISURE URGENTI

                               Art. 29

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto

                 dei terreni e delle partecipazioni

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.

27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al  secondo  periodo,  le  parole:  «15  novembre  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

c)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «15  novembre  2021»   sono

sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in

mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione

agricola rideterminati con le modalita’ e nei  termini  indicati  dal

comma  2  dell’articolo  2  del  decreto-legge  n.  282   del   2002,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del  2003,  come  da

ultimo modificato dal comma 1  del  presente  articolo,  le  aliquote

delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge

28 dicembre 2001, n. 448, sono  pari  entrambe  al  14  per  cento  e

l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  e’

aumentata al 14 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma  1,  valutati  in  245,4

milioni di euro per l’anno 2022 e 278,5 milioni di euro per  ciascuno

degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per  l’anno  2032,

si provvede ai sensi dell’articolo 42.

                               Art. 30

               Risorse relative all’emergenza COVID-19

1. Per l’anno 2022 e’ autorizzata la spesa di 200 milioni di  euro,

per gli interventi di competenza del  Commissario  straordinario  per

l’attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  di  contenimento  e

contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo

122,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  da  trasferire

sull’apposita  contabilita’  speciale  allo  stesso  intestata,   per

l’acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per

l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

3. Per le finalita’ di  cui  all’articolo  183,  comma  2,  secondo

periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  sono  conservati,

come residui di stanziamento, nello stato di previsione  della  spesa

del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l’anno 2022. Alla

compensazione  del  relativo  onere  in  termini  di   fabbisogno   e

indebitamento netto si provvede ai sensi dell’articolo 42.

                               Art. 31

Iniziativa di solidarieta’ in favore dei famigliari  degli  esercenti

  le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti  la  professione   di

  assistente sociale e operatori socio-sanitari

1. All’articolo 22-bis del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e’ incrementato di 15 milioni di

euro per l’anno 2022, per essere  destinato  alla  corresponsione  di

speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza,

dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione  del  fondo

di cui al comma 1 puo’ essere incrementata da  parte  di  soggetti  o

Enti privati.»;

b) al comma 2, dopo  le  parole  «Consiglio  dei  ministri»  sono

inserite  le  seguenti:  «o  dell’Autorita’  politica  delegata  alla

famiglia, di concerto con il Ministro della salute»;

c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. Per le finalita’ di cui al presente articolo, la Presidenza

del Consiglio dei  ministri  puo’  avvalersi  di  societa’  in  house

mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri  derivanti  dalla

predetta convenzione sono posti a carico delle risorse  assegnate  al

Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per  cento  delle

risorse stesse.».

2. Agli oneri pari a  15  milioni  di  euro  per  l’anno  2022,  si

provvede ai sensi dell’articolo 42.

                               Art. 32

Disposizioni urgenti volte  all’implementazione  della  capacita’  di

  accoglienza  delle  residenze  per  l’esecuzione  delle  misure  di

  sicurezza

1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento  della  residenza

per l’esecuzione delle misure  di  sicurezza  (REMS)  provvisoria  di

Genova-Pra’  e  contestualmente   consentire   l’avvio   della   REMS

sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia), e’ autorizzata  la

spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023

e 2024. A tal fine e’ vincolato, in favore della Regione Liguria,  il

corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all’articolo  1,

commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A decorrere dall’anno 2025, il limite di spesa corrente  di  cui

all’articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.

211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.

9, e all’articolo 23-quinques, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.

137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.

176, puo’ essere incrementato in relazione  agli  eventuali  maggiori

fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto

del finanziamento sanitario corrente standard e in  coerenza  con  la

dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede  a

carico delle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della

legge n. 662 del 1996.

                               Art. 33

Disposizioni urgenti in materia di  tirocinio  formativo  presso  gli

           uffici giudiziari e di ufficio per il processo

1. All’articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,

n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:  «I  soggetti  assunti

dall’amministrazione giudiziaria  nell’ambito  dei  concorsi  per  il

reclutamento a tempo determinato  di  personale  con  il  profilo  di

addetto all’ufficio per il processo banditi ai sensi dell’articolo 14

del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al  momento

dell’assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere

che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al  primo  periodo,

oltre al periodo di stage svolto sino all’assunzione,  sia  computato

anche il successivo periodo di  lavoro  a  tempo  determinato  presso

l’amministrazione giudiziaria, sino al  raggiungimento  dei  diciotto

mesi di durata complessiva richiesta.».

2.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

«2-bis. L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di

incompatibilita’ con l’esercizio della professione forense e comporta

la sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale per  tutta

la durata del rapporto  di  lavoro  con  l’amministrazione  pubblica.

