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Interventi su parti comuni: il Fisco rinvia la scadenza comunicazioni – Lavori Pubblici

Prorogati i termini per la comunicazione all’anagrafe
tributaria
dei dati relativi agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio
e di
riqualificazione energetica effettuati su
parti comuni di edifici
residenziali
, finalizzata all’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata 2022. A
stabilirlo è il
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 83833 del 16 marzo
2022
, a firma del direttore generale, adottato
d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, così come
disposto dallo stesso articolo 19-octies, comma 4, del citato
decreto-legge n. 148 del 2017.

Comunicazione interventi su parti condominiali: ADE proroga i
termini

La stagione delle dichiarazioni fiscali si apre quindi con un
importante differimento: ci sarà più tempo per gli
amministratori di condominio, oltre che per i
condomìni minimi, per comunicare i dati relativi alle spese
sostenute
dal condominio con riferimento agli interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, e
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati
all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di
ristrutturazione (cd. “Bonus Mobili”).

In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del
D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
157/2019, esclusivamente con riferimento alle spese
sostenute nel 2021
, i soggetti individuati dall’articolo 2
del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1°
dicembre 2016 possono trasmettere i dati non più entro il 16 marzo
2022, bensì entro il 7 aprile 2022.

Il perché della proroga

Di norma, come disposto appunto dall’articolo 16-bis, comma 4,
del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
157/2019, il 16 marzo è la data ultima per la trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi
dei dati relativi a oneri sostenuti dai contribuenti
nell’anno precedente ai fini della dichiarazione
precompilata
– comprese le comunicazioni effettuate dai
soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 – per quanto
riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali, e  per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati hanno però
manifestato l’esigenza di una proroga dei termini per assicurare
informazioni complete e corrette, considerato che le
specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono
variate
rispetto all’anno precedente, dovendo recepire le
modifiche normative introdotte agli
articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d.
Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n.
77/2020.

La deroga riguarda esclusivamente la comunicazione dei
dati relativi all’anno 2021
, senza ulteriori impatti sul
calendario della campagna dichiarativa 2022.

Interventi da comunicare

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
efficientamento energetico delle parti comuni condominiali
rientrano quelli previsti al comma 1, dell’art. 16-bis del
D.P.R. n. 917/196
(TUIR), comprendenti:

  • gli interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3
    del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
    effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui
    all’articolo 1117 del codice civile;
  • opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
  • misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di
    opere per la messa in sicurezza statica.
  • la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
    anche a proprietà comune;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
    compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
    dell’inquinamento acustico;

Come effettuare la comunicazione

La comunicazione va fatta in via telematica attraverso
l’apposito software “Comunicazione da Amministratori
Condominio 2021”.
Oltre a indicare le spese, è possibile
anche:

  • inserire il numero di unità immobiliari che
    compongono il condominio e la ripartizione delle
    quote
    su cui vanno calcolati gli importi;
  • comunicare l’eventuale destinazione del
    credito
    , se ceduto a terzi o riconosciuto quale sconto sul
    corrispettivo. In entrambi i casi, permane l’obbligo di effettuare
    la comunicazione.

È necessario anche comunicare i dati degli interventi che hanno
usufruito della detrazione e per i quali il condominio non ha
effettuato pagamenti nell’anno di riferimento, perché è stata
esercitata l’opzione della cessione del credito da parte di tutti i
condomini ai fornitori, oppure dello sconto in fattura, ai sensi
dell’art. 121 del D.L. 34/2020.

Inoltre da quest’anno se il contribuente per un intervento ha
optato in parte per la cessione del credito e in parte per lo
sconto in fattura può indicarlo con un nuovo codice da utilizzare
per compilare il campo “Credito ceduto o contributo mediante
sconto”.

Infine, alcune importanti indicazioni vengono fornite dalle FAQ
dell’Agenzia delle Entrate:

  • non sono previste soglie minime per la
    trasmissione dei dati;
  • i singoli condòmini non possono opporsi all’inserimento
    dei dati
    nella dichiarazione precompilata;
  • in caso di rimborso totale, i condòmini non potranno usufruire
    della detrazione IRPEF e l’amministratore non
    dovrà inviare comunicazione relativa a tali spese per lavori
    effettuati sulle parti comuni, né rilasciare ai condòmini la
    relativa certificazione;
  • in caso invece di rimborso parziale delle spese sostenute per
    gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali,
    l’amministratore sarà tenuto a comunicare solo le spese
    effettivamente rimaste a carico del condominio
    , con le
    relative quote attribuite ai condòmini e, allo stesso modo,
    bisognerà compilare la certificazione da rilasciare ai
    condòmini.
  • nei condomìni minimi con amministratore,
    quest’ultimo è tenuto a comunicare al Fisco i dati relativi agli
    interventi di effettuati sulle parti comuni condominiali; se invece
    non è presente un amministratore, i condòmini non sono tenuti alla
    trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli
    interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, tranne
    quando uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia
    effettuato la cessione del credito. In questo
    caso, il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati
    relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando
    anche le sezioni relative al credito ceduto.

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