Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSisma BonusEcco i chiarimenti del MEF su: proroga Superbonus, sismabonus acquisti e costi delle opere provvisionali – BibLus-net

Ecco i chiarimenti del MEF su: proroga Superbonus, sismabonus acquisti e costi delle opere provvisionali – BibLus-net

Stampa articolo PDF

La scadenza al 31 dicembre 2025 è solo per gli edifici condominiali; il sismabonus acquisti scade il 30 giugno 2022 e l’Allegato A non contiene i costi delle opere provvisionali

In concomitanza con l’entrata in vigore del dm 14 febbraio 2022 del MITE sui costi massimi per le asseverazioni di congruità, emergono problematiche circa l’applicazione dei bonus fiscali edilizi, in particolare del Superbonus, che necessitano di opportuni chiarimenti.

Interrogazione parlamentare

Al fine di fornire corrette indicazioni a tutti i soggetti coinvolti, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, ha risposto ad un’interrogazione proposta in Commissione finanze della Camera dal deputato Pd Gian Mario Fragomeli (n. 5-07813), che nasce da un dubbio interpretativo sui commi 3 bis e 8 bis dell’art. 119 decreto Rilancio, dopo le modifiche della legge Bilancio 2022, che hanno accordato alcune proroghe in materia di Superbonus.

In particolare, viene chiesto:

  • se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall’articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234/2021, legge di Bilancio 2022, (che ha modificato il comma 8-bis, dell’articolo 119, del dl n. 34/2020, decreto Rilancio) si applica anche agli edifici condominiali, ante e post intervento, oggetto di sisma bonus acquisti (di cui all’articolo 16, comma 1-septies del dl n. 63/2013);
  • se i valori in tabella A, allegata al decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022, recante i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, riportati al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, si intendono al netto anche dei costi delle opere provvisionali quali l’allestimento del cantiere e la messa in sicurezza in quanto ricomprese tra le opere di installazione e manodopera e se i citati costi accessori devono essere comunque esplicitati nel computo metrico ai fini dell’asseverazione specificando ad esempio quante uomo-ore sono necessarie per la posa in opera di serramenti, i trasporti e gli eventuali ponteggi.

Proroga Superbonus edifici condominiali

In riferimento alla prima domanda, il sottosegretario al MEF ricorda che la proroga al 31 dicembre 2025, riconosciuta agli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione, si applica esclusivamente per gli interventi effettuati dai condomini, NON vale anche per il Sismabonus acquisto.

La legge di Bilancio 2022 ha disposto, infatti, la proroga dell’agevolazione con scadenze ed aliquote differenziate:

  • 110% fino al 31 dicembre 2023 per i condòmini e per gli immobili da 2 a 4 unità posseduti da un unico proprietario;
  • 70%  per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Tali scadenze valgono per gli interventi, anche su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione (assimilati a ristrutturazione dall’articolo 3, comma 1, lettera d, del dpr n. 380/2001 – TU Edilizia), effettuati dai seguenti soggetti:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

Freni ha ricordato, inoltre, che la scadenza per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari unifamiliari è fissata al 30 giugno 2022.

In particolare, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, per gli interventi effettuati:

  • da persone fisiche sugli edifici unifamiliari.

La detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché al 30 giugno 2023 sia stato eseguito il 60% dei lavori, anche per gli interventi effettuati da:

  • Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

La proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione al 110% riguarda anche le spese sostenute per gli interventi effettuati:

  •  nei Comuni colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 (laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza).

Proroga sismabonus acquisti

Per quanto riguarda, invece, il sismabonus acquisti (ai sensi del comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio), che si riferisce agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti dalle imprese, il termine di fruizione dell’agevolazione è fissato al 30 giugno 2022.

La risposta del Sottosegretario conferma l’interpretazione restrittiva delle proroghe dell’Agenzia delle Entrate (vedi interpello n. 515/2020 e la circolare 24/2020): dette proroghe sembrano riferirsi solamente alle detrazioni spettanti al soggetto committente gli interventi; nel caso del sismabonus acquisti, il beneficiario della detrazione non è il soggetto che esegue gli interventi edilizi ma l’acquirente finale.

Dopo il 30 giugno 2022, sarà comunque possibile fruire del Sismabonus acquisto, sebbene con le aliquote ordinarie del 75% e dell’85% a seconda del miglioramento antisismico ottenuto.

I costi delle opere provvisionali

Ai fini della corretta determinazione della spesa massima ammissibile, prosegue il Sottosegretario al Mef, tutti i costi non compresi nell’Allegato A devono essere sempre esplicitati nel computo metrico, in modo da distinguere i costi di:

  • installazione (manodopera);
  • mera fornitura dei beni;
  • opere provvisionali e di sicurezza.

Come già chiarito nelle recenti FAQ del MITE/ENEA, i costi di cui all’Allegato A al decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022, recante i costi massimi specifici agevolabili, non contengono i costi delle opere provvisionali (compresi i ponteggi) e delle opere connesse ai costi della sicurezza.

usBIM.superbonus
usBIM.superbonus

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment