Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie che possono insorgere tra committente e professionista in esecuzione della disciplina del “Superbonus” 110%.
Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un ingegnere della provincia di Macerata, che chiede: “In esecuzione della procedura del “Superbonus 110%”, in quali responsabilità potrei essere coinvolto?”
La disciplina del “Superbonus 110%”, introdotta dal cosiddetto decreto rilancio sta dando grande slancio al settore delle costruzioni e pone i professionisti che operano nel settore tecnico-edile al centro e quale fulcro di una serie di verifiche e attestazioni sui presupposti per accedere alle agevolazioni.
Tali attività spaziano dalla verifica della conformità urbanistica alla idoneità dell’immobile e del committente fino ad orientare quest’ultimo sulle spese detraibili con la verifica dei massimali, per non dimenticare la duplice verifica, sia durante i lavori che alla fine degli stessi, in ordine al rispetto dei requisiti tecnici richiesti e della congruità della spesa sostenuta.
Ma che cosa succede in caso di danno dovuto a negligenza professionale, imperizia o errata applicazione delle norme?
In questi casi il professionista potrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile, amministrativa e penale del danno causato da solo o in solido con l’impresa, dal momento che l’articolo 2055 codice civile stabilisce che, se un fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in via tra loro solidale a risarcire il danno nei confronti del cliente/committente.
Pertanto, in risposta al nostro ingegnere, ne deriva che gli ingegneri e le altre figure professionali quali, architetti, geometri, costruttori, fornitori, commercialisti che rilasciano il visto di conformità, potrebbero essere solidalmente responsabili se a loro è imputabile il danno.
Gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 attribuiscono ai tecnici incaricati della progettazione di edifici, impianti e strutture, della direzione lavori e del collaudo statico un doppio ruolo: quello di attestatore ed asseveratore (“asseverare” in questo senso va inteso come sinonimo di “assicurare” e “garantire”) della presenza dei requisiti tecnici che consentono di accedere al “Superbonus” e quella di prestatore di opera intellettuale, disciplinato dall’art. 2230 codice civile e seguenti.
In particolare, l’articolo 121 del decreto rilancio stabilisce che, nel caso in cui vengano meno anche in via parziale i requisiti che garantivano ai soggetti beneficiari (di norma, il committente) il diritto al “Superbonus”, l’Agenzia delle Entrate provveda al recupero nei loro confronti dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi (4% all’anno) e sanzioni tributarie (30% dell’importo non versato, ridotta alla metà in caso di ravvedimento entro 90 giorni nell’ipotesi più favorevole).
In primo luogo, è quindi il committente o, meglio, il soggetto beneficiario a subire il recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma tale recupero si potrebbe estendere ai professionisti e alle imprese se venissero riconosciuti corresponsabili dell’evento dannoso; in altre parole, il comma VI dell’articolo 121 legittima l’Agenzia delle Entrate ad agire anche nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, quali responsabili in via solidale, nell’ipotesi in cui i soggetti che intervengono nei lavori (denominati “fornitori”) abbiano concorso nella violazione.
Venendo a questo rischio il professionista dovrà operare con prudenza e perizia per quanto riguarda la propria parte specialistica, ma dovrà anche cercare di mantenere un minimo di controllo su tutta la pratica; fondamentale è la sinergia tra i soggetti coinvolti, il progettista strutturale e quello architettonico, il collaudatore, l’impresa e il professionista fiscale (che attesta la regolarità dei crediti fiscali oggetto di cessione), perché un errore dell’uno di fatto potrebbe coinvolge anche l’altro.
In merito al “Sismabonus”, ad esempio, l’asseverazione rilasciata dal progettista strutturale si estende anche alla congruità degli importi relativi alle opere di manutenzione edilizia (pavimenti, massetti), ma tale valutazione può essere compiuta solo in sinergia con il progettista architettonico, la cui opera si intreccia con quella del progettista della struttura.
Nel caso di un contenzioso per un errore progettuale sono numerose le sentenze che condannano in solido tutti i professionisti coinvolti e l’impresa; è anche vero che qui non esiste alcun automatismo, ma nell’ambito della responsabilità civile viene in rilievo l’articolo 1176 comma secondo del codice civile, secondo cui la diligenza del professionista si deve valutare caso per caso con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Per fare un esempio, appare evidente che un termotecnico non potrà essere ritenuto responsabile in solido nel caso della revoca del contributo per problematiche connesse alle asseverazioni del “Sismabonus”; viceversa, il progettista strutturale non dovrebbe rispondere nei casi di problematiche agli impianti e al cappotto; questo per chiarire che ogni caso andrebbe valutato singolarmente e in concreto.
Sono molteplici i controlli a cui può essere sottoposta la pratica; eventuali problematiche potrebbero emergere sotto il profilo:
– mancanza dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario;
– mancanza dei requisiti tecnici-prestazionali degli interventi;
– errata attestazione degli stessi da parte del tecnico;
– errata attestazione della congruità della spesa per irregolarità urbanistiche o edilizie preesistenti, eccetera.
Nel momento in cui il professionista rilascia la dichiarazione di asseverazione dichiara che i dati forniti sono veri e potrebbe astrattamente essere chiamato a rispondere del reato di cui all’articolo 481 del codice penale.
È il caso della falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, in cui il professionista risponde penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali contenuti nella dichiarazione di asseverazione.
Sono, inoltre, previsti alcuni illeciti amministrativi in caso di “asseverazioni non veritiere” e di “APE infedele”, che prevedono sanzioni pecuniarie di alcune migliaia di euro. Una importante annotazione è quella relativa alla polizza di assicurazione, che non copre le sanzioni amministrative né tantomeno quelle penali.
Con riferimento, infine, ai controlli di natura tecnica e fiscale è previsto che l’Enea li effettui a campione in una percentuale che non supera lo 0,5 delle richieste, dando priorità agli interventi che godono del bonus 110% e a quelli che prevedono una spesa maggiore.
Mentre, dal lato fiscale i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate si estendono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione dei redditi con l’ultima rata di beneficio.
Esempio: lavori nel 2022 con recupero di somme in 5 rate annuali a partire dalla dichiarazione 2023 per i redditi 2022; ultima dichiarazione con agevolazioni 2027 per i redditi 2026; scadenza poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate: 31 dicembre 2032.
Invece, nell’ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura la notifica dell’atto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate potrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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