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Superbonus 110% e bonus edilizi: il nuovo meccanismo di cessione – Lavori Pubblici

Fino al 26 gennaio 2022, lo strumento principale che ha
rilanciato la spesa nel settore delle costruzioni si chiamava “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni
fiscali”. Un meccanismo fiscale previsto dal Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) che consentiva di trasformare un credito
fiscale in moneta digitale.

Le misure antifrode

Un meccanismo molto semplice (anche se pieno di insidie) che
successivamente all’accettazione del credito fiscale da parte
dell’Agenzia delle Entrate, ne consentiva il trasferimento, anche
frazionato. Solo nel terzo trimestre 2021, nel momento in cui le
detrazioni fiscali del 110% hanno cominciato a decollare sulle ali
del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), l’Ente
deputato al controllo di questi crediti (il Fisco) si è accorto
che, soprattutto per le detrazioni fiscali senza particolari
paletti, il sistema era facilmente raggirabile con la creazione di
crediti inesistenti o non spettanti.

Ed è qui che è nato il primo pacchetto di misure antifrode (il
D.L. n. 157/2021) a cui hanno fatto seguito la Legge n. 234/2021
(Legge di Bilancio 2022), il D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter)
e il D.L. n. 13/2022, a seguito dei quali il meccanismo di cessione
del credito ne è uscito profondamente rinnovato.

Il nuovo meccanismo di cessione del credito

Nella sua attuale versione, l’art. 121, comma 1 del Decreto
Rilancio mantiene immutate le due opzioni:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito;

ma con un piccolissimo particolare, dal 27 gennaio 2022 dopo lo
sconto da parte dei fornitori di beni e servizi (impresa e
professionisti) o dopo la cessione diretta del contribuente che ha
sostenuto le spese, sono consentite unicamente due cessioni e solo
a determinati soggetti:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto
    dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
    creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
    385;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di
    cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
    bancaria e creditizia;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai
    sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Viene anche previsto l’obbligo di segnalazione di operazioni
sospette da parte dei soggetti che intervengono nelle cessioni
comunicate ma non procedono all’acquisizione del credito (anche
successivo alla prima cessione).

Stop alla frammentazione e codice univoco del credito

Altra novità riguarda il divieto di frazionamento del credito
previsto dal nuovo comma 1-quater dell’art. 121, per il quale i
crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare
oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima
comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate che
attribuisce al credito un codice identificativo univoco da indicare
nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali
ultime disposizioni, però, si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle
entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Source: lavoripubblici.it

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