In riferimento al Superbonus di tipo energetico, il comma 10 dell’ar. 119 del decreto rilancio stabilisce che le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Quindi ciascun proprietario non può avere più di due pratiche a suo nome per i relativi interventi su immobili diversi. Nel caso di immobili in comproprietà, però, la legge consente a ciascun proprietario si usufruire delle detrazioni in riferimento all’intera spesa effettuata, a prescindere dalle quote di possesso. Di conseguenza dato che ciascun proprietario non può avere più di due pratiche di Superbonus intestate a suo nome, per usufruire delle agevolazioni su tutti e tre gli immobili sarà necessario provvedere a far intestare le fatture a comproprietari diversi, e poi regolare tra di voli i pagamenti e le agevolazioni.
Source: repubblica.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.