Tutte le pratiche edilizie attivate a partire dal 16 aprile
2022, nel caso di utilizzo di superbonus 110% o di altri bonus
edilizi che prevedono l’asseverazione di congruità delle spese
sostenute, dovranno seguire le nuove procedure stabilite con il
Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio
2022, cosiddetto Decreto Costi Massimi.
L’ambito di applicazione dei nuovi costi
I nuovi costi massimi indicati all’Allegato A del Decreto MiTE
dovranno essere applicati per l’asseverazione di congruità delle
spese per gli interventi:
- di ecobonus trainanti e trainati – art. 119, commi 1 e 2 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) - indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio utilizzati
tramite le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del
credito).
L’Allegato A al Decreto MiTE indica gli interventi sui quali
andrà effettuato il
doppio controllo per la congruità delle spese:
- riqualificazione energetica;
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di
infissi; - installazione di sistemi di schermatura solari e/o
ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di
automatici di regolazione; - impianti a collettori solari;
- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione
e/o generatori di aria calda a condensazione; - impianti con micro-cogeneratori;
- impianti con pompe di calore;
- impianti con sistemi ibridi;
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse
combustibili; - impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua
a pompa di calore; - installazione di tecnologie di building automation.
Il doppio controllo
Nel recenti FAQ pubblicate da Enea e dal MiTE, è stato chiarito
che il professionista dovrà effettuare due controlli:
- il primo sull’opera compiuta utilizzando uno dei prezzari
indicati dal Decreto del MiTE stesso; - il secondo da effettuarsi analiticamente con specifico
riferimento:- ai costi dei beni indicati nell’allegato (solo fornitura),
secondo l’Allegato A; - alle opere relative all’installazione, utilizzando i
prezzari; - alla manodopera per l’istallazione, utilizzando i
prezzari.
- ai costi dei beni indicati nell’allegato (solo fornitura),
A questo punto il tecnico dovrà verificare che i valori indicati
in fattura siano inferiori al minore dei due controlli.
La composizione del costo: esempi esemplificativi
Tra le FAQ pubblicate, Enea e il MiTE hanno specificato che per
i beni individuati all’Allegato A, i costi esposti sono riferiti
all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle
tipologie di intervento elencate in tabella.
A titolo meramente esemplificativo, Enea e MiTE riportano alcune
casistiche:
- nel caso di isolamento di pareti disperdenti, la fornitura
dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali
che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di
copertura dell’isolante, etc. Inoltre, per le superfici orizzontali
o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il
controsoffitto della sola porzione isolata, etc.; - nel caso di infissi, la fornitura di infisso, telaio,
controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile,
avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica
dell’impianto elettrico, etc.; - nel caso di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili la
fornita della schermatura solare e/o ombreggiante, il sistema di
montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto
elettrico, etc.; - nel caso di impianti solari termici, la fornitura del pannello
solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo,
componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto,
dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio, etc.; - nel caso di caldaie a condensazione, la fornitura della
caldaia, canna fumaria e, ove previsto, sistema di termoregolazione
evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua,
componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi
serbatoi di accumulo, etc.; - nel caso di impianti con micro-cogeneratori, la fornitura del
cogeneratore, canna fumaria, componentistica dell’impianto
idraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e di
adduzione del combustibile, etc.; - nel caso di impianti a pompe di calore, la fornitura della
pompa di calore, la componentistica comprensiva del circuito del
gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o aeraulico (compreso i
serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del
gas, etc.; - nel caso di impianti ibridi, quanto indicato per le caldaie a
condensazione e per le pompe di calore, etc.; - nel caso di caldaie a biomasse, la fornitura della caldaia,
canna fumaria, sistema di abbattimento delle emissioni in
atmosfera, sistema di stoccaggio della biomassa, sistema di
caricamento della biomassa e, ove previsto, sistema di
termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di
trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed
elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.; - nel caso di sistemi di building automation, la fornitura del
sistema e la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico,
etc. - I costi di cui alla Tabella A del DM costi massimi non
comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi
connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi
della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla
installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali
(compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della
sicurezza.
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