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Superbonus 110% e bonus edilizi: le linee guida del Fisco sul Decreto anti-frode – Lavori Pubblici

Dopo la pubblicazione delle prime
FAQ
, non esenti da qualche macroscopico
errore
, l’Agenzia delle Entrate entra nuovamente sulle misure
anti-frode contenute nel Decreto Legge n.
157/2021
(Decreto anti-frode) recante “Misure urgenti per il
contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed
economiche”.

Superbonus 110%, bonus edilizi e anti-frode: la circolare
dell’Agenzia delle Entrate

Il Fisco ha, infatti, pubblicato il 29 novembre 2021 la circolare
n. 16/E
con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti a
contribuenti e operatori in merito ai nuovi obblighi relativi al
visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e
all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il
Superbonus 110% che per gli altri bonus edilizi, previsti dal
Decreto anti-frode (ancora da convertire in legge).

Tra i principali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso
i casi di obbligatorietà, e si conferma che il visto per l’utilizzo
del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il
contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la
dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste
già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Cosa cambia per il visto di conformità nel Superbonus

In materia di Superbonus, una novità riguarda il visto di
conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. Il decreto, infatti,
ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui
bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più,
quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello
sconto in fattura, come previsto in precedenza. La novità si
applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a
decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di
Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone
fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non
commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega
la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli
enti commerciali cui si applica il criterio di competenza. Con una
eccezione, però: il visto di conformità rimane non obbligatorio se
la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente
attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta
dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il
sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando
sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già
richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine,
che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili
anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus
direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Le novità per gli altri bonus

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova
attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di
sconto in fattura. L’attestazione che deve riferirsi a lavori che
siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta
in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei
costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e
dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle
comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate
a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni
inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia
rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette
alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del
visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.
Inoltre, come già spiegato nelle faq pubblicate il 22 novembre
2021, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e
dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12
novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore,
abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato
l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra
cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la
relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla
comunicazione all’Agenzia delle entrate.

I controlli sulle comunicazioni che presentano profili di
rischio

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni
delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti,
l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non
superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se
emerge un determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il
termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato
per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della
comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi
controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti,
l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo
quanto previsto dalla legge.

Source: lavoripubblici.it

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