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Superbonus 110% e bonus edilizi: confermata la proroga per la comunicazione della cessione – Lavori Pubblici

Più tempo per la comunicazione all’Agenzia elle Entrate della
scelta delle opzioni alternative ai principali bonus edilizi
indicati all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio).

La comunicazione delle opzioni alternative

L’art. 10-quater del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto
Sostegni-ter), recentemente convertito dalla Legge n. 25/2022,
ufficializza la possibilità di trasmettere all’Agenzia delle
Entrate entro il 29 aprile 2022 la scelta delle opzioni di sconto
sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121
del Decreto Rilancio, relative alle detrazioni spettanti per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della
facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del
rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli
interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi
eseguiti sulle parti comuni degli edifici.

Per l’anno 2022, il termine del 30 aprile previsto per la
trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate della
dichiarazione dei redditi precompilata è prorogato al 23
maggio.

Gli adempimenti per l’esercizio delle opzioni

Ricordiamo che dal 12 novembre 2021, con la pubblicazione del
Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto Antifrode) poi confluito nella
Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), per l’esercizio delle
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) i
contribuenti devono:

  • richiedere il visto di conformità che attesta la sussistenza
    dei presupposti che danno diritto al bonus fiscale;
  • ottenere l’asseverazione di congruità delle spese ai sensi
    dell’art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio, ai sensi del
    Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici) e del
    Decreto MiTE 14 febbraio 2022.

Opzioni a SAL

Ricordiamo, infine, che come previsto all’art. 121, comma 1-bis
del Decreto Rilancio, le opzioni alternative possono essere
esercitate per gli interventi di Superbonus 110% a stato di
avanzamento dei lavori (SAL) con il vincolo che:

  • gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di
    due per ciascun intervento complessivo;
  • ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%
    del medesimo intervento.

Source: lavoripubblici.it

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