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Superbonus 110%, tutto quello che c’è da sapere – Energia Oltre – NEWS110

Si potranno fare due ulteriori cessioni, ma solo a banche e soggetti vigilati. Prorogato al 7/04/2022 il termine per comunicare le spese sostenute

Con il Dl 13/2022 – decreto legge Cessioni – cambiano ancora le regole sulle cessioni dei crediti d’imposta legati ai bonus casa, incluso il superbonus 110%. Come sappiamo infatti il Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) con l’art.119 ha introdotto il cosiddetto “Superbonus”, con l’aliquota di detrazione nella misura del 110% delle spese, sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, relative a interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici.

Dopo che, il 17 febbraio, era stato introdotto il blocco delle cessioni successive alla prima, torna la possibilità di due ulteriori cessioni, ma solo a banche e soggetti vigilati. Il Dl 13 introduce inoltre l’obbligo di assicurazione e di indicazione del contratto di lavoro (a partire dai lavori avviati 90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto) e aumenta le responsabilità per i tecnici.

Per quanto riguarda le cessioni, lo scorso 4 febbraio è stato riaperto il canale e le opzioni di sconto in fattura per le spese sostenute nell’anno 2022. Inoltre, il termine per comunicare le spese sostenute nel corso del 2021 è stato prorogato al 7 aprile 2022.

SUPERBONUS, LE MODIFICHE DELLA MANOVRA 2022

La manovra 2022 (legge 234/2021), pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 31 dicembre, prevede diverse modifiche e proroghe per il superbonus:

– viene prolungata fino al 2023 la detrazione del 110% per i condomìni e gli edifici di un unico proprietario da due a quattro unità immobiliari, con décalage della detrazione al 70% nel 2024 e 65% nel 2025;

-la stessa estensione prevista per i condomìni viene prevista anche per i soggetti del terzo settore che già beneficiano del superbonus (indicati alla lettera d-bis dell’articolo 119);

-la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 per le unità monofamiliari e le singole unità indipendenti non è più legata all’Isee o alla presentazione della Cila entro una certa data, ma allo stato avanzamento dei lavori di almeno il 30% alla data del 30 giugno 2022;

-viene esplicitata la proroga dei lavori trainati con lo stesso calendario dei lavori trainanti cui sono agganciati, per le diverse tipologie di intervento.

POSTE ITALIANE RIATTIVA ACQUISTO DEI CREDITI D’IMPOSTA

Questa settimana Poste Italiane ha riattivato la piattaforma per l’acquisto dei crediti d’imposta che, come si legge sul sito, era stata sospesa “per adeguare le procedure di controllo, elaborazione, acquisizione delle pratiche, in funzione del susseguirsi di molteplici interventi legislativi in materia”.

Nel comunicato con cui ha annunciato la ripresa del servizio, Poste ha annunciato anche che dallo scorso 7 marzo valuta l’acquisto di crediti d’imposta – compreso il Superbonus 110% – unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (prime cessioni). Questo significa che non verrà preso in esame alcun credito d’imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura. L’azienda specifica anche che la cessione del credito d’imposta a Poste Italiane può essere richiesta unicamente dai titolari di un conto corrente BancoPosta e che tutte le comunicazioni col cliente saranno effettuate tramite email.

Dopo la stretta sui controlli per evitare le frodi, Poste Italiane ora richiede ulteriori documenti per accedere alla cessione del credito fiscale, rispetto a quanto previsto sino a febbraio. Sono in particolare tre le documentazioni aggiuntive: copia dei bonifici di pagamento da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; copia di un documento attestante il diritto di proprietà o di godimento sull’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (come la visura catastale storica per la proprietà, contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento); copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con riferimento al costo dei lavori eseguiti (ad esempio per le persone fisiche cedolino o dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno, per le persone giuridiche ultimo bilancio approvato o ultima dichiarazione dei redditi presentata). Queste informazioni si aggiungono alla copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d’imposta; copia del “modulo di comunicazione dell’opzione di cessione del credito d’imposta” trasmesso dall’intermediario fiscale all’Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima; copia di una dichiarazione del medesimo intermediario fiscale, esclusivamente nella forma che sarà resa disponibile al proponente a un link specifico all’interno dell’area dedicata, nella quale l’intermediario fiscale attesta che il “modulo di comunicazione” citato prima è conforme a quello da lui trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

Se non ci sono problemi con la documentazione e i controlli si concludono con esito positivo, spiega Poste, “le tempistiche stimate per l’accettazione della proposta di cessione del credito d’imposta e la successiva liquidazione del corrispettivo sul conto corrente BancoPosta del cliente possono arrivare a due mesi e mezzo e vanno a sommarsi alla tempistica a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per i relativi controlli preventivi”. L’azienda avverte però che i tempi potrebbero allungarsi in base ai volumi delle richieste e a eventuali cambiamenti nel processo.