L’avvocato  e  il  praticante  avvocato  devono  dare   comunicazione

dell’assunzione di cui al  primo  periodo  al  consiglio  dell’ordine

presso  il  quale  risultino  iscritti.  La   mancata   comunicazione

costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio per il

processo.»;

b) all’articolo 14:

1) al comma 11 il secondo periodo e’ sostituito  dal  seguente:

«Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto

dei  tempi  previsti  dal  Piano  nazionale  per  la  ripresa  e   la

resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero  della  giustizia,

qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente  rispetto  ai

posti messi a concorso per un profilo, l’amministrazione  giudiziaria

puo’ coprire i posti ancora vacanti  mediante  ulteriore  scorrimento

delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo  di

altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad

oggetto uno o piu’ distretti che presentano  residue  scoperture  nel

profilo, possono partecipare, presentando domanda per  uno  solo  dei

distretti oggetto della procedura, i candidati risultati  idonei,  ma

non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali  ancora

capienti, tenendosi  conto  per  ciascuno  di  essi  della  votazione

complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall’articolo

15.»;

2) al comma 12-bis, dopo il  secondo  periodo  e’  inserito  il

seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al  bando  di

concorso, puo’ ammettere a sostenere la prova scritta, un  numero  di

candidati pari ad un multiplo, non  superiore  a  trenta  volte,  del

numero di posti messi a concorso  nel  distretto,  sulla  base  delle

graduatorie risultanti all’esito  della  valutazione  dei  titoli  ai

sensi dei commi 1, 9 e 10.».

                               Art. 34

             Modifiche urgenti alla normativa nazionale

                concernente la Procura europea «EPPO»

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5:

1) al comma 3,  la  parola  «cinquantanovesimo»  e’  sostituita

dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed e’  inserito,  in  fine,  il

seguente periodo: «Quando l’accordo di cui all’articolo 13, paragrafo

2, del regolamento prevede la  designazione  di  procuratori  europei

delegati addetti  in  via  esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi

innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di  disponibilita’

a ricoprire  tale  incarico  puo’  essere  presentata  unicamente  da

magistrati  che   svolgono   o   che   hanno   svolto   funzioni   di

legittimita’.»;

2) al comma 4, e’ inserito, in fine, il seguente periodo:  «Nel

caso di  cui  al  comma  3,  secondo  periodo,  la  dichiarazione  di

disponibilita’  si  intende  presentata  in  relazione  alla  Procura

generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;

3) al comma 5, le parole  «nell’articolo  10»  sono  sostituite

dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le

parole «delle disposizioni cui all’articolo 13, commi 3, 4  e  5  del

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e» sono soppresse  e,  dopo

il primo periodo, e’ inserito il seguente: «Nel caso di  tramutamento

di funzioni, l’anzianita’ di servizio  e’  valutata  unitamente  alle

attitudini specifiche desunte dalle valutazioni  di  professionalita’

periodiche. Fuori del caso di cui al comma  3,  secondo  periodo,  si

osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate  nell’articolo

10, le disposizioni cui all’articolo 13, commi 3  e  4,  del  decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;

4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono  inserite  le

seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3,  secondo  periodo,  per  la

Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

b) all’articolo 6:

1) al comma 1, e’  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:

«Fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, allo stesso modo  il

Consiglio superiore della magistratura provvede per  la  destinazione

alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di  cassazione

dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti  in  via

esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi  innanzi  alla  Corte   di

cassazione.»;

2) al comma 2, secondo periodo,  sono  inserite,  in  fine,  le

seguenti parole: «e, nel caso di cui all’articolo 5, comma 3, secondo

periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la  Corte

di cassazione»;

3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Alla cessazione dell’incarico di procuratore europeo  delegato,

il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla  sede

di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero  da

riassorbire con le  successive  vacanze,  previo  nuovo  conferimento

delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede

di provenienza non comporta, in alcun  caso,  il  conferimento  delle

funzioni direttive o semidirettive,  ove  in  precedenza  svolte.  In

mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza  o

di trasferimento ad altra sede, il magistrato  cessato  dall’incarico

di procuratore europeo delegato resta assegnato  alla  procura  della

Repubblica cui e’ stato trasferito ai sensi del comma 1 o,  nel  caso

di cui  all’articolo  5,  comma  3,  secondo  periodo,  alla  Procura

generale della Repubblica presso la Corte  di  cassazione,  anche  in

soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;

c) all’articolo 7, comma 3, dopo le  parole:  «aliquote  vigenti»

sono inserite le seguenti: «, ad esclusione  dei  casi  in  cui  tale

quota risulti gia’ computata nel trattamento economico erogato  dalla

Procura Europea»;

