L’era del Superbonus, fin dal suo avvio nell’estate del 2020, è caratterizzata dalla più comune delle domande quando si parla di detrazioni fiscali: “questo lavoro è agevolabile con il Superbonus 110%?”. Tra i diversi interventi che hanno attraversato questa fase di incertezza, c’è sicuramente l’isolamento termico del cosiddetto “tetto freddo”, vale a dire la copertura di un edificio sotto la quale è presente un locale non riscaldato.
L’evoluzione normativa sull’isolamento termico..
Nel DL 34/2020 convertito in legge 77/2020, l’articolo 119 comma 1 lettera a) riporta tra i lavori agevolabili gli “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio […].”
Da questa disposizione non appariva chiaro se la copertura di un edificio con un sottotetto non riscaldato potesse essere oggetto di interventi di isolamento termico. In questo caso, infatti, il tetto non risulta essere una superficie disperdente, elemento necessario per fruire dell’agevolazione. Per fornire la definizione esatta di superficie disperdente possiamo far riferimento al decreto “requisiti minimi” del 26/06/2015, precisamente all’art. 2 comma 2 lettera a): superficie disperdente S (m2): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione.
La copertura di un tetto freddo, pertanto, non è una superficie disperdente perché non separa un volume riscaldato dall’ambiente esterno.
..e semplificazioni
Per semplificare l’interpretazione, la Legge di bilancio 2021 ha integrato l’art. 119 c. 1 lett. a) con questo periodo: “Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.”
Appare ora evidente come l’agevolazione sia applicabile anche all’isolamento termico di un tetto freddo (POND – Pareti Orizzontali Non Disperdenti), resta però da chiarire se vi siano particolari condizioni per realizzare questo tipo di intervento e se questa superficie debba essere considerata o meno nel calcolo del limite del 25% di superficie coibentata. Il primo aspetto è stato chiarito nell’agosto dello scorso anno, quando l’ENEA ha precisato che “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”
Il secondo aspetto, invece, ha trovato seguito con la risposta a un interpello dello scorso settembre. Viene chiarito che il tetto freddo non rientra nel calcolo del 25% di superficie disperdente, l’intervento può essere eseguito solo se è soddisfatto questo limite. Se tale condizione non si verifica, non si potrà realizzare la coibentazione del tetto non disperdente.
I dubbi sull’ammissibilità della coibentazione del tetto freddo vengono così risolti.
Aggiornamento di marzo 2022 sull’isolamento termico
Ultimamente l’agevolazione di questo intervento è tornata oggetto di interesse a causa di un chiarimento ENEA , che però sostanzialmente non apporta novità a riguardo.
È però da sottolineare la chiosa finale:
“La coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.”
L’ENEA, dunque, evidenzia come la coibentazione della copertura di un sottotetto non riscaldato abbia un’efficacia minore rispetto a quella dell’estradosso dell’ultimo solaio. Con questo chiarimento si fornisce di fatto un’indicazione (o quantomeno un consiglio) nella scelta dell’intervento.
Coibentazione della copertura del sottotetto o del solaio sottostante?
Sulla base di quanto riportato nel chiarimento ENEA non dovrebbero esserci dubbi nella scelta dell’intervento da realizzare. La verità è che nei fatti propendere per uno o l’altro intervento non è scontato, in quanto altre condizioni possono avere una rilevanza non trascurabile. Pensiamo a situazioni in cui nel sottotetto sono presenti muretti di appoggio per la copertura e la coibentazione dell’ultimo solaio interpiano creerebbe troppi ponti termici. Altre ragioni possono essere l’esigenza di non voler ridurre l’altezza utile dei locali sottotetto o quando c’è la volontà di recuperare gli stessi.
Conseguenze della tipologia di coibentazione scelta
È quindi chiaro che i fattori in gioco sono molteplici, ma è altrettanto chiaro che ove possibile è da privilegiare la coibentazione dell’ultimo solaio disperdente. Così facendo, infatti, oltre alla maggiore efficacia dell’isolamento termico otterremo anche un maggior comfort nei locali riscaldati dell’ultimo livello. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che è proprio su questi ultimi che ricadono direttamente le conseguenze della scelta fatta. Nel caso di un condominio, saranno solamente i condòmini dell’ultimo piano a percepire in maniera evidente le conseguenze di una tipologia di coibentazione rispetto all’altra. Un po’ come accade per i condòmini del primo piano quando il piano terra è porticato.
Pertanto, è sconsigliabile evitare l’isolamento all’estradosso dell’ultimo solaio solo per ragioni di comodità, come quella di non volersi accollare l’incombenza di sgomberare i locali sottotetto. Importante, invece, è individuare l’intervento più adatto in maniera attenta e responsabile per poter garantire un incremento del comfort abitativo a tutti gli occupanti dell’edificio.
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Source: energycue.it
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