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Cappotto termico e tubi del gas: attenzione all’età dell’impianto – Lavori Pubblici

In tempi di Superbonus 110% ed
Ecobonus, il cappotto termico è
una delle questioni più dibattute in ambito condominiale, e non
sempre in maniera indolore. Ci sono sempre dubbi sulla
sicurezza, soprattutto relativamente alla presenza
di impianti elettrici e di tubi del gas. Resistenze e diffidenze
che portano anche a questioni di natura legale, come dimostra la
sentenza n. 609/2022 della Corte di Appello di
Milano, sez. IV civile, inerente la causa tra il proprietario di
un’unità immobiliare e il condominio in cui si trova
l’appartamento.

Installazione cappotto termico: si può rivestire l’impianto del
gas condominiale?

La questione nasce nel momento in cui il condominio decide di
approvare i lavori per il rifacimento della facciata e per la
coibentazione con cappotto termico. Su questo
edificio già era stato effettuato un intervento simile e il
ricorrente lamentava che il cappotto realizzato avrebbe occultato
le tubazioni dell’impianto di gas preesistenti, in
contrasto con la normativa vigente. Peraltro anche un perito aveva
accertato la non rispondenza alla normativa in materia di
sicurezza antincendio. Per questo motivo
richiedeva un risarcimento dei danni, in quanto l’esecuzione di
questi lavori avrebbe determinato un deprezzamento dell’immobile in
caso di vendita.

Norme tecniche e regole tecniche

Il ricorso era già stato respinto in primo grado: la CTU aveva
stabilito che l’intevento, da un punto di vista tecnico era stato
realizzato a regola d’arte, con l’apposizione corretta dei
pannelli isolanti. Tale intervento non aveva
toccato l’impianto di distribuzione del gas esistente, il quale non
aveva una dichiarazione di conformità perché all’epoca di
costruzione non era obbligatoro. Di conseguenza la difformità delle
opere andava riferita a “norme tecniche” e non a
regole tecniche”, per cui non era provato che
l’opera realizzata fosse pericolosa.

Come ha spiegato il giudice, l’impianto del gas non ha subito
una modifica strutturale o funzionale, tant’è che non si è
proceduto a collaudo sull’impianto di riscaldamento e non è stato
necessario procedere a richieste di attestazioni di
conformità
: l’intervento di riqualificazione
energetica
ha comportato una modifica che ha investito il
supporto delle facciate su cui scorrono le tubazioni del gas, che
hanno subito un alloggiamento all’interno di canalette ma non sono
state modificate.

In particolare, come ha sottilieato il CTU incaricato di fare
una perizia, la norma tecnica UNI CIG 7129-2008,
valevole per l’installazione e progettazione “ a regola d’arte”
degli impianti alimentati a gas prevede tre modalità di posa delle
tubazioni: collocazione a vista, in strutture appositamente
realizzate oppure collocazione interrata. In questo caso la
scelta tecnica operata per la esecuzione dei lavori nel condominio
è riconducibile alla tipologia di posa “ in canaletta”, fermo
restando che la norma comunque non è evocabile perché è valida in
caso di modifica all’impianto, circostanza che non si è
verificata.

Certificazione di conformità impianto

All’epoca di costruzione dell’edificio (primi anni ’80),
l’attestazione di conformità dell’impianto di riscaldamento non era
obbligatoria, come invece stabilito con la legge n. 46/1990:
quindi, in mancanza di interventi di adeguamento dell’impianto non
è sorto l’obbligo dell’acquisizione del rilascio della
certificazione di conformità, così come non è
stato sancito obbligatoriamente l’adeguamento degli impianti alla
normativa esistente.

Di conseguenza, la norma tecnica non va applicata e l’appello è
stato quindi respinto: considerato che l’impianto non è stato
toccato ed è risponente alla normativa in vigore ai tempi della sua
realizzazione, il cappotto può inglobarlo senza che l’intervento
non sia legittimo.

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I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

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