d) all’articolo 9, comma 1, e’ inserito,  in  fine,  il  seguente

periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati  addetti

in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla  Corte  di

cassazione esercitano le sole funzioni di cui all’articolo 76,  comma

1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

e) all’articolo 10, comma 3, e’ inserito, in  fine,  il  seguente

periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la

Corte di  cassazione  nel  caso  di  nomina  di  procuratori  europei

delegati addetti  in  via  esclusiva  alla  trattazione  dei  giudizi

innanzi alla Corte di cassazione.»;

f) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1.  Quando  nei  confronti  del  magistrato  nominato  procuratore

europeo  delegato  occorre  avviare  a  un  procedimento  che   possa

comportare, per motivi non connessi  alle  responsabilita’  derivanti

dal regolamento, la cessazione  dal  servizio,  il  trasferimento  di

ufficio o  l’adozione,  anche  in  via  cautelare,  di  provvedimenti

disciplinari,  prima  di  dare  inizio  al   procedimento   e’   data

comunicazione al procuratore capo europeo.»;

g) all’articolo 13, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. All’acquisizione del  consenso  del  procuratore  capo  europeo

provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso  la  Corte  di

cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini

di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23  febbraio

2006, n. 109, il Ministro della  giustizia  comunica  al  procuratore

generale  presso  la  Corte  di  cassazione  che  intende  promuovere

l’azione disciplinare.».

2. Alla lettera E. della tabella B, allegata  alla  legge  5  marzo

1991, n. 71, dopo le  parole  «di  legittimita’»,  sono  inserite  le

seguenti: «nonche’ magistrati destinati all’esercizio delle  funzioni

di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».

                               Art. 35

       Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l’articolo

34-bis, e’ inserito il seguente:

«Articolo  34-ter   (Anagrafe   dei   dipendenti   della   pubblica

amministrazione). – 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e

degli  obiettivi  relativi  alla  missione  M1C1:  “Digitalizzazione,

innovazione e sicurezza nella PA”, del Piano nazionale di  ripresa  e

resilienza, e per il  completamento  del  fascicolo  elettronico  del

dipendente e’ avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica

della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico

permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della  base  di  dati

del  personale   della   pubblica   amministrazione   del   Ministero

dell’economia e finanze, strumentale all’erogazione  dei  servizi  di

cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed

ampliata in attuazione del Piano Triennale  per  l’informatica  nella

pubblica amministrazione 2017-2019,  nel  rispetto  delle  norme  del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e  del  Ministro

dell’economia e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per

l’innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  da  adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente

disposizione,  previa  intesa  in   Conferenza   unificata   di   cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono

disciplinate le modalita’ di funzionamento  e  di  comunicazione  dei

dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo  1,

comma 2, e degli enti pubblici economici.  Alle  attivita’  derivanti

dal  presente  articolo  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica

provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente.».

                               Art. 36

Semplificazioni alla disciplina delle  Commissioni  tecniche  di  cui

  all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo  3  aprile

  2006, n. 152

1. All’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, il secondo periodo e’  sostituito  dal  seguente:  «Entro  il

medesimo termine, la Commissione  di  cui  all’articolo  8,  comma  1

ovvero la Commissione di cui all’articolo 8, comma  2-bis,  avvia  la

propria attivita’ istruttoria e, qualora  la  documentazione  risulti

incompleta, richiede al  proponente  la  documentazione  integrativa,

assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a

trenta giorni.».

                               Art. 37

         Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana

                     alle esposizioni universali

1. All’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da «istituito» a «stanziamento di»  sono  sostituite

dalle seguenti: «autorizzata l’erogazione di un contributo statale  a

favore di Roma Capitale pari a»;

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per  l’attuazione

del presente comma, Roma Capitale e le societa’ in house dalla stessa

controllate operano, in qualita’ di stazioni appaltanti, con i poteri

e con  le  modalita’  di  cui  all’articolo  4,  commi  2  e  3,  del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri e il Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un

comitato promotore per l’indirizzo e il coordinamento delle attivita’

di promozione della candidatura della  citta’  di  Roma  ad  ospitare

l’Esposizione  universale  del  2030.  Gli  oneri   derivanti   dalla

costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti  in  capo  a

Roma Capitale. Ai componenti  del  Comitato  promotore  non  spettano

compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti

comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo

e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma  Capitale

e le societa’ in house dalla stessa controllate  sono  autorizzate  a

conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di  collaborazione  per

l’importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico  e

a reclutare un contingente di personale fino a 30  unita’  con  forme

contrattuali flessibili,  con  scadenza  non  oltre  il  31  dicembre

2023.».

2. All’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «per l’anno 2023» sono  sostituite

dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite  dalle

seguenti: «, terzo e quinto»;

c) sono inseriti, in fine, i seguenti  periodi:  «Al  Commissario

generale di sezione e’ attribuito un compenso in misura non superiore

al limite di cui all’articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  24

aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23

giugno 2014, n. 89, come  rideterminato  ai  sensi  dell’articolo  1,

comma 68, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234.  Ai  contratti  di

fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione  del  presente

comma si applicano le disposizioni in materia di  contratti  pubblici

applicabili  nello  svolgimento  dei  progetti  inclusi   nel   Piano

nazionale di ripresa e resilienza.».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a  2  milioni

di  euro  per  l’anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell’ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze per l’anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della

cooperazione  internazionale.  Il  Ministro  dell’economia  e   delle

finanze  e’  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le

occorrenti variazioni di bilancio. All’attuazione delle  disposizioni

di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede  mediante  le  risorse

finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 38

                 Disposizioni urgenti per situazioni

                       di crisi internazionale

1.   Le   quote   restituite   dalle   competenti    organizzazioni

internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e  di

sicurezza afghane,  gia’  erogati  alle  predette  organizzazioni  in

applicazione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione  delle  missioni

internazionali adottati fino all’anno 2020, sono versate  all’entrata

del bilancio dello Stato nell’anno 2022 e riassegnate,  nel  medesimo

anno, allo stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri  e

della cooperazione internazionale per  l’incremento  delle  dotazioni

finanziarie  delle  rappresentanze  diplomatiche   e   degli   uffici

consolari  di  prima  categoria  nonche’  per  il  finanziamento   di

interventi di aiuto e di assistenza, anche  umanitaria,  in  aree  di

crisi.

                               Art. 39

                 Misure urgenti per il potenziamento

                    del fondo di venture capital

1. La dotazione  del  fondo  rotativo  per  operazioni  di  venture

capital di cui all’articolo 1, comma 932,  della  legge  27  dicembre

2006, n. 296, e’ incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2022.

Ai relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 49, lettera

a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

                               Art. 40

                      Sorveglianza radiometrica

1. All’articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che a scopo  industriale  o  commerciale  esercitano

attivita’  di  importazione,  raccolta,  deposito  o  che  esercitano

operazioni di fusione di  rottami  o  altri  materiali  metallici  di

risulta, hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto  previsto  dal

comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine

di rilevare la presenza di livelli anomali  di  radioattivita’  o  di

eventuali sorgenti dismesse, per garantire  la  protezione  sanitaria

dei lavoratori e della popolazione da eventi che  possono  comportare

esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare  la  contaminazione

dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto  previsto

dal comma 3, ai soggetti che, in grandi  centri  di  importazione  di

metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano  attivita’

a  scopo  industriale  o  commerciale  di  importazione  di  prodotti

semilavorati  metallici  o  di  prodotti  finiti   in   metallo.   La

disposizione non si applica ai soggetti che  svolgono  attivita’  che

comportano esclusivamente il trasporto e  non  effettuano  operazioni

doganali.»;

b) il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:

«3. La sorveglianza radiometrica di cui  al  presente  articolo  e’

effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato  XIX  al  presente

decreto, che disciplina:

a)  le  modalita’  esecutive  della  sorveglianza   radiometrica,

individuate secondo norme  di  buona  tecnica  e  i  contenuti  della

relativa attestazione;

b) con riferimento  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1,  secondo

periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei  prodotti

finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalita’,

ivi incluse  le  condizioni  per  l’applicazione  della  sorveglianza

radiometrica ai prodotti finiti  in  metallo,  nonche’  l’elenco  dei

grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;  per

l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede

ai sensi del comma 4;

c)  i  contenuti  della  formazione  da  impartire  al  personale

dipendente per il  riconoscimento  delle  piu’  comuni  tipologie  di

sorgenti  radioattive  ed  al  personale  addetto  alla  sorveglianza

radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le  condizioni  di  riconoscimento  delle  certificazioni  dei

controlli  radiometrici  rilasciati  dai  Paesi  terzi  per  i  quali

esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento

delle formalita’ doganali.

3-bis.  Le  disposizioni  dell’allegato  XIX,  si  applicano,   nel

rispetto della disciplina europea, decorsi  centoventi  giorni  dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione,  ad  eccezione

dell’articolo  10  del  medesimo  allegato  che,  nelle  more,  trova

applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1°

giugno 2011, n. 100, i  cui  rinvii  alle  disposizioni  del  decreto

legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  s’intendono  riferiti   alle

corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4.  Nel  rispetto  della  disciplina  europea,  con  decreto   dei

Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico,  di

concerto con i Ministeri degli affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale, della salute, del lavoro e delle  politiche  sociali,

sentita l’Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  e  l’ISIN,  possono

essere apportate modifiche  all’allegato  XIX  con  riferimento  alle

modalita’ esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle

mutate condizioni di rischio  e  diffusione  o  dell’opportunita’  di

adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure

di controllo, ai contenuti  della  formazione  per  la  sorveglianza,

nonche’ alle condizioni di riconoscimento  delle  certificazioni  dei

controlli  radiometrici   rilasciati   da   Paesi   terzi   ai   fini

dell’espletamento delle formalita’ doganali.  Le  relative  modifiche

entrano  in  vigore  nel  termine   ivi   previsto.   L’aggiornamento

dell’elenco dei prodotti  semilavorati  in  metallo  e  dei  prodotti

finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica puo’ essere

effettuato, anche sulla  base  delle  variazioni  della  nomenclatura

combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea  per  i

medesimi  prodotti,  con  decreto  dei  Ministeri  della  transizione

ecologica  e  dello   sviluppo   economico   adottato   su   proposta

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi  centri

di importazione di metallo e  dei  principali  nodi  di  transito  e’

definito sulla base dei  dati  statistici  disponibili  per  l’ultimo

triennio per le operazioni di importazione dei prodotti  semilavorati

in  metallo  e  dei  prodotti  finiti  in   metallo   oggetto   della

sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza  biennale,

con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e

dei monopoli,  salva  la  possibilita’  di  modifica  prima  di  tale

scadenza, su  impulso  delle  Autorita’  competenti  o  della  stessa

Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

2. L’allegato XIX  al  decreto  legislativo  n.  101  del  2020  e’

sostituito dall’allegato A annesso al presente decreto.

                               Art. 41

            Sospensione del pagamento dei mutui concessi

        agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016

1. All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.

229, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente:  «Relativamente  ai

mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento  delle

rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019,  2020,  2021  e  2022  e’

altresi’ differito,  senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,

rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto

anno immediatamente successivi alla data di scadenza del  periodo  di

ammortamento, sulla base della periodicita’ di pagamento prevista nei

provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, pari  a  2,9

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si  provvede  ai

sensi dell’articolo 42.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

                               Art. 42

                      Disposizioni finanziarie

1. La deduzione della quota del 12  per  cento  dell’ammontare  dei

componenti negativi prevista, ai fini dell’imposta sul reddito  delle

societa’  e  dell’imposta  regionale  sulle   attivita’   produttive,

rispettivamente dai commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27

giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2015, n. 132, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre

2021, e’ differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in  corso

al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23,

25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e  dal  comma  1  del  presente  articolo,

determinati in 7.769,53 milioni di  euro  per  l’anno  2022,  2.240,6

milioni di euro per l’anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni  di  euro  per  ciascuno

degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l’anno 2031  e

33 milioni di euro per l’anno 2032,  che  aumentano,  in  termini  di

indebitamento netto e fabbisogno, a  7.794,53  milioni  di  euro  per

l’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.516 milioni di euro per l’anno 2022, 1.730  milioni

di euro per l’anno 2023, 1.530 milioni di euro per l’anno 2024, 2.040

milioni di euro per l’anno 2025, 2.040 milioni  di  euro  per  l’anno

2026, 1.580 milioni di euro per l’anno 2027, 1.780  milioni  di  euro

per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280  milioni  di  euro  per

l’anno  2031  e  33  milioni  di  euro  per  l’anno  2032,   mediante

corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di

cassa, delle Missioni  e  dei  Programmi  per  gli  importi  indicati

nell’allegato B al presente decreto;

b) quanto a  250  milioni  di  euro  per  l’anno  2022,  mediante

corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi da

16 a 27, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.73,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.106,  gia’   nella

disponibilita’ della contabilita’ speciale 1778 intestata all’Agenzia

delle  entrate  che,  a  tal  fine,   provvede   ad   effettuare   il

corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 1.968,5 milioni di  euro  per  l’anno  2022  e  515,5

milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,  mediante

utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 29;

d) quanto a 1.040,2 milioni di  euro  per  l’anno  2022  e  199,1

milioni di euro per l’anno 2027,  mediante  utilizzo  delle  maggiori

entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l’anno  2022,  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

presente decreto,  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e’

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e  delle  finanze,

ove  necessario,  puo’  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di

tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con  l’emissione  di

ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

                               Art. 43

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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