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Bonus Mobili: innalzato il limite di spesa nel 2021 – Lavori Pubblici

Dall’acquisto di letti, armadi e cassettiere, fino a quello di
frigoriferi, congelatori e lavatrici. 16.000 buoni motivi per
ristrutturare e arredare casa utilizzando il bonus
mobili
che nel 2021 ha innalzato il limite di spesa per i
contribuenti.

Il nuovo Bonus Mobili 2021

La nuova Legge di Bilancio ha prorogato ed in alcuni casi
modificato molte delle detrazioni fiscali previste per l’edilizia.
È il caso del bonus mobili, che per il 2021 ha innalzato il limite
di spesa a 16.000 euro.

Viene, infatti, modificato l’art. 16, comma 2 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 che ha
introdotto nel nostro ordinamento un bonus fiscale per
arredare una casa oggetto di
ristrutturazione edilizia. Ecco la nuova versione
della disposizione in esame:

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al
comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2021, è altresì
riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute
nell’ anno 2021 per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000
euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’ anno 2020
ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021,
al netto delle spese sostenute nell’ anno 2020 per le quali si è
fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione
dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate
indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori
di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma
1.

Bonus Mobili 2021: cosa cambia

Per quanto riguarda le spese da portare in detrazione
fiscale
, la Legge di Bilancio 2021 non apporta alcuna
modifica. Ciò che cambia è unicamente il limite di spesa che passa
da 10.000 a 16.000 euro.

Ricordiamo che potrà accedere alla detrazione fiscale con il
nuovo limite di spesa, chi acquista mobili ed
elettrodomestici
nuovi nel 2021 e ha realizzato interventi
di ristrutturazione edilizia a partire dall’1 gennaio 2020. La
detrazione del 50% delle spese sostenute per
l’acquisto dei mobili spetta indipendentemente dall’importo delle
spese per i lavori di ristrutturazione. La detrazione è legata
unicamente all’unità immobiliare comprensiva delle pertinenze, o la
parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il
contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità
immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Gli interventi edilizi necessari per avere il bonus mobili

Può accedere al bonus mobili solo il contribuente che ha
realizzato i seguenti interventi edilizi:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
    conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I
    lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per
    esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di
    pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci
    interni) non danno diritto al bonus;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi
    calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia,
    riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
    ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18
    mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
    risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni
    di edifici residenziali.

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti
comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono
pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute
per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure
l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le
spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la
propria unità immobiliare.

Occhio alla data di inizio lavori

Come detto, il bonus mobili lo può ottenere nel 2021 chi ha
effettuato una ristrutturazione edilizia della propria abitazione a
partire dall’1 gennaio 2020. È, però indispensabile che la
data di inizio lavori sia anteriore a quella in
cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici.

La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali
abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme
edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data
di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i
quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2
novembre 2011
.

In particolare, nel caso in cui la normativa non preveda alcun
titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi
di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa
fiscale, è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la
data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli
interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano
tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun
titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

Cosa è possibile portare in detrazione

La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2021 per l’acquisto di:

  • mobili nuovi – quali ad esempio, letti,
    armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini,
    divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
    Escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il
    parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo;
  • elettrodomestici nuovi di classe energetica
    non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga),
    come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque
    agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione
    che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Rientrano
    nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori,
    lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per
    la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre
    riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento,
    radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il
    condizionamento.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese
di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese
stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste
per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di
debito).

Adempimenti

Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con
bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece,
pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se
il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è
necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente
predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di
ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati
con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga
il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità
prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del
pagamento.

Documenti da conservare

I documenti da conservare sono:

  • l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta
    di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di
    debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la
    qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti (lo
    scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme
    all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei
    beni acquistati, è equivalente alla fattura).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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