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Il Sismabonus acquisto è accessibile anche in caso di leasing – Immobiliare.it

L’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi con la risposta 202/2022 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al Sismabonus acquisto, regolato dall’articolo 16, comma 1 septies, del Decreto Legge numero 63 del 2013 e ha spiegato in quali casi può essere ottenuto da una società, e in particolare se è possibile ottenerlo qualora l’acquisto avvenga attraverso una società di leasing e non direttamente dall’impresa che ha realizzato i lavori.

Il caso di un ex opificio

Il caso preso in esame
concerne una società di locazione
che ha acquisito un immobile commerciale
attraverso una società di leasing
.

Tale immobile, un ex opificio, era stato oggetto da parte dell’impresa di costruzione di diversi lavori di
demolizione e di ricostruzione, che
avevano comportato anche un miglioramento antisismico
. All’interno di
questo edificio ricostruito la società di locazione ha acquistato un immobile
commerciale, concordando il prezzo con l’impresa di costruzione. L’acquisto però non è avvenuto direttamente
dall’impresa che ha portato a termine i lavori, bensì attraverso una società di
leasing
.

In questo caso, pertanto,
la società di leasing ha acquisito la proprietà in prima battuta, ma successivamente
la società di locazione ha stipulato con la società di leasing un contratto in
base al quale, al termine di un periodo e del pagamento di un riscatto,
diventerà proprietaria dell’immobile e si impegnerà a sostenere anche le spese
per eventuali eventi imprevedibili.

L’Agenzia delle Entrate ha
spiegato che in virtù delle sue caratteristiche il contratto di leasing che è stato stipulato può essere del tutto
assimilato all’acquisto della proprietà del bene
.

Le condizioni per ottenere il Sismabonus

Ciò fa sì che possa essere
richiesto e ottenuto dalla società il
Sismabonus acquisto
, qualora sussistano alcune precise condizioni:

  • i lavori devono essere realizzati da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione;
  • il contratto di leasing, così come nel caso di una compravendita, deve essere stipulato entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Infine l’Agenzia delle Entrate ha precisato alcune cose e ha fornito delle conclusioni. In primo luogo, le imprese usufruiscono dell’aliquota ordinaria della detrazione, e non di quella maggiorata al 110%, che è invece riservata alle persone fisiche. In secondo luogo, nel caso di specie, i lavori hanno portato a un miglioramento di 2 classi di rischio.

La società di locazione in oggetto, pertanto, sulla base delle normative può senz’altro ottenere il Sismabonus acquisto nella misura dell’85% del prezzo, da calcolare su un tetto di spesa di 96 mila euro.

di Vincenza Formica

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