Roma – Diventa sempre più rilevante l’impegno delle casse pubbliche per il superbonus. I dati aggiornati a tutto marzo 2022 resi noti dall’Enea indicano in 139.029 i cantieri già avviati, per un totale degli investimenti detraibili oltre 24,2 miliardi di euro; di questi il 70,1% (16,9 miliardi) sono già stati ammessi a detrazione. E per chi sta compiendo i lavori in una casa indipendente c’è una buona notizia: saranno prorogati i termini per effettuare le opere. Le regole stabilite dalla Legge di Bilancio 2022 infatti prevedono che entro il prossimo 30 giugno almeno il 30% delle opere sia stato concluso (ovvero, pagato con bonifico) e che il saldo va versato entro la fine di quest’anno. Al momento la durata della proroga, che dovrebbe riguardare entrambi i termini che abbiano indicato, è oggetto di discussione e le ipotesi correnti vanno da 2 a 6 mesi.
Rimarranno invece invariati i termini per le altre tipologie immobiliari; ne riepiloghiamo le date. Per il superbonus 110% riguardanti le abitazioni degli Iacp ed enti assimilati la scadenza è il 31 dicembre 2023, purché entro il 30 giugno 2023 risulti effettuato almeno il 60% dei lavori; per i condomini e gli edifici plurifamiliari con unica proprietà e un numero di unità immobiliari da due a quattro la scadenza è il 31 dicembre 2023: nel 2024 l’aliquota scende al 70% e nel 2025 al 65%, che è un modo elegante per non dire che il superbonus avrà termine perché nessuno affronterà la burocrazia necessaria per ottenere l’agevolazione e programmare opere ai costi esorbitanti raggiunti oggi se deve metterci anche di suo. C’è però un’eccezione: le abitazioni site nei comuni colpiti da eventi sismici dal 2009 potranno usufruire del 110% fino a tutto il 2025.
Nessuna modifica rispetto all’impianto originario sui requisiti delle unità immobiliari e dei contribuenti che hanno diritto al bonus. Quindi è necessario ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche, effettuando almeno uno dei due lavori considerati “trainanti” (isolamento termico e/o cambio della centrale termica). Per i lavori sulle parti comuni degli edifici sono agevolate tutte le unità purché almeno il 50% della superficie sia residenziale. Per quanto invece riguarda i lavori all’interno delle unità abitative e per quelli sulle case indipendenti al massimo sono agevolabili due immobili per contribuente; sono sempre escluse le case di lusso (A/1, A/8 e A/9 per il catasto), gli immobili non residenziali, gli edifici con proprietà unica e oltre 4 unità residenziali.
Gli altri bonus
Per quanto riguarda gli altri bonus, il 31 dicembre di quest’anno scadono il bonus facciate, che dà un rimborso in dieci anni del 60% e il nuovo bonus barriere abbattimento barriere architettoniche, con un tetto variabile tra 50 e 30mila euro per unità immobiliare e agevolazione del 75% spalmata in cinque anni. Fino al 31 dicembre 2024 sono prorogati con le caratteristiche originarie ecobonus e sismabonus standard, il bonus ristrutturazioni e il bonus verde. Stessa scadenza per il bonus arredi, però il tetto agevolabile quest’anno è di 10mila euro e dall’anno prossimo scende a 5.000. Segnaliamo che Enea mette a disposizione sul suo sito un esauriente poster dei bonus.
La cessione del credito
La cessione del credito può essere effettuata liberamente ma il credito ceduto può essere subceduto solo due altre volte e solo a un soggetto regolato (banca, assicurazione, finanziaria). Analogamente lo sconto in fattura può essere concesso liberamente ma l’impresa può subcedere il credito solo a un soggetto regolato che potrà fare soltanto un’altra subcessione a un altro soggetto regolato. Tutto questo in presenza di controlli sempre più stringenti delle Entrate che di fatto costringono le banche a selezionare solo operazioni condotte da imprese con fatturati importanti e che diano garanzia di solidità. Inoltre, alcuni istituti hanno molto limitato se non bloccato l’operatività in questo business o perché hanno già raggiunto i plafond stanziati ad hoc o perché pur consapevoli della redditività di queste operazioni le ritengono troppo rischiose.
I visti di conformità
C’è poi la questione dei costosi visti di conformità rilasciati da professionisti abilitati che attestano la congruità dei costi e il rispetto delle regole previste per l’agevolazione. Ora sono obbligatori in un ampio ventaglio di casi a causa di regole stringenti varate nell’ordine dal decreto antifrodi di novembre 2021, dalla Legge di bilancio 2022 e dal recente decreto Sostegni ter. Per il superbonus eco il visto è obbligatorio in tutti i casi di cessione del credito e anche nell’ipotesi, molto residuale, che il contribuente chieda direttamente il rimborso sulla dichiarazione dei redditi. In questa ipotesi si è esentati solo se la dichiarazione dei redditi inviata è precompilata o compilata dal sostituto di imposta. Superbonus sisma e bonus facciate: il visto di conformità è sempre obbligatorio. Per gli altri bonus il visto serve solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura per lavori di entità superiore a 10mila euro o per cui sia richiesta autorizzazione edilizia.
Lavori oltre 70 mila euro
Infine, dal 27 maggio prossimo i general contractor potranno gestire lavori di entità superiore a 70 mila euro (di fatto quindi qualunque operazione legata al superbonus) solo se si trasforma in società edilizia con addetti assunti con il contatto dell’edilizia. Il rischio è che in pochi facciano questo passo e questo potrebbe creare ulteriori problemi con le cessioni visto che le banche preferiscono di gran lunga avere a che fare con un general contractor che con piccole imprese.
Source: ragusanews.com
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