Rispondendo ad una interrogazione parlamentare, il MEF ha chiarito alcuni aspetti del cosiddetto “bonus verde”.
Il quesito posto chiede se possono essere ricompresi nel cosiddetto “bonus verde”, prorogato al 2024 dalla legge di bilancio 2022, anche i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi.
Il MEF, nella sua risposta, sottolinea che l’Agenzia delle Entrate, all’articolo 1, comma 12 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF) pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto “bonus verde”2).
La disposizione è stata prorogata dall’articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per 2022), al 31 dicembre 2024.
Come indicato nella circolare n. 7/E del 2021, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.
In tale contesto, si ritiene che non rientrino le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi.
Fonte: articolo visto su www.fiscoetasse.com
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