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Superbonus 110% e bonus edilizi: il visto di conformità dopo il D.L. n. 13/2022 – Lavori Pubblici

L’avvento del primo pacchetto delle misure antifrode ha ampliato
il perimetro di applicazione dei sistemi di controllo previsti dal
Decreto Rilancio per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus).

Le misure di controllo dopo il D.L. n. 157/2021

Entrando nel dettaglio, il Decreto Legge n.
157/2021
(Decreto antifrode) ha:

  • modificato l’art. 119, comma 11 del Decreto Legge n. 34/2020
    (Decreto Rilancio) inserendo l’obbligo di visto di conformità e
    asseverazione di congruità delle spese anche in caso di utilizzo
    diretto del superbonus senza la precompilata dell’Agenzia delle
    Entrate;
  • inserito all’art. 121 del Decreto Rilancio il comma 1-ter che
    ha esteso visto di conformità e asseverazione di congruità delle
    spese nel caso di utilizzo delle opzioni alternative (sconto in
    fattura e cessione del credito) agli interventi che beneficiano dei
    bonus edilizi indicati al successivo comma 2 (tra i quali il bonus
    casa, ecobonus e sismabonus ordinari, bonus facciate, fotovoltaico
    e colonnine di ricarica ordinari).

Misure poi abrogate e rimesse integralmente nel Decreto Rilancio
dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Il visto di conformità dopo il D.L. n. 13/2022

Dopo la Legge di Bilancio 2022 sono intervenute nel mondo delle
detrazioni fiscali:

  • il Decreto
    Legge n. 4/2022
    (Decreto Sostegni-ter);
  • il Decreto Legge n.
    13/2022
    che ha abrogato il Sostegni-ter, modificato il
    meccanismo delle opzioni alternative e previsto nuove sanzioni e
    obblighi in capo ai professionisti che si occupano delle
    asseverazioni e attestazioni tecniche.

Tra queste cambia la tipologia di cui deve essere dotato il
tecnico, oltre che alcuni obblighi inerenti il contratto collettivo
nazionale del lavoro (CCNL) delle imprese che eseguono interventi
che accedono ai bonus edilizi.

Ne ho parlato con il dott. Alberto Rosano dello
Studio Rosano & Partners, a cui ho posto alcune domande sul
rilascio del visto di conformità

Visto conformità: errori frequenti

D. Dott. Rosano quali sono gli errori più
frequenti che ha individuato nelle pratiche di superbonus 110% e
altri bonus edilizi per il rilascio del visto di conformità?

R. Prima di elencare gli errori e/o difformità
che riscontriamo noi professionisti abilitati al rilascio del visto
di conformità sulle comunicazioni dei cessioni del credito (a
seguito di interventi edilizi rientranti nel c.d. superbonus 110%
ovvero nei bonus edilizi “minori”), ritengo opportuno porre
l’accento sulla natura di questo utile strumento di controllo
introdotto già nel lontano 1997. Invero, la natura del visto di
conformità non è stata mai cambiata nel corso degli anni. Infatti,
nonostante il tecnicismo dei controlli da realizzare nell’ambito
degli interventi edilizi richieda delle nuove conoscenze in capo ai
professionisti abilitati, l’attività di controllo è di natura
meramente formale e mai di merito. Si evidenzia che in nessun caso
sarebbe possibile addivenire ad una conclusione diversa da quella
appena illustrata, non fosse altro che la documentazione tecnica ed
urbanistica che il professionista incaricato al rilascio del visto
di conformità si troverà a verificare è estranea al perimetro dei
documenti reperibili in ambito fiscale. Il controllo documentale
preventivo al rilascio del visto di conformità nel settore degli
interventi edilizi è, altresì, finalizzato alla verifica della
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta. Va da se che sarà cura del professionista incaricato
raccogliere ed ordinare tutta la documentazione necessaria ai
controlli del caso. Di talché, fatta questa doverosa premessa, ne
consegue che gli errori riscontrati in sede di raccolta documentale
sono prevalentemente di carattere formale. Di seguito alcune
casistiche riscontrate dal sottoscritto:

  • lacune nella documentazione consegnata dai beneficiari;
  • visura catastali non aggiornate rispetto ai titolari dei
    diversi diritti reali sui beni immobili oggetto di interventi
    edilizi (proprietà, nuda proprietà ecc.);
  • utilizzo da parte degli amministratori di condominio di tabelle
    millesimali notevolmente datate;
  • delibere assembleari condominiali poco esaustive rispetto
    all’importanza della delibera;
  • rilascio di dichiarazioni sostitutive di atto notorio
    standardizzate e non adiacenti alla tipologia di intervento
    realizzato;
  • rilascio da parte dei tecnici di asseverazioni sulla congruità
    delle spese sostenute eccessivamente generiche e poco
    dettagliate.
  • errori nelle fatture emesse dalle imprese edili o dai general
    contractor errate relativamente ai regimi iva da applicare in caso
    di ribaltamento delle spese professionali (mandato con o senza
    rappresentanza).

Il visto di conformità dopo il D.L. n. 13/2022

D. Dopo le ultime modifiche apportate dal D.L.
n. 13/2022, com’è cambiato il suo lavoro per il rilascio del visto
di conformità?

R. E’ noto come l’entrata in vigore del D.l.
del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) – con
particolare riferimento agli artt. 119 e seguenti – è stata
prevista la possibilità di beneficiare di importanti detrazioni
fiscali in caso di realizzazione di interventi edilizi.

Lo sforzo legislativo è stato particolarmente efficace laddove
ha consentito, in alternativa alla possibilità per i contribuenti
di “spalmare” le detrazioni fiscali in più anni, di poter cedere il
credito erariale derivante dalle detrazioni fiscali mediante i
meccanismi dello sconto in fattura ovvero della cessione diretta
del credito. In altri termini, i bonus edilizi consentono al
contempo di incentivare i contribuenti al recupero/ripristino del
patrimonio immobiliare nazionale, nonché di liquidare celermente e
finanziariamente il credito scaturente dalle detrazioni fiscali
connesse agli interventi edilizi. Ad oggi non v’è dubbio che la
scelta legislativa di introdurre i bonus edilizi con i meccanismi
di cui si è detto prima ha prodotto degli effetti positivi causando
una crescita esponenziale del settore edile. Tuttavia, come spesso
accade quando si innesca un sistema virtuoso senza freni la
possibilità di perdere il controllo è sempre dietro l’angolo.
Secondo gli addetti ai lavori è proprio quest’ultima la motivazione
che ha spinto l’attuale Governo ad emanare prima il D.l. dell’11
novembre 2021, n. 157 (altrimenti noto come D.l“Antifrodi”) ed
adesso il D.l. dell’25 febbraio 2022, n. 13.

Quest’ultimo intervento normativo ha ulteriormente focalizzato
l’attenzione sui c.d. “controlli filtro” introdotti con il DL
Antifrodi in termini di sanzioni sui soggetti tenuti al rilascio
delle asseverazioni e massimali di copertura assicurativa, rivisto
il numero delle cessioni del credito successive alla prima, nonché
introdotto dei nuovi obblighi formali e sostanziali in tema di
costo del lavoro per le imprese edili. 

L’attività svolta dal sottoscritto dopo l’entrata in vigore del
DL 13/2022 non è cambiata drasticamente. Invero, sono aumentati i
controlli che il professionista deve porre in essere per poter
rilasciare il visto di conformità. Il riferimento è in
particolare:

  • alla verifica del massimale della copertura assicurativa di cui
    deve essere dotato il professionista che rilascia le asseverazioni
    superbonus, prevedendo che esso debba essere almeno pari agli
    importi di ciascun intervento con riguardo al quale rilascia
    attestazioni e asseverazioni. A parere del sottoscritto sarà
    necessario che il tecnico rilasci una dichiarazione sostitutiva di
    atto notorio dove dichiari quanto richiesto dalla norma;
  • agli interventi edilizi di importo superiore ad € 70.000 ed
    avviati successivamente al 27 maggio 2022. Al verificarsi di queste
    due condizioni, affinché le imprese edili possano partecipare alle
    cessioni del credito ovvero vedersi riconosciuti i benefici di cui
    agli artt. 119 e sg. del DL Rilancio, devono applicare nei rapporti
    di lavoro dipendente i contratti collettivi del settore edile
    nazionali e territoriali. Compito di coloro che rilasciano il visto
    di conformità è verificare che il contratto collettivo sia indicato
    nel contratto di appalto e riportato nelle fatture emesse a seguito
    degli interventi realizzati.

Le violazioni “meramente formali”

D. L’art. 119, comma 5-bis del Decreto Rilancio
parla di violazioni “meramente formali” che non comportano la
decadenza del beneficio fiscale. Potrebbe farci degli esempi e come
è possibile correggere questi errori?

R. Ai sensi dell’attuale art. 119, comma 5-bis,
primo periodo: “Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano
la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla
irregolarita’ od omissione riscontrata”.

Con estrema sincerità il sottoscritto ha riscontrato molte
difficoltà nell’individuare degli errori “meramente formali” in
grado di non creare problemi alle verifiche poste in essere
dall’Agenzia delle Entrate. Sul tema a mio avviso è stata poco
esauriente anche la risposta fornita dal MEF in data 22/09/2021
(C.5/06701). Sul punto sarebbe auspicabile un intervento
dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca cosa possa essere
considerato errore formale.

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