Superbonus e bonus casa, detrazione della prima rata nella dichiarazione dei redditi 2022 per i privati che non hanno completato le procedure per la cessione del credito, in scadenza il 29 aprile. Sarà possibile optare per il trasferimento ad altri soggetti a partire dalle quote successive, ma restano le criticità per i contribuenti incapienti.
Superbonus e bonus casa, detrazione della prima rata nella dichiarazione dei redditi 2022 in caso di mancata cessione del credito.
È questa l’alternativa prevista per i contribuenti che, anche a fronte della chiusura dei canali da parte dei più importanti istituti bancari, non riusciranno a concludere le pratiche necessarie per la cessione del credito entro la scadenza del 29 aprile 2022.
È questo infatti il termine ultimo per comunicare l’esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate per le spese rientranti nel superbonus e nei bonus casa ordinari, superato il quale la dichiarazione dei redditi 2022 sarà l’unica via per il recupero della prima rata della detrazione spettante.
Il passaggio obbligatorio dal modello 730/2022 mette però in difficoltà i contribuenti incapienti, che in caso di mancata cessione del credito corrono il rischio di dover rinunciare ad una quota di detrazione spettante.
Superbonus e bonus casa, detrazione in dichiarazione dei redditi 2022 senza cessione del credito
Il 29 aprile 2022 è la scadenza ultima prevista per i privati intenzionati ad effettuare la comunicazione per la cessione del credito relativa al superbonus e ai bonus casa per le spese sostenute nel 2021.
La scadenza, si ricorda, è stata prorogata al 15 ottobre 2022 esclusivamente per i soggetti passivi IRES e per i titolari di partita IVA.
L’appuntamento di fine aprile è quindi particolarmente importante per chi intende optare per le modalità alternative di fruizione delle detrazioni fiscali.
Le difficoltà causate dalle molteplici modifiche introdotte negli ultimi mesi hanno però causato un vero e proprio stallo nel mercato della compra-vendita dei crediti fiscali, e per molti contribuenti beneficiari del superbonus o dei bonus casa ordinari sarà di fatto obbligatorio passare dalla dichiarazione dei redditi 2022 per il recupero delle somme spettanti.
Le detrazioni fiscali per i lavori edilizi si recuperano in più rate: sono cinque quelle previste per i lavori rientranti nel superbonus (quattro a partire dalle spese sostenute nel 2022), dieci le quote previste invece per il bonus ristrutturazioni, l’ecobonus e il bonus facciate.
In caso di mancato esercizio dell’opzione per la cessione del credito, nel modello 730/2022 potrà essere recuperata la prima rata della detrazione riconosciuta.
Superbonus e bonus casa, dopo la prima detrazione cessione del credito per le rate residue
Una nuova chance per la cessione del credito sarà riconosciuta in relazione alle ulteriori rate delle detrazioni fiscali spettanti per le spese rientranti nel superbonus e nei bonus casa.
Si ricorda infatti che la possibilità di optare per la cessione del credito maturato si applica anche in relazione alle rate residue delle detrazioni non fruite.
La scadenza per l’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate è fissata in via ordinaria al 16 marzo dell’anno di scadenza della dichiarazione dei redditi di riferimento.
Come specificato nella circolare n. 24/2020, l’opzione per la cessione del credito si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
In sostanza, per le rate successive alla prima del superbonus e i bonus casa sarà possibile optare per la cessione del credito ad altri soggetti, secondo le regole vigenti, recuperando in tempi più veloci le ulteriori quattro quote relative alla detrazione del 110 per cento e le 9 previste per le detrazioni edilizie ordinarie.
Superbonus e bonus casa in detrazione nel modello 730/2022, esclusi gli incapienti
Se le regole ad oggi in vigore prevedono più vie per il recupero delle detrazioni spettanti, la strada si fa più stretta per i contribuenti incapienti.
Si tratta di chi, per altre detrazioni o perché titolare di redditi bassi, non ha IRPEF sufficiente per scontare l’importo della detrazione spettante.
La mancata cessione del credito entro il 29 aprile 2022 rischia quindi di causare un danno economico non di poco conto.
Si ricorda infatti che, in virtù del principio dell’annualità dell’imposta, le detrazioni non recuperate nell’anno di riferimento non possono essere utilizzate nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Quindi, chi per incapienza non potrà fruire del totale della rata spettante, perderà la restante quota.
Ed è proprio per “aprire le porte” dei bonus edilizi anche agli incapienti che è stato studiato il meccanismo della cessione del credito, che ancor prima del superbonus è stato introdotto sin dal 2016 nell’ambito dei lavori di riqualificazione energetica, prima per i condomini e poi anche per i lavori su edifici singoli.
Modifiche in corsa e limiti sempre più stringenti hanno però causato un vero e proprio blocco del settore, i cui effetti pratici saranno evidenti in dichiarazione dei redditi 2022.
Source: informazionefiscale.it
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