Il Superbonus è un rimborso spese riconosciuto sotto forma di detrazione d’imposta del 110% che copre, appunto, le spese sostenute. L’art. 119 del decreto Rilancio che regolamenta il Superbonus ha fissato dei tetti massimi di spesa entro i quali può essere riconosciuta l’agevolazione, che però non è legata a questo tetto massimo ma alla spesa realmente effettuata. Questa, peraltro, deve essere asseverata da un tecnico abilitato che sotto la sua responsabilità civile e penale (è previsto anche il carcere in caso di falsa attestazione) dichiari che la spesa effettuata è in linea con i prezzari previsti per quel determinato intervento. Nel caso della coibentazione la spesa va calcolata a metro quadro e solo per le pareti degli appartamenti riscaldati. Ai fini del calcolo della spesa, quindi, non conta il numero di unità immobiliari presenti ma solo la supeficie sulla quale intervenire. Il fatto che l’edificio abbia un numero di 24 appartamenti oppure di 48 unità immobiliari, contando anche le cantine, non cambia nulla da questo punto di vista dal momento che non sarà possibile effettuare la coibentazione delle cantine in quanto non si tratta di locali riscaldati, e a maggior ragione se, com’è probabile, le cantine si trovano al piano interrato. Per chiairire: secondo il nuovo prezzario del Minstero della traniszion e ecologica, il costo massimo ammesso per la coibentazione è di 960 euro a metro quadro, più Iva e manodopera. In sostanza l’unica variabile che conta ai fini della determinazione del costo è la superficie da coprire, non il numero degli appartamenti. Le somme che superano l’importo massimo indicato dal prezzario, infatti, non possono essere ammesse a detrazione, a prescindere dal tetto massimo di spesa previsto dalla legge in ragione del numero di unità immobiliari presenti nell’edificio, per cui l’accatastamento separato delle cantine non comporta alcun vantaggio e non consente di avere più soldi a disposizione. Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle entrate già con la circolare 24 dell’agosto 2020, il tetto di spesa previsto per unità immobiliare va utilizzato solo ai fini del conteggio della sesa massima per edificio. Secondo il testo, in fatti, “Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono”. Per cui “ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare”. Quindi i casi son due: o i tecnici incaricati non conoscono la legge o stanno cercando di guadagnare facendovi spendere per pratiche totalmente inutili. Ed è assolutamente poco trasparente in questa situazione il comportamento dell’amministratore che non sottopone all’assemblea nssun preventivo prima di chiedere genericamente l’adesione a far effettuare i lavori.
Source: repubblica.it
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