SUPERBONUS 110%, IL DOSSIER DEL SENATO

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Il comma 28 della legge di bilancio 2022 ha ulteriormente modificando la disciplina, introducendo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per gli interventi effettuati:

– dai condomini,

– dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,

– dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri

il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;

– da persone fisiche sugli edifici unifamiliari , la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;

– dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci

la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Non possono fruire dell’agevolazione, invece, gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), ad eccezione di quelle aperte al pubblico (per le quali invece l’agevolazione è ammessa a seguito della modifica introdotta dall’articolo 80, comma 6, del decreto n.104 del 2020, cd. decreto Agosto).

L’articolo 33 del decreto legge n.77 del 2021 estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. La disposizione chiarisce che tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante. Rientrano in questa categoria: interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nonché interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La legge di bilancio 2022 chiarisce che le sopra citate proroghe introdotte per le spese sostenute in interventi trainanti si applicano anche per la realizzazione dei richiamati interventi trainati.

Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, queste ultime per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

L’articolo 121 del decreto Rilancio consente inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Con la legge di bilancio 2022 tale misura viene estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), per le altre agevolazioni edilizie, l’opportunità è prevista fino al 2024. Viene introdotto  l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%: si tratta in particolare degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Anche in tal caso il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni. I tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119; occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022. Non è previsto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Dal 4 febbraio 2022 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica con le relative istruzioni e specifiche tecniche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e dall’articolo 28 del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022) che esclude la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari (per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti).

All’Agenzia delle entrate viene riconosciuta la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio.

SUPERBONUS: A FEBBRAIO OLTRE 122MILA ASSEVERAZIONI

Secondo quanto riportato nell’ultimo report diffuso dall’Enea e dal Ministero della Transizione Ecologica, aggiornato al 28 febbraio 2022, per il bonus al 110% sono pervenute 122.548 asseverazioni (a fine gennaio 2022 erano 107.588) per un totale degli investimenti di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione che superano i 21 miliardi di euro. Nel dettaglio, il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è pari a 14,7 miliardi (il 69,5%), le detrazioni previste a fine lavori a carico dello Stato superano i 23 miliardi, mentre quelle maturate per i lavori conclusi ammontano a 16,2 miliardi di euro.

Per quanto riguarda gli investimenti a seconda della tipologia di immobili, il rapporto specifica che per i condomini la spesa media è stata di: 538.526,41 euro (in leggero calo rispetto ai dati dello scorso gennaio); per gli edifici unifamiliari la spesa media è stata di: 110.357,45 euro (in crescita rispetto al primo mese dell’anno); per le unità immobiliari indipendenti la spesa media è stata di: 96.703,29 euro.

Le regioni che stanno cogliendo maggiormente le opportunità date dal Bonus potenziato sono la Lombardia con 18.740 asseverazioni depositate, il Veneto con 15.709 asseverazioni depositate, il Lazio con 10.740 asseverazioni depositate, l’Emilia Romagna 10.255 asseverazioni depositate e la Toscana con 9.455 asseverazioni depositate.

SUPERBONUS, SANTILLO (M5S): EMENDAMENTO PER AMPLIARE ACQUISTI CREDITI DA PARTE DI POSTE

Per il senatore Agostino Santillo (M5S), componente della Commissione lavori pubblici del Senato e coordinatore del Comitato M5S sulle infrastrutture e la mobilità sostenibile, “per recuperare l’ampio potenziale del Superbonus 110% è necessario che Poste italiane vengano messe in condizione non solo di riprendere l’acquisto dei crediti d’imposta, cosa già avvenuta, ma di riprendere le stesse operazioni di acquisto in modo ampio. Per questo il MoVimento 5 Stelle ha proposto un emendamento al Dl Sostegni ter, su cui si aprirà il dibattito in Commissione bilancio del Senato, per far sì che anche Poste possa acquistare dalle imprese e dai professionisti i crediti d’imposta da Superbonus che alla data del 25 febbraio 2022 sono già stati oggetto di una cessione a terzi. Adesso, invece, Poste sta agendo con un perimetro molto più ristretto, limitandosi ad acquistare soltanto crediti dai soggetti che hanno materialmente sostenuto gli oneri dei lavori. Crediamo che questo perimetro sia troppo limitato e non permetta di configurare un vero e proprio recupero di Poste italiane nel meccanismo della cessione plurima dei crediti d’imposta legati al Superbonus. Il nostro emendamento andrebbe a sanare questa situazione ancora oggi troppo deficitaria”.

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