Il comma 10 dell’art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per il superbonus energetico per un massimo di due unità immobiliari per uso residenziale distintamente accatastate, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Non ci sono limiti al numero di unità immobiliari in caso di Superbonus. Il totale lei possiede tre unità immobiliari per uso residenziale, due delle quali si trovano in un unico edificio. Quindi se la domanda è riferita al Superbonus energetico poichè potrà effettuare lavori trainti nella bifamiliare e trainati per entrambi gli appartamenti ma non potrà avere il Superbonus per la casa in condominio. Per questo, comunque, potrà godere dell’ecobonus con le aliquote ordinarie.
Source: repubblica.it
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