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Caldaia che non funziona, la sostituzione è a carico del proprietario o dell’inquilino? – la Repubblica

Le regole relative agli obblighi di manutenzione tra proprietario e inquilino sono dettate dagli articoli 1576 e 1609 del codice civile. Il primo riguarda gli interventi che sono a carico del locatore e l’altro le spese che spettano all’in quilino. In base alla legge  il locatore deve  occuparsi della  manutenzione straordinaria, vale a dire deve interventire quando è necessario sostituire degli impianti malfunzionanti a cause dell’età dell’impianto stesso, oppure se la rottura è dovuta da un caso fortunio. All’inquilino, invece, spetta la manutenzione ordinaria, ossia tutti gli interventi che occorrono per mantenere l’immobile e gli impianti in buono stato. Sulla base di queste disposizioni, come precisato da diverse sentenze della Cassazione,  le riparazioni a carico del locatore riguardano il rifacimento degli impianti (elettrico, idrico, termico), la sostituzione degli infissi (Cass. 8191/1995), o quella degli elettrodomestici che abbiano cessato di funzionare (art. 1621). Se però la rottura o il guasto dipendono dalla carenza di manutenzione ordinaria, ne risponde il conduttore, ma l’onere della prova grava sul proprietario (Cass. 11289/2005). Quindi per dare una risposta al so quesito occorrerebbe sapere se si tratta di un vecchio impianto e se è stata fatua annualmente la manutenzione prevista, perchè nel primo caso l’intervento è a carico della proprietaria, se è invece lei che non ha fatto la manutenzione e questa è la causa del danno ovviamente spetta a lei sostituire la caldaia. Quanto all’ecobonus la detrazione è pari al 50% se interviene solo sulla caldaia o al 65% se installa anche le termovalvole. Possibile anche avere lo sconto in fattura. In ogni caso poichè la sostituzione della caldaia è un intervento di manutenziona strordinaria per poter avere la detrazione deve avere il consenso della proprietaria. 

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