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Superbonus 110%: approvato Decreto-legge per il contrasto alle frodi – Lavori Pubblici

Era atteso da qualche giorno, il Consiglio dei Ministri n. 46
del 10 novembre 2021 ha approvato un decreto-legge recante
Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle
agevolazioni fiscali ed economiche
”.

Superbonus 110%: contrasto alle frodi

Con il decreto-legge sono introdotte misure urgenti per il
contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed
economiche e, nel dettaglio, il decreto mira a evitare le
frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per
lavori edilizi
ed estende l’obbligo del visto di
conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in
fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%”
venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria
dichiarazione dei redditi. L’obbligo per il visto di conformità
viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto
in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi
diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”.

Superbonus 110%: il problema dei prezzari

In verità mentre scriviamo il presente articolo abbiamo,
soltanto, il testo del decreto-legge entrato nel Consiglio dei
Ministri e non quello approvato che dovrebbe contenere una
ulteriore misura che sembra riguardi il problema dei prezzari
utilizzati per i lavori. Si tratta dell’insermento nel testo del
decreto-legge di un nuovo meccanismo sul modello del listino prezzi
unico non derogabile idoneo, sembrebbe, ad evitare eccessivi
lievitazioni dei prezzi il cui controllo è, per adesso, demandano
soltanto all’importo massimo concedibile in riferimento alla
tipologia di bonus utilizzata. Sembra, per altro, che l’attuale
meccanismo, senza controlli sui singoli prezzi, abbia già portato,
in taluni casi, a frodi (leggi
articolo
) e prezzi lievitati senza alcun motivo.

Visto di conformità esteso

Nel dettaglio, come è possibile leggere nello schema di
decreto-legge allegato il comma 1 dell’articolo 1
modifica il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77
e, in particolare:

  • la lettera a), interviene sull’articolo 119,
    estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui
    il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in
    detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del
    visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata
    direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della
    dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate,
    ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza
    fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate
    può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione
    presentata). Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso
    di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%,
    per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
  • la lettera b), interviene sull’articolo 121, estendendo
    l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la
    cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni
    fiscali per lavori edilizi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del
    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che danno
    diritto al Superbonus 110%)

Comunicazione telematica per Cessione del Credito e Sconto in
fattura

Gli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020
prevedono, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione o
del credito d’imposta, che il beneficiario possa optare per la
cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura nei
casi previsti dall’articolo 121). Ai fini dell’esercizio
dell’opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in
fattura, è necessario che l’originario beneficiario
dell’agevolazione invii, anche attraverso un intermediario
abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle
entrate dell’avvenuta cessione del credito e che il cessionario
confermi l’accettazione del credito stesso su un’apposita
piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. I crediti
di cui trattasi possono essere ceduti più volte; anche per le
successive cessioni sono previsti l’invio della suddetta
comunicazione e la relativa accettazione.

Ciò premesso, con l’articolo 2 del provvedimento viene
introdotto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34
, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.
77
un nuovo articolo 122-bis rubricato “Misure di
contrasto alle frodi in materia cessioni dei crediti. Rafforzamento
dei controlli preventivi” e, con le previsioni contenute nei commi
1 e 2 del citato nuovo articolo 122-bis, l’Agenzia delle
entrate potrà sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle
suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima,
e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del
decreto-legge n. 34 del 2020, che presentano profili di rischio, ai
fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
Il richiamato comma 1, inoltre, circoscrive l’ambito di
individuazione dei profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia
delle entrate ai fini del controllo preventivo.

Attuazione demandata a provvedimenti dell’Agenzia delle
Entrate

L’attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di
controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti
attuativi del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Le nuove disposizioni assolvono a funzioni di presidio
preventivo, fermi restando i poteri di controlli nel merito
dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di
cessione dei crediti avvenute sia antecedentemente sia
successivamente all’entrata in vigore della norma.

Controlli dell’Agenia delle Entrate

La disposizione di cui all’articolo 3 del
provvedimentoha lo scopo di disciplinare, rendendola tempestiva ed
efficace, l’attività di accertamento e di recupero delle imposte,
tributi, importi e contributi, relativamente alle disposizioni
richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 3.

In particolare, la mancata individuazione dell’atto impositivo
da adottare per recuperare gli importi dovuti comporta difficoltà,
sia interpretative che operative, nell’attuare modalità di recupero
di tali imposte, tributi, importi e contributi, delle relative
sanzioni e degli interessi.

Pertanto ai commi 1 e 2 si dispone, per lo
svolgimento delle attività di controllo di competenza dell’Agenzia
delle entrate, l’utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte
dirette e di IVA e dell’atto di recupero, disciplinato
dall’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.

L’atto di recupero, oltre ad avere una funzione informativa
dell’insorgenza del debito tributario, costituisce una
manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al
pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tale, è
idoneo a tutelare in maniera adeguata il diritto di difesa dei
contribuenti, atteso che lo stesso risulta autonomamente
impugnabile innanzi alle commissioni tributarie ai sensi del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ai sensi del comma
6).

Il comma 3, in coerenza con quanto previsto
dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
prevede un termine di decadenza (entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione) ancorato
al momento della commissione della violazione; nello stesso comma
viene fatto comunque salvo un eventuale termine diverso individuato
nella normativa vigente speciale di riferimento.

Nel comma 4 viene specificato che l’irrogazione
delle sanzioni e l’applicazione degli interessi viene effettuata
contestualmente al recupero degli importi.

Il comma 5 attribuisce la competenza
all’attività di accertamento all’ufficio dell’Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale specificando che,
qualora questa non sia determinabile, la stessa è attribuita ad
un’articolazione della medesima Agenzia da individuarsi con
provvedimento direttoriale.

Il comma 6 dispone che per le controversie
relative all’atto di recupero individuato al comma 2 sia competente
il giudice tributario.

Il comma 7 prevede che il concorso nella
violazione di cui al comma 6 dell’articolo 121 del decreto- legge
n. 34 del 2020, ovvero l’utilizzo del credito d’imposta in modo
irregolare previsto dal comma 4 degli articoli 121 e 122 del
richiamato decreto-legge, sono in ogni caso integrati anche qualora
il fornitore che ha applicato lo sconto o il cessionario omettano
di usare l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la
partecipazione a condotte fraudolente. A tal fine, il medesimo
comma 7 individua specifiche ipotesi in cui l’ordinaria diligenza
non può in ogni caso ritenersi sussistere.

Source: lavoripubblici.it

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