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Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 31 gennaio – Euroconference NEWS – NEWS110

La 68esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della scorsa settimana.

La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata alle novità della dichiarazione Iva 2022 mentre nell’ambito della sessione “caso operativo” è stato analizzato il credito d’imposta per le società benefit.

Durante la sessione “approfondimento”, infine, è stato esaminato il tema del regime di trasparenza e dei test CFC.

Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.

Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:

3. CUMULABILITÀ SISMABONUS ACQUISTI E DETRAZIONI IMPRESA COSTRUTTRICE

2. CALCOLO DEL SAL SU SINGOLI INTERVENTI

1. ACCONTI PAGATI NEL 2021 E CESSIONE DEL CREDITO

# 10

Compensazione del credito per il contribuente escluso da Isa


Società presenta forte credito Iva. Esclusa da Isa per calo ricavi ma aveva raggiunto punteggio 9. Posso compensare il credito Iva senza visto fino a 50.000 euro?

G.L.


Con la circolare 6/E/2021 l’Agenzia delle entrate ebbe modo di precisare che, per i contribuenti che hanno potuto beneficiare delle specifiche cause di esclusione introdotte dalla normativa emergenziale, è  preclusa  la  possibilità  di  accedere  ai  benefici  premiali.

Potrebbe pertanto accadere (e, purtroppo, sono anche numerosi i casi) che il contribuente presenti un buon punteggio in termini di affidabilità ma non possa comunque vedersi riconosciuti i benefici premiali previsti. In pratica, questi contribuenti risultano danneggiati dalla normativa emergenziale che dovrebbe essere stata formulata per venire in loro soccorso.

# 9

Adempimenti di una società benefit


Quali particolari adempimenti sono richiesti ad una società benefit?

G.C.


La società benefit, come definita dall’articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015, deve perseguire, oltre allo scopo di lucro, una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti della collettività.

Ciò comporta un impatto sul modello imprenditoriale, che deve distinguersi per una “gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto”.

La società benefit in particolare è tenuta ai seguenti adempimenti:

  • deve indicare specificatamente nell’ambito del proprio oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire;
  • deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità. L’inosservanza di questo obbligo può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla Legge e dallo statuto;
  • deve redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e pubblicare sul sito internet della società. Nella relazione annuale sono contenuti gli obiettivi perseguiti, le modalità e le azioni attuate dagli amministratori, la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno descritto nell’allegato 4 alla L. 208/2015 e una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “Società benefit” o l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

La società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole di cui al D.Lgs. 145/2007 e alle disposizioni del codice del consumo di cui al D.Lgs. 206/2005.

# 8

Distribuzione del dividendo alla controllante norvegese


Una Srl italiana vuole distribuire un dividendo alla controllante (100% c.s.) con sede in Norvegia.

La ritenuta operata a titolo di imposta è del 26% sul dividendo corrisposto o dell’1,20%, in quanto la Norvegia aderisce all’accordo sullo Spazio economico europeo?

P.P.


Il comma 3-ter dell’articolo 27 D.P.R. 600/1973 dispone l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 1,20% sui dividendi corrisposti da società a società in uno dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Tuttavia, tale aliquota si applica a condizione che i percipienti siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società nel Paese di residenza e che quest’ultimo risulti incluso nella white list ai sensi del decreto del ministero delle Finanze del 04/09/1996.

Dato che la Norvegia aderisce all’accordo sullo Spazio economico europeo, se la società controllante è soggetta a imposta sul reddito delle società, il dividendo sarà soggetto a una ritenuta a titolo d’imposta in misura dell’1,20%.

Diversamente, l’utile sconterà una ritenuta a titolo d’imposta in misura del 26%, salva l’eventuale applicazione della minore aliquota prevista dalla Convenzione avverso la doppia imposizione stipulata tra l’Italia e la Norvegia.

# 7

Bonus facciate e cessione del credito


Fattura pagata nel 2021 beneficiando dello sconto per bonus facciate. Il fornitore può, nel 2022, cedere il credito?

O.M.


Il fornitore può cedere a terzi le quote ancora non utilizzabili del credito d’imposta di cui non ha fruito.

Per le spese sostenute nell’anno 2021 il termine per l’invio della comunicazione è il 16.03.2022. Entro questa data, quindi, è possibile cedere integralmente l’importo.

Dopo questa data è possibile trasmettere la comunicazione con riferimento alle sole rate residue non fruite.

Si ricordano, da ultimo, le novità introdotte dal Decreto Sostegni ter.

Nel quesito non è stato precisato se i lavori sono stati effettivamente svolti nel 2021. Anche da questo punto di vista, tuttavia, a seguito dei chiarimenti offerti nell’ambito dell’interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17.11.2021 possono ritenersi ammesse al beneficio del bonus facciate nella misura del 90% le spese comprovate da fatture emesse entro il 31.12.2021 con pagamento della parte non detraibile entro lo stesso termine. Ciò anche se i lavori non sono stati effettuati entro l’anno.

Il rilascio dell’asseverazione del tecnico abilitato, volta ad attestare la congruità delle spese, risulta però possibile soltanto dopo l’inizio dei lavori; pertanto, entro il 16 marzo 2022, termine ultimo per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, sarà necessario aver almeno iniziato i lavori.

# 6

Cessione delle rate residue ancora possibile


La cessione delle quote residue è stata tolta o è ancora possibile?

A.T.


La cessione delle quote residue è ancora possibile. Ovviamente, anche in questo caso, trovando applicazione il nuovo disposto normativo, non sono possibili ulteriori cessioni.

# 5

Determinazione del SAL per interventi di efficienza energetica e antisismici


Ma è obbligatorio tenere separato sismico ed energetico per calcolare il 30% del Sal?

P.P.


Nel giugno 2021 la Direzione Regionale Veneto, nell’ambito di una risposta all’istanza di interpello, indicò la possibilità di mantenere distinte le spese relative a ciascun intervento.

Con la recente risposta all’istanza di interpello n. 53/2022 l’Agenzia delle entrate ha invece ritenuto che, qualora sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi  al  superbonus,  la  verifica  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori debba essere  effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

Quella che pareva essere stata introdotta come un’opzione pare ora invece la strada da percorrere.

#4

Compensazione del credito Ires


In  tema  di compensazioni senza visto nel 2022 posso compensare, per pagamento contributi inps,  € 5000 di credito ires risultante dal mod redditi 2021 + altri € 5000 che risulteranno  dal mod redditi 2022?

B.S.A.


In generale, il credito Ires può essere utilizzato in compensazione a partire dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione che dà origine al credito (quindi, se la società ha esercizio coincidente con anno solare, il credito Ires relativo al periodo d’imposta 2021, che sarà indicato nel modello Redditi2022, può essere compensato dal 1° gennaio 2022).

Il termine finale è invece quello di presentazione della dichiarazione successiva (il credito, oltre tale termine, deve essere richiamato in dichiarazione, e, in questo modo, si “rigenera”).

Ciò detto, quindi, nel mese di febbraio 2022, può essere già compensato il credito Ires relativo al periodo d’imposta 2021 (laddove, ovviamente, ne sia stata verificata l’effettiva sussistenza), ma può essere altresì ancora usato il credito Ires relativo al periodo d’imposta 2020.

# 3

Cumulabilità sismabonus acquisti e detrazioni impresa costruttrice


Se volessi acquistare un appartamento che è stato demolito e ricostruito posso beneficiare del sisma bonus acquisti anche se credo che la società costruttrice abbia usufruito del 110?

M.C.


Come chiarito dalla risposta all’istanza di interpello n. 70/2020 non vi è incompatibilità tra la fruizione dell’ecobonus da parte dell’impresa venditrice e il successivo “sismabonus acquisti”.

Nel caso, in cui, invece, l’impresa abbia beneficiato del sismabonus, si avrebbe una illegittima duplicazione del beneficio spettante in forza del medesimo presupposto.

Con la successiva risposta ad istanza di interpello 556/2021 l’Agenzia delle entrate è quindi tornata a ribadire quanto segue: “laddove l’impresa  di costruzione  possa  identificare  le  spese  riferibili  esclusivamente  agli  interventi  di ecobonus  disciplinati  dall’articolo  14  del  medesimo  decreto  legge  n.  63  del  2013,  la predetta  detrazione  non  è  incompatibile  con  la  detrazione  spettante  all’Istante  ( sismabonus  acquisti) all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari”.

# 2

Calcolo del Sal su singoli interventi


Determinazione SAL 30%: abbiamo capito che il 30% va diviso tra ecobonus e sismabonus, ma all’interno dell’efficientamento energetico, è possibile separare i SAL, ad esempio, tra cappotto termico (trainante) e sostituzione infissi (trainato)?

S.A.B.T.


Anche in considerazione della nota risposta ad istanza di Interpello DRE Veneto 25.6.2021 n. 907-1595/2021 può ritenersi che, nel caso in cui siano previsti più interventi distinti, la percentuale di completamento del SAL possa essere calcolata tenendo conto delle spese previste per ciascun intervento, se nel capitolato di appalto è previsto questo dettaglio.

# 1

Acconti pagati nel 2021 e cessione del credito


Si può cedere, o portare in detrazione in dichiarazione, un ACCONTO all’ordine per un intervento “trainato” pagato nel 2021? (cila e scia in data antecedente e lavori già iniziati, che però saranno completati nel 2022).

A.S.


Con la risposta all’istanza di interpello n. 56/2022 è stato affrontato il caso di un contribuente che, nel 2021, aveva già versato acconti per i lavori e che, nell’anno 2022, verserà altri acconti nonché il saldo. Il primo SAL, però, a causa dei ritardi dei lavori, sarà emesso nel 2022 e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.

In merito, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire quanto segue: “considerato  che  secondo  quanto  riferito  dall’Istante il  primo  SAL  sarà  emesso  nell’anno  2022,  sarà  possibile  esercitare  l’opzione  per  la cessione  del  credito  corrispondente  al  Superbonus  solo  qualora  il  predetto  SAL  si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Considerato,  inoltre,  che  il  SAL  emesso  rendiconterà  il  corrispettivo  maturato fino  a  quel  momento,  gli  acconti  già  corrisposti  e,  di  conseguenza,  l’ammontare dell’acconto  da  corrispondere,  sulla  base  della  differenza  tra  le  prime  due  voci, l’opzione  potrà  essere  esercitata  solo  per  l’importo  corrispondente  alla  detrazione spettante  con  riferimento  agli  importi  pagati  nell’anno  2022,  in  applicazione  del  cd. criterio di cassa. Per  gli  acconti  corrisposti  nell’anno  2021,  invece,  l’Istante  potrà  fruire  del Superbonus  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  a  tale  periodo  d’imposta  e, eventualmente,  optare  per  la  cessione  del  credito  corrispondente  alle  successive  rate  di detrazione non fruite”.

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Lucia Recchioni Vedi tutti gli articoli dell’autore
Sergio Pellegrino Vedi tutti gli articoli dell’autore

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