L’applicazione dello sconto in fattura relativo agli interventi
che beneficiano di alcuni dei principali bonus edilizi, consente
alle imprese o ai professionisti di maturare un credito fiscale che
può essere utilizzato negli anni previsti oppure ulteriormente
ceduto (con parecchia fatica).
Bonus edilizi e sconto in fattura: nuova risposta dell’Agenzia
delle Entrate
In entrambe i casi, soprattutto per le detrazioni diverse dal
110% (superbonus), chi applica lo sconto dovrà sostenere un
aggravio finanziario pari all’attualizzazione del credito da parte
dell’acquirente dello stesso. Diventa così interessante la nuova
risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate relativamente allo
sconto in fattura applicato dal professionista incaricato ad
apporre il visto di conformità ai fini dell’esercizio delle opzioni
relative alle detrazioni spettanti.
In particolare, il professionista sta considerando, per i futuri
incarichi, la possibilità di pattuire con il cliente il
riconoscimento di tale onere finanziario e ha chiesto al Fisco
quale sia la corretta procedura da seguire di tale riaddebito di
oneri al cliente ai fini della corretta fatturazione e ai fini
della determinazione del reddito professionale.
Le opzioni alternative
L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato cosa
prevede l’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
relativamente alle opzioni alternative alla detrazione fiscale:
- lo sconto in fattura da parte di fornitori e
professionisti; - la cessione del credito.
Modalità che nell’ultimo quadrimestre hanno subito parecchie
modifiche arrivate da:
Ed è in corso di definizione un nuovo provvedimento emergenziale
che dovrebbe ulteriormente modificare il meccanismo della cessione
del credito.
I bonus edilizi che accedono alle opzioni
Come prevede l’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio, hanno
accesso alle opzioni alternative gli interventi che maturano i
seguenti bonus edilizi:
- superbonus – art. 119 del Decreto Rilancio;
- recupero del patrimonio edilizio – art. 16-bis, comma 1,
lettere a), b) e d), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR); - efficienza energetica – art. 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63; - adozione di misure antisismiche – art. 16, commi da 1-bis a
1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; - recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna – art. 1,
commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; - installazione di impianti fotovoltaici – art. 16-bis, comma 1,
lettera h) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR); - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici – art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63; - superamento ed eliminazione di barriere architettoniche – art.
119-ter del Decreto Rilancio.
Opzioni alternative e spese ammissibili
Come prevede il comma 15 dell’art. 119 del Decreto Rilancio
“rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle
attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del
visto di conformità di cui al comma 11”.
Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità
(nonché delle attestazioni e delle asseverazioni) concorrono,
quindi, al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione,
previsto per ciascun intervento agevolato.
Proprio per questo, la spesa per l’apposizione del visto di
conformità, concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla
detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento
agevolato, può essere oggetto di “sconto in fattura”. A seguito
dell’opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente
che l’adempimento totale o parziale dell’obbligazione (pagamento
della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito
corrispondente alla detrazione spettante al committente che può
essere utilizzato in compensazione ovvero essere oggetto, a
determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti.
La cessione dei crediti indiretti
Nel caso di cessione dei crediti indiretti (ossia provenienti da
sconto in fattura), l’impresa o il professionista possono pattuire
una somma per l’attualizzazione del credito ricevuto. Tale somma,
secondo il Fisco, rientra tra i compensi connessi alla prestazione
professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del
medesimo articolo 54 del TUIR.
Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a
formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta
con aliquota ordinaria.
Source: lavoripubblici.it
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