A partire dal 15 aprile 2022 entreranno in vigore i nuovi costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per il Superbonus e gli altri bonus edilizi per l’efficientamento degli edifici, in base a quanto stabilito dal Decreto del Ministro della Transizione ecologica del 14 febbraio 2022.
Il decreto si è reso necessario per ridefinire i costi massimi alla luce dell’aumento dei costi delle materie prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell’andamento del mercato. I nuovi massimali, infatti, aumentano quelli già vigenti per l’Ecobonus e contenuti del decreto del MISE del 2020 di almeno il 20%.
Contrariamente a quanto inizialmente previsto nelle prime bozze del decreto, i massimali non sono omnicomprensivi, in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.
Nella giornata del 12 aprile sul sito di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) sono state pubblicate delle FAQ redatte dal Ministero della Transizione Ecologica che chiariscono alcuni dubbi sui costi massimi e forniscono esempi pratici, oltre che le indicazioni su quando è necessaria l’asseverazione della congruità dei costi.
Per tutti gli altri costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti. Sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.
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Superbonus: i nuovi massimali
I massimali ridefiniti dal nuovo Decreto MiTE sono descritti all’interno dell’Allegato A dello stesso, riguardano le seguenti tipologie di intervento:
- Riqualificazione energetica;
- Strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
- Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
- Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
- Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
- Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
- Impianti a collettori solari;
- Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
- Impianti con micro-cogeneratori;
- Impianti con pompe di calore;
- Impianti con sistemi ibridi;
- Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
- Installazione di tecnologie di building automation.
Come anticipato, i costi descritti nel Decreto non sono omnicomprensivi, ma si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni. Si ricorda inoltre che i nuovi prezzi si applicano per tutti gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, che sarà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale.
Scarica l’Allegato A del Decreto con tutti i costi massimi
Superbonus: aggiornamento annuale dei massimali
Si legge all’articolo 5 del Decreto che:
“Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.”
I massimali quindi saranno aggiornati annualmente.
Superbonus: quando deve essere rilasciata l’asseverazione
Le FAQ del 12 aprile forniscono chiarimenti sui casi in cui deve essere rilasciata l’asseverazione. In particolare, in base a quanto indicato dal MiTE:
“L’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi
energetici ammessi a beneficiare:
- delle detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020 che accedono alle
opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal
comma 1-ter del medesimo articolo 121; - del c.d. Superecobonus di cui all’articolo 119.“
Per quanto riguarda l’ultimo caso, viene precisato che l’asseverazione della
congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione diretta del 110 per cento, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
La FAQ numero 6 chiarisce invece che per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute è comunque necessario verificare il rispetto dei
costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A del Decreto.
Superbonus: esempi di calcolo costi
I costi elencati nell’Allegato A del Decreto sui massimali si riferiscono all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate nella tabella. Di seguito si riportano alcuni esempi forniti dal Ministero:
- “nel caso di isolamento di pareti disperdenti, la fornitura dell’isolante termico, del
sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco
esterno di copertura dell’isolante, etc. Inoltre, per le superfici orizzontali o inclinate, la
pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata,
etc.; - nel caso di infissi, la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto,
tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica
dell’impianto elettrico, etc.; - nel caso di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili la fornita della schermatura
solare e/o ombreggiante, il sistema di montaggio e, ove previsto, la componentistica
dell’impianto elettrico, etc.; - nel caso di impianti solari termici, la fornitura del pannello solare, sistema di
montaggio, serbatoio di accumulo, componentistica dell’impianto idraulico e, ove
previsto, dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio, etc.;“
Scarica le FAQ del MiTE sul Decreto massimali
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