Si chiede se il sisma acquisti di cui all’articolo 16, comma 1 septies, del decreto legge 63/2013, che in caso di demolizione e ricostruzione da parte di impresa edile, prevede un beneficio per l’acquirente di case antisismiche, in caso di superamento di due classi sismiche pari all’85% del prezzo, come da rogito notarile su un massimale di spesa di 96mila euro, ovvero un credito di 81.600 euro, per unità immobiliare, possa essere beneficiato anche da un’impresa, come chiarito dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 29/E/2013 e anche per più immobili. Può quindi un’impresa beneficiare di due volte l’importo di 81.600 euro nello stesso periodo imposta, avendo acquistato due immobili uno ad uso commerciale e l’altro ad uso abitativo? R.B. – Salerno
La risposta è affermativa. Mentre il sisma acquisti al 110% è limitato all’acquisto di unità residenziali e relative pertinenze vendute dal costruttore a persone fisiche non esercenti attività commerciali (articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 28–36 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, circolare 24/E del 2020 e 30/E del 2020), sia i fabbricati abitativi, sia le unità non residenziali, possono essere vendute anche nei confronti di soggetti imprenditori…