Sono operative le ulteriori attese modifiche al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) ai principali bonus edilizi (superbonus 110%, ecobonus, bonus casa, sismabonus, bonus facciate, ecc.).
E’ stata finalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, la Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 (c.d. Decreto Bollette).
Le nuove modifiche mirano ad evitare blocco della cessione del credito in caso di esaurimento del plafond da parte delle banche.
In particolare l’art. 29 – bis (Modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) stabilisce che alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione (quindi prima cessione libera; seconda e terza cessione per intero a favore di soggetti qualificati; quarta cessione dalle banche ai propri correntisti, con la conseguenza che le banche possono cedere il credito a chiunque, a condizione che venga stipulato un contratto di conto corrente).
Tale novità si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate già a partire dal 1° maggio 2022.
L’articolo 29-ter, invece, proroga al 15 ottobre 2022 il termine per comunicare l’applicazione dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito da parte dei soggetti IRES e soggetti titolari di partita IVA il cui termine di presentazione della dichiarazione scade il 30 novembre 2022.
Merita infine di essere ricordato che come prevede l’articoli 121, comma 1-quater del Decreto Rilancio i crediti derivanti da sconto in fattura o cessione del credito (per cui l’opzione sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo.
Dal 1° maggio 2022 sono quindi vietate le cessioni parziali del credito d’imposta, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Dalla stessa data è operativo il “bollino blu”, il codice identificativo attribuito ai crediti d’imposta che dovrà essere indicato ai fini delle ulteriori cessioni del credito.
Scarica Legge 27 aprile 2022 n. 34
Scarica DL 1 marzo 2022 n.17 testo coordinato legge del 27 aprile 2022 n. 34